ARTICOLO UNICO
1.
All'
art. 10 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20
sono aggiunti i seguenti commi: "
Ai fini previsti dall'art. 20, punto f), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, per l'esame degli strumenti urbanistici generali la Commissione convoca un esperto in igiene ambientale designato dall'ULSS interessata territorialmente allo strumento urbanistico. L'esame sugli strumenti urbanistici generali di cui al comma precedente è assorbente anche di quello sui relativi strumenti attuativi
".
2.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge ogni ULSS designa un esperto ai fini di cui al primo comma.
3.
La seduta della commissione di cui al primo comma è valida anche senza la presenza dell'esperto designato dall'ULSS, purchè ritualmente convocato.
4.
Il parere espresso dall'esperto sanitario nella Commissione edilizia comunale sui progetti di opere pubbliche, di cui alla
legge 3 gennaio 1978, n. 1
è reso, ai fini dell'art. 20, punto f), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, anche sulla eventuale variante allo strumento urbanistico.
5.
Le varianti di strumenti urbanistici generali relative esclusivamente alla viabilità secondaria, interna o di penetrazione di singole zone omogenee, di cui all'
art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37
, non comportano l'esame di cui all'art. 20, punto f) della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
6.
Al
secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20
, dopo le parole "interesse regionale", sono aggiunte le parole "
e in materia prevista dall'
art. 20, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833
".
7.
Il punto 6) del
secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24
, è abrogato.
8.
E'abrogata la disposizione dell'
art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1982, n. 6
, nella parte in cui fra i compiti del Consiglio tecnico regionale per la sanità è compresa anche la consulenza relativa:
- alla verifica della compatibilità dei Piani urbanistici e dei Progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico - sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
9.
Fino all'entrata in vigore della presente legge il parere della Commissione tecnico - amministrativa, di cui all'
art. 8 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20
, si intende sostitutivo della verifica di cui all'art. 20, punto f), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
.