Atto abrogato
1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 novembre 1981, n. 76 , è sostituito dal seguente: " Nel caso di utilizzazione di dipendenti regionali, la scelta può essere fatta per ogni qualifica funzionale ad esclusione della dirigenza ".
2. La tabella allegata alla legge di cui al primo comma del presente articolo è conseguentemente abrogata.
Abrogata dalla L.R. 17 agosto 1984, n. 41, art. 90, comma 1