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Legge regionale 17 gennaio 1984 (1), n.2


LEGGE REGIONALE n.2 del 17 Gennaio 1984 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 2 del 17 Gennaio 1984 (1)
Modificazione della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37 , modificativa ed integrativa della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 . Conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale. Disciplina della caccia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 20/01/1984


ARTICOLO 1

1. L' art. 24 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37 , è sostituito dal seguente: " Sono delegate alla Province di Perugia e Terni le funzioni amministrative di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 25, 26 e 29 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 e successive modificazioni. Le funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente comma ricomprendono anche quelle direttamente attribuite alla Giunta regionale dalla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 e successive modificazioni ".

ARTICOLO 2

1. Il titolo dell' art. 25 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 , è modificato come segue: " Allevamenti di selvaggina ".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21, art. 37, comma 1