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Legge regionale , n.39


LEGGE REGIONALE n.39 del

Date di vigenza

25/10/1983 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Ottobre 1983 , n. 39
Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1983.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 67 del 24/10/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1983 sono apportate le variazioni descritte alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

2. Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1983- 1985.

ARTICOLO 2

1. Sono concesse, per l'anno 1983, ulteriori autorizzazioni di spesa nella misura e per le finalità di cui alla tabella n. 3 allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

1. La tabella M) allegata al bilancio di previsione dell'esercizio 1983, concernente la destinazione del fondo sanitario regionale di parte corrente, è modificata negli stanziamenti dei capitoli 2159 e 2166 in relazione alle variazioni apportate agli stessi con il precedente art. 1 .

ARTICOLO 4

1. Alla denominazione del cap. 4000 dello stato di previsione della spesa sono aggiunte le seguenti parole: " e per gli interventi a seguito di eventi eccezionali ".

ARTICOLO 5

1. La quota di lire 415.000.000 del fondo previsto all' art. 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 - iscritta al cap. 710 dell'entrata del bilancio regionale con la variazione di cui al precedente articolo 1 - è destinata al finanziamento degli interventi di cui all'art. 5, lett. b) e c), della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17 (cap. 7701 della spesa - voce 2330).

2. La quota di lire 2.430.000.000, assegnata alla Regione dell'Umbria sugli stanziamenti recati dagli articoli 1 e 3, commi primo, secondo e terzo, della legge 1º agosto 1981, n. 423 (cap. 705 dell'entrata), è destinata - in attuazione del disposto di cui all'art. 17 della stessa legge - alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi per la conduzione delle aziende agricole (cap. 8002 della spesa).

ARTICOLO 6

1. Il fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983 è aumentato di lire 350.000.000 in termini di competenza con destinazione ad interventi per l'assistenza tecnica in agricoltura.

ARTICOLO 7

1. In corrispondenza della minore entrata di lire 2.370.000.000 accertata al cap. 708 del bilancio per l'esercizio 1983, sono ridotti i seguenti stanziamenti di spesa dello stesso bilancio:
 
- cap. 7701 - voce 2320 per lire 370.000.000;
 
- cap. 7701 - voce 2330 per lire 500.000.000;
 
- cap. 9710 (programma 2.1.2.2.01: credito di conduzione) per lire 1.500.000.000.

2. Le stesse variazioni sono apportate ai corrispondenti progetti e programmi del bilancio pluriennale 1983- 1985.

ARTICOLO 8

1. Al bilancio pluriennale 1983- 1985 sono, inoltre, apportate le seguenti modifiche:
 
Progetto 2.0.6.3.07 - Consorzio produttori carni della provincia di Perugia - Bettona:
 
2. Nella scheda descrittiva:

a) il contributo in conto capitale per maggiori costi rispetto al progetto CEE con fondi delle leggi 984 e 403 è elevato da lire 710 milioni a lire 818 milioni;

b) la partecipazione del beneficiario è ridotta da lire 188 milioni a lire 80 milioni;

c) le ultime quattro righe sono sostituite come segue:
 
" Il contributo di lire 500 milioni di cui al capitolo 7697 verrà erogato mediante apporto tramite l'ESAU. Il contributo di lire 318 milioni di cui al cap. 7667 verrà erogato al Consorzio quale contributo sui maggiori costi.
 
La partecipazione diretta della Cooperativa al finanziamento delle opere, con il progetto sopra specificato, può ritenersi ricondotta entro limiti sostenibili in relazione ai miglioramenti economici conseguibili con l'adeguamento degli impianti. Tali miglioramenti consentiranno inoltre di annullare entro un ragionevole lasso di tempo le evenienze negative di bilancio
".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 ottobre 1983

MARRI