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Legge regionale 17 aprile 1984, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 17 Aprile 1984 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 23 del 17 Aprile 1984 (1)
Interventi a favore dell'agriturismo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 20/04/1984


FINALITA' DELLA LEGGE E DISCIPLINA AMMINISTRATIVA.

Art. 1

1. La Regione, in armonia con i propri strumenti programmatici e con gli indirizzi della politica agricola dello Stato e della CEE, promuove e sostiene l'agriturismo quale attività in grado di contribuire ad integrazioni di reddito degli operatori agricoli, al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole del territorio, alla salvaguardia del patrimonio edilizio ed alla valorizzazione di prodotti tipici, nonchè allo sviluppo del turismo ed alla tutela delle tradizioni culturali.

Art. 2

1. Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, singoli o associati, autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica.

2. Per attività agrituristica devono intendersi iniziative di ricezione, ristoro, svago, realizzate con l'esercizio dell'impresa agricola.

3. Sono utilizzabili a fini agrituristici i fabbricati esistenti sul fondo nonchè, ove il fondo ne sia privo, gli immobili comunque di proprietà dell'imprenditore purchè ubicati in centri agricoli del comune ove ha sede l'azienda.

Art. 3

1. Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica provvede il Comune ove ha sede l'azienda, al quale i soggetti interessati presenteranno apposita domanda corredata della seguente documentazione:
 
- relazione illustrativa del piano di attività agrituristica, con indicazione delle caratteristiche dell'azienda, del sistema di conduzione, degli edifici da destinarvi e della loro capacità ricettiva, che non può superare le 6 camere per un massimo di 15 posti letto, degli eventuali interventi di adeguamento, nonchè del periodo di esercizio; ove la domanda sia presentata da affittuario, la stessa dovrà essere corredata da esplicita autorizzazione del proprietario;
 
- certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva, delle persone che la eserciteranno, rilasciato dal competente servizio dell'Unità sanitaria locale;
 
- parere favorevole del competente servizio dell'Unità sanitaria locale in ordine alla idoneità degli immobili e dei locali da adibire all'attività nel rispetto dei criteri stabiliti dal programma regionale di cui al successivo art. 5;
 
- documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del TU approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e dall' art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 .

2. Il Comune provvede sulle domande di cui al precedente comma entro 60 giorni dalla loro presentazione. In caso di accoglimento della domanda, il sindaco rilascia un'autorizzazione che abilita l'operatore agrituristico all'attività, indicando le condizioni e le modalità di esercizio.

3. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune trasmette alla Regione e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio l'elenco nominativo degli imprenditori autorizzati nell'anno precedente, con l'indicazione delle caratteristiche delle singole attività.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è sospesa dal sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra i trenta ed i sessanta giorni, qualora accerti che l'operatore agrituristico abbia violato gli obblighi di cui alla presente legge.

2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco con provvedimento motivato qualora accerti che l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;

c) abbia subito più di due sospensioni nel corso di un anno solare, ai sensi del primo comma del presente articolo;

d) non abbia rispettato i vincoli previsti dal piano regionale in ordine alla destinazione d'uso degli immobili interessati da interventi pubblici di favore.

3. La revoca è comunicata alla Regione e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio, al fine dell'aggiornamento degli elenchi in loro possesso nonchè della revoca degli eventuali contributi concessi e del recupero delle somme eventualmente erogate.

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 5

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale, sentite le province, i comuni, le associazioni e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative, predispone il programma agrituristico regionale, che deve, tra l'altro, individuare:

a) l'insieme coordinato delle iniziative di studio, di ricerca e di formazione professionale;

b) le zone ritenute di maggiore interesse agrituristico;

c) i criteri per lo svolgimento della attività agrituristica in funzione delle esigenze locali anche in ordine ai requisiti tecnici e sanitari degli immobili da utilizzare a tale scopo;

d) le modalità di promozione della domanda e dell'offerta agrituristica;

e) il finanziamento delle iniziative agrituristiche e di quelle collegate all'attività agrituristica, con priorità per quelle da attuarsi nelle zone di maggiore interesse agrituristico;

f) i vincoli di destinazione d'uso degli immobili interessati agli interventi;

g) le tariffe massime praticabili nell'esercizio dell'attività agrituristica.

2. Il programma agrituristico è approvato dal Consiglio regionale ed ha durata triennale.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno le associazioni e le organizzazioni agrituristiche possono richiedere alla Giunta regionale l'aggiornamento per l'anno successivo delle tariffe fissate dal programma agrituristico regionale.

4. Sulla richiesta decide la Giunta regionale entro il 31 ottobre.

INTERVENTI FINANZIARI

Art. 6

1. La Giunta regionale, con le modalità previste dal programma agrituristico regionale, concede agli operatori agrituristici contributi in conto interessi per la esecuzione di interventi di recupero, ampliamento ed adattamento, anche igienico - sanitario, dei fabbricati di cui all'art. 2 da destinare all'attività agrituristica.

2. Nella concessione dei contributi di cui al comma precedente costituiscono motivi di priorità, nell'ordine:

a) la localizzazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico;

b) l'appartenenza dell'imprenditore alla categoria dei coltivatori diretti o degli affittuari coltivatori diretti;

c) l'appartenenza dell'immobile da interessare all'intervento alla tipologia tradizionale della zona sulla base di specifica dichiarazione del Comune, per cui il recupero acquista valore di tutela di un bene culturale.

NORMA FINANZIARIA

Art. 7

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di 330 milioni in termini di competenza e cassa, con iscrizione al cap. 8163 (titolo secondo, sez. 10, rubr. 42, cat. 3, sett. 10, tipo 2.1) di nuova istituzione, denominato: "Incentivi per lo sviluppo e il potenziamento dell'agriturismo".

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione in termini di competenza e cassa: per 150 milioni lo stanziamento iscritto al cap. 7666, voce 2380; per lire 180 milioni con prelievo dal cap. 6120 "Fondo per provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali della Regione (elenco n. 2, punto n. 6 del DL di bilancio regionale 1984)".

3. Nel bilancio pluriennale 1984- 1986 è prevista apposita scheda finanziaria descrittiva; ad essa saranno apportate le opportune modifiche con deliberazione della Giunta regionale in base a quanto previsto dall' articolo 28 - secondo comma - della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 di contabilità.

4. Per gli anni successivi all'anno finanziario 1984, le autorizzazioni di spesa per l'attuazione della presente legge, saranno determinate con legge di bilancio annuale a norma degli artt. 2, quarto e quinto comma, nonchè dell'art. 5, secondo comma, della citata legge regionale di contabilità, secondo le previsioni recate dai relativi bilanci pluriennali.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 6 agosto 1987, n. 38, art. 16