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Legge regionale 26 marzo 1984 (1), n.18


LEGGE REGIONALE n.18 del 26 Marzo 1984 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 18 del 26 Marzo 1984 (1)
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 settembre 1981, n. 66 , così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59 . Norme sul funzionamento dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 24 del 29/03/1984


ARTICOLO 1

Controllo sugli atti.

1. Al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 66 quale modificato dall' art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59 , dopo le parole: " Le altre deliberazioni " sono aggiunte le parole: " eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge ".

2. Al quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 66 , dopo le parole " sono inviate entro tre giorni " è aggiunta la parola " lavorativi ".

ARTICOLO 2

Finanziamenti.

1. All' art. 15 della predetta legge regionale n. 66/ 1981 , dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: " Le entrate derivanti dalla gestione diretta dei servizi da parte dell'Ente regionale dei servizi per il diritto allo studio universitario sono acquisite al bilancio del predetto ente e concorrono al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge unitamente allo stanziamento regionale di cui al successivo comma del presente articolo ".

ARTICOLO 3

Struttura operativa e gestione funzionale del personale.

1. Dopo l' art. 16 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 66 , sono aggiunti i seguenti: " Art. 16/ bis - Struttura operativa e dotazione organica. La struttura operativa dell'ente regionale per la gestione dei servizi per il diritto allo studio è ordinata nel rispetto della normativa regolante l'ordinamento degli uffici regionali. Il regolamento interno di cui al sesto alinea del primo comma del precedente art. 7 determina l'eventuale articolazione della struttura operativa dell'ente, entro i limiti del contingente numerico determinato ai sensi del successivo comma. La dotazione organica e funzionale viene determinata ai sensi dell' art. 2, primo comma, lett. e), della legge regionale 17 agosto 1983, n. 35 , sulla base della proposta del Consiglio di amministrazione dell'ente di cui al quinto alinea del primo comma del predetto art. 7. Art. 16/ ter - Gestione funzionale del personale. Alla gestione funzionale del personale regionale assegnato all'ente provvedono, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia, i competenti organi dell'ente medesimo intendendosi con essi sostituiti gli organi regionali. La nomina dei responsabili delle strutture organizzative individuate ai sensi del precedente art. 16/ bis è deliberata dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ente ".

ARTICOLO 4

Assunzioni temporanee.

1. All' art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59 le parole " la Giunta regionale - su motivata proposta dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario - può procedere... " sono sostituite con le seguenti: " il Consiglio di amministrazione dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, nei casi di comprovata necessità, può procedere, utilizzano le graduatorie di cui al successivo art. 6 ".

ARTICOLO 5

Trattamento economico di attività e di fine servizio.

1. Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59 , le parole " a carico della regione " sono sostituite dalle seguenti " a carico dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario ".

ARTICOLO 6

Norma transitoria.

1. All' art. 9 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59 , le parole " la Giunta regionale " sono sostituite da " il Consiglio di amministrazione dell'ente regionale dei servizi per il diritto allo studio universitario ".

ARTICOLO 7

Norma finanziaria.

1. La spesa per il pagamento delle competenze al personale di cui al precedente art. 4 è iscritta nel bilancio dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario ed il relativo finanziamento è assicurato con i mezzi di cui all' art. 15, della legge regionale 1 settembre 1981, n. 66 , come integrato con l'art. 2 della presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984 le variazioni di competenza e di cassa in conseguenza di quanto disposto col precedente art. 2 e col primo comma del precedente articolo.

ARTICOLO 8

1. Dopo l' art. 15 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 66 è aggiunto il seguente: " Art. 15/ bis - Servizio di tesoreria. Il servizio di tesoreria dell'ente è affidato all'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni praticate a quest'ultima. Nel caso di condizioni più vantaggiose offerte da altri istituti di credito, il tesoriere della Regione ha facoltà di assumere il servizio di tesoreria dell'ente a queste ultime migliori condizioni ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 12 agosto 1994, n. 26, art. 34, comma 1, lett. c)