ARTICOLO 1
1.
L'
art. 24 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37
, è sostituito dal seguente: "
Sono delegate alla Province di Perugia e Terni le funzioni amministrative di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 25, 26 e 29 della
legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1
e successive modificazioni. Le funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente comma ricomprendono anche quelle direttamente attribuite alla Giunta regionale dalla
legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1
e successive modificazioni
".