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Legge regionale 23 marzo 1984, n.17


LEGGE REGIONALE n. 17 del 23 Marzo 1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 17 del 23 Marzo 1984
Modificazione delle leggi regionali 11 giugno 1979, n. 24 e 1 luglio 1981, n. 34. Provvidenze a favore dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi sismici degli anni 1977, 1978 e 1979.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 24 del 29/03/1984


ARTICOLO 1

Modifica del termine di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53

1. Per gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni indicati all' art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 , danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977, marzo 1978 e luglio - agosto 1978, la proroga - da concedersi anche in sanatoria - del termine per l'ultimazione dei lavori di ripristino, prevista dall' art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 , differita da ultimo con il secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53 , è ulteriormente elevata di mesi dodici.

ARTICOLO 2

Modifica di alcuni termini di cui alle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50 e 1 luglio 1981, n. 34

1. Con effetto dal 1º gennaio 1984 i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , relativi alle elevazioni del contributo previste dalle stesse disposizioni, differiti da ultimo al 31 dicembre 1983 dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19 , sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1984.

2. L' art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , è abrogato.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.