ARTICOLO 1
1.
Gli importi delle tasse previsti nella tariffa allegata alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
, - come modificata con
leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44
e
14 maggio 1982, n. 22
, sono aumentati del cento per cento.
2.
Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui al n. 16/1 (concessione di costituzione di azienda faunistico - venatoria) e al n. 17 (abilitazione all'esercizio venatorio) della stessa tariffa.
3.
Gli aumenti, nella stessa misura di cui al
primo comma
, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa.
ARTICOLO 2
1.
Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali nonché degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo comma del
precedente art. 1
, sono aumentati del 20 per cento con effetto dal 1º gennaio 1984.
2.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle lire 500 superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
3.
Dall'aumento di cui al
primo comma
sono esclusi gli importi di cui al n. 16/ 1 (concessione di costituzione di aziende faunistiche - venatorie) della tariffa allegata alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 3
1.
Alle note annesse alla voce 7 della vigente tariffa delle tasse di concessioni regionali, sono aggiunte le seguenti: "
Per effetto della nuova disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta di cui alla
legge regionale 8 giugno 1981, n. 33
:
a) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a cinque stelle si applica la tariffa per gli alberghi di lusso;
b) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a quattro stelle si applica la tariffa per gli alberghi di prima categoria;
c) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a tre stelle si applica la tariffa per gli alberghi di seconda categoria;
d) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi) a due stelle si applica la tariffa per gli alberghi di terza categoria;
e) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi) a una stella si applica la tariffa per gli alberghi di quarta categoria
".