ARTICOLO 1
Modifica del termine di cui al secondo comma dell'articolo unico della
legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53
1.
Per gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni indicati all'
art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24
, danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977, marzo 1978 e luglio - agosto 1978, la proroga - da concedersi anche in sanatoria - del termine per l'ultimazione dei lavori di ripristino, prevista dall'
art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24
, differita da ultimo con il secondo comma dell'articolo unico della
legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53
, è ulteriormente elevata di mesi dodici.