ARTICOLO 2
Finanziamenti.
1.
All'
art. 15 della predetta legge regionale n. 66/ 1981
, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "
Le entrate derivanti dalla gestione diretta dei servizi da parte dell'Ente regionale dei servizi per il diritto allo studio universitario sono acquisite al bilancio del predetto ente e concorrono al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge unitamente allo stanziamento regionale di cui al successivo comma del presente articolo
".
ARTICOLO 3
Struttura operativa e gestione funzionale del personale.
1.
Dopo l'
art. 16 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 66
, sono aggiunti i seguenti: "
Art. 16/ bis - Struttura operativa e dotazione organica. La struttura operativa dell'ente regionale per la gestione dei servizi per il diritto allo studio è ordinata nel rispetto della normativa regolante l'ordinamento degli uffici regionali. Il regolamento interno di cui al sesto alinea del primo comma del precedente art. 7 determina l'eventuale articolazione della struttura operativa dell'ente, entro i limiti del contingente numerico determinato ai sensi del successivo comma. La dotazione organica e funzionale viene determinata ai sensi dell'
art. 2, primo comma, lett. e), della legge regionale 17 agosto 1983, n. 35
, sulla base della proposta del Consiglio di amministrazione dell'ente di cui al quinto alinea del primo comma del predetto art. 7. Art. 16/ ter - Gestione funzionale del personale. Alla gestione funzionale del personale regionale assegnato all'ente provvedono, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia, i competenti organi dell'ente medesimo intendendosi con essi sostituiti gli organi regionali. La nomina dei responsabili delle strutture organizzative individuate ai sensi del precedente art. 16/ bis è deliberata dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ente
".
ARTICOLO 4
Assunzioni temporanee.
1.
All'
art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59
le parole "
la Giunta regionale - su motivata proposta dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario - può procedere...
" sono sostituite con le seguenti: "
il Consiglio di amministrazione dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, nei casi di comprovata necessità, può procedere, utilizzano le graduatorie di cui al successivo art. 6
".
ARTICOLO 7
Norma finanziaria.
1.
La spesa per il pagamento delle competenze al personale di cui al precedente art. 4 è iscritta nel bilancio dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario ed il relativo finanziamento è assicurato con i mezzi di cui all'
art. 15, della legge regionale 1 settembre 1981, n. 66
, come integrato con l'art. 2 della presente legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984 le variazioni di competenza e di cassa in conseguenza di quanto disposto col precedente art. 2 e col primo comma del precedente articolo.
ARTICOLO 8
1.
Dopo l'
art. 15 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 66
è aggiunto il seguente: "
Art. 15/ bis - Servizio di tesoreria. Il servizio di tesoreria dell'ente è affidato all'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni praticate a quest'ultima. Nel caso di condizioni più vantaggiose offerte da altri istituti di credito, il tesoriere della Regione ha facoltà di assumere il servizio di tesoreria dell'ente a queste ultime migliori condizioni
".