ARTICOLO UNICO
1.
Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, sono autorizzati, per il primo trimestre 1984, l'accertamento e la riscossione delle entrate nonchè l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni iniziali del bilancio per l'anno 1983 limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento iniziale di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1983.
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 1984 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma.
4.
Ai fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì , ai pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1983 e precedenti.