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Legge regionale 5 marzo 1984 (1), n.13


LEGGE REGIONALE n.13 del 5 Marzo 1984 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 13 del 5 Marzo 1984 (1)
Modificazioni del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con legge regionale 4 maggio 1973, n. 22 e successivamente integrato con legge regionale 2 agosto 1974, n. 44 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 09/03/1984


ARTICOLO 1

1. L' art. 13 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 22 , è sostituito dal seguente articolo: " Alla liquidazione delle spese per forniture e lavori provvede l'Ufficio di presidenza sulla base dei titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori, vistati dall'economo quale attestazione dell'avvenuta esecuzione delle forniture o dei lavori in conformità a quanto pattuito, salvo che si tratti di spese effettuate in base ad una precedente deliberazione autorizzativi contenente tutti gli elementi per l'esatta identificazione dell'oggetto della fornitura o del lavoro e dei beneficiari ".

ARTICOLO 2

1. L' art. 18 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 22 è sostituito dal seguente articolo: " per le spese minute o per quelle di ordinaria manutenzione dei mobili e degli impianti l'Ufficio di presidenza delibera all'inizio di ogni esercizio finanziario l'anticipazione all'economo della somma di lire 10.000.000. L'economo effettua le spese in esecuzione degli ordini di servizio che l'Ufficio di presidenza emette sulla base delle richieste dei vari uffici. L'economo rende periodicamente il conto, con gli allegati documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio di presidenza. Quest'ultimo, approvato il conto, provvede al reintegro del fondo predetto ".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 18 gennaio 1989, n. 5, art. 1