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Legge regionale 19 novembre 1984, n.44


LEGGE REGIONALE n. 44 del 19 Novembre 1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 44 del 19 Novembre 1984
Variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 82 del 21/11/1984


Art. 1

1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984 sono apportate le variazioni descritte nelle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

2. Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1984- 86.

Art. 2

1. Sono concesse, per l'anno 1984, ulteriori autorizzazioni di spesa, per interventi previsti da leggi regionali o statali, nella misura e per le finalità di cui alla tabella n. 3 allegata alla presente legge.

Art. 3

1. La tabella M) allegata al bilancio di previsione dell'esercizio 1984, concernente la destinazione del Fondo sanitario regionale di parte corrente, è modificata negli stanziamenti dei capitoli 2164- 2166, 2168 e 2264 (voce 5010), in relazione alle variazioni apportate agli stessi con il precedente art. 1.

Art. 4

1. L'aumento di L. 100.000.000 allo stanziamento del fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, è destinato al disegno di legge: "Interventi per lo sviluppo della imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale", che è aggiunto all'elenco n. 2 allegato al bilancio predetto.

2. La somma di L. 400 milioni, dedotta dallo stesso fondo globale del cap. 6120 (elenco n. 2 allegato al bilancio 1984, n. d'ordine 9) è iscritta al cap. 5300 dello stato di previsione della spesa.

Art. 5

1. L'aumento di L. 14.699.280.121 allo stanziamento del fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, è destinato ai seguenti disegni di legge:

1) L. 10.029.280.121 per concorso regionale nel pagamento degli interessi in forma attualizzata su mutui di miglioramento fondiario;

2) L. 4.670.000.000 per interventi in agricoltura per il piano latte e piano zootecnico.

2. Gli stanziamenti per gli interventi di cui al precedente comma sono aggiunti all'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto.

3. La somma di L. 660.000.000 dedotta dallo stanziamento del fondo globale del cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1984, n. d'ordine 1) è iscritta:

1) quanto a L. 300.000.000 al cap. 7701, voce 2020, per concessione del concorso attualizzato su prestiti contratti per acquisto di bestiame (L. 240.000.000) e per acquisto di macchine (L. 60.000.000);

2) quanto a L. 180.000.000 al cap. 7820 voce 2090 per sottoscrizione di quote sociali;

3) quanto a L. 180.000.000 al cap. 7701 voce 2120, per concessione del concorso attualizzato su prestiti contratti per acquisto di macchine (L. 120.000.000) e per acquisto di bestiame (L. 60.000.000).

Art. 6

1. La quota di L. 27.880.000.000 assegnata alla Regione dell'Umbria per l'anno 1984 con deliberazione del CIPAA del 2 giugno 1984 sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 è destinata agli interventi indicati nella allegata tabella n. 4.

Art. 7

1. Il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1984, n. 27 , è così sostituito: " Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 28.683.953.000 per una durata massima di anni 20 a decorrere dal 1985 ed entro il limite annuo di spesa di L. 7.311.641.477 ".

2. Al maggior onere di lire 1.045.825.000 si fa fronte - nell'ambito degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1984/ 86 - con l'economia realizzata per effetto del disposto di cui all' art. 4 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 40 .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.