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Legge regionale , n.40


LEGGE REGIONALE n.40 del

Date di vigenza

25/10/1983 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1983, n. 40
Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 recante: Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, in applicazione dell' art. 25 del DL 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 67 del 24/10/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Gli importi delle tasse previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 , - come modificata con leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44 e 14 maggio 1982, n. 22 , sono aumentati del cento per cento.

2. Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui al n. 16/1 (concessione di costituzione di azienda faunistico - venatoria) e al n. 17 (abilitazione all'esercizio venatorio) della stessa tariffa.

3. Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma , sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa.

ARTICOLO 2

1. Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali nonché degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 , sono aumentati del 20 per cento con effetto dal 1º gennaio 1984.

2. Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle lire 500 superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

3. Dall'aumento di cui al primo comma sono esclusi gli importi di cui al n. 16/ 1 (concessione di costituzione di aziende faunistiche - venatorie) della tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 , e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3

1. Alle note annesse alla voce 7 della vigente tariffa delle tasse di concessioni regionali, sono aggiunte le seguenti: " Per effetto della nuova disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 :
 
a) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a cinque stelle si applica la tariffa per gli alberghi di lusso;
 
b) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a quattro stelle si applica la tariffa per gli alberghi di prima categoria;
 
c) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a tre stelle si applica la tariffa per gli alberghi di seconda categoria;
 
d) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi) a due stelle si applica la tariffa per gli alberghi di terza categoria;
 
e) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi) a una stella si applica la tariffa per gli alberghi di quarta categoria
".

ARTICOLO 4

1. Gli aumenti del precedente art. 1 si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 ottobre 1983

MARRI