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Legge regionale 21 agosto 1984 (1), n.42


LEGGE REGIONALE n.42 del 21 Agosto 1984 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 42 del 21 Agosto 1984 (1)
Modificazioni ed integrazioni della LR 3 gennaio 1980, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni. Conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale. Disciplina della caccia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 65 del 30/08/1984


ARTICOLO 1

1. Dopo il quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 , così come modificato dall' art. 11 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37 e dall' art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 15 , è aggiunto il seguente comma: " A partire dalla prima domenica di ottobre e fino alla seconda domenica di novembre comprese, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per quattro giorni alla settimana, fermo restando comunque il silenzio venatorio nei giorni di lunedì, martedì e venerdì. Durante tale periodo per la caccia alla selvaggina stanziale il calendario venatorio determina annualmente i tre giorni di caccia consentiti ".

2. Dopo il sesto comma dell'art. 15 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 , così come modificato dall' art. 11 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37 e dall' art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 15 , è aggiunto il seguente comma: " Per motivate ragioni tecniche o per esigenze di coordinamento con i calendari delle Regioni limitrofe, le Amministrazioni provinciali possono, su determinate porzioni di territorio, anticipare la data di chiusura dell'esercizio venatorio per singole specie ".

3. Al settimo comma, punto 8) dell' art. 15 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 , così come modificato dall' art. 11 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37 e dall' art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 15 , dopo le parole " nelle zone indicate dal calendario venatorio " sono aggiunte le parole: " Per la disciplina della caccia al cinghiale esercitata in battuta si fa rinvio ad apposito regolamento ".

ARTICOLO 2

1. All'art. 17, primo comma, punto b), della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 , dopo una virgola, aggiungere di seguito: " salvo quanto previsto nel regolamento di cui al precedente art. 15, nell'ipotesi di caccia al cinghiale esercitata in battuta ".

ARTICOLO 3

1. Il quarto e quinto comma dell'art. 26/ bis della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 , così come inserito dall' art. 21 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37 , sono sostituiti dai seguenti comma: " L'allenamento ed addestramento dei cani è vietato negli ambiti territoriali di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10. L'allenamento ed addestramento dei cani è altresì consentito nelle campagne, nei tempi, modi e luoghi previsti dal calendario venatorio e dalla vigente normativa. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia delle abitazioni o del bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dal luogo dove sono normalmente impiegati e a più di 200 metri dal bestiame o dai recinti di esso ".

ARTICOLO 4

1. L' art. 29 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 , osì come modificato dall' art. 23 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37 , è sostituito dal seguente: " SANZIONI AMMINISTRATIVE Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 1) sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 13, ultimo comma, nonchè agli artt. 19, 20, 21 ed all'art. 23, secondo, terzo e quinto comma; 2) sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per chi viola le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17, lettere a), c), d), e), f), g), nonchè, salvo quanto previsto dal successivo punto 4, le disposizioni del regolamento per la caccia al cinghiale di cui al precedente art. 15; 3) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 10, terzo comma, agli artt. 22 e 23, quarto comma ed all'art. 24, settimo, decimo ed undicesimo comma; 4) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000, per chi viola le disposizioni di cui all'art. 17, lettera b); 5) sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 100.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 26/ bis, quinto e sesto comma, e da lire 50.000 a lire 200.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 26/ bis, quarto comma. Per tutte le violazioni non espressamente indicate nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall' art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successiva a quello della sua pubblicazione.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21, art. 37, comma 1