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Legge regionale 3 dicembre 1984 (1), n.46


LEGGE REGIONALE n.46 del 3 Dicembre 1984 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 46 del 3 Dicembre 1984 (1)
Istituzione della Consulta regionale per le questioni comunitarie.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 87 del 05/12/1984


ARTICOLO 1

Finalità.

1. Allo scopo di diffondere una più approfondita conoscenza delle problematiche comunitarie ed europee nonchè per fornire parere e consulenza agli organi della Regione nella predisposizione e nell'adempimento di atti di rilevanza comunitaria, è istituita la Consulta regionale per le questioni comunitarie.

ARTICOLO 2

Consulta regionale per le questioni comunitarie.

1. La Consulta regionale per le questioni comunitarie è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

b) tredici rappresentanti eletti dal Consiglio regionale di cui un rappresentante per ogni gruppo consiliare e per i rimanenti con voto limitato a 2/ 3;

c) tre rappresentanti designati dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) sette rappresentanti designati dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative;

e) dodici rappresentanti di Comuni della regione designati dall'ANCI regionale;

f) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni europeiste maggiormente rappresentative in campo nazionale.

2. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

3. La Consulta propone per l'approvazione al Consiglio regionale un proprio regolamento interno.

ARTICOLO 3

Attribuzioni della Consulta.

1. La Consulta è un organismo di consulenza degli organi regionali, esprime pareri e proposte, e formula indicazioni e programmi in materia comunitaria, con particolare riferimento all'attuazione di regolamenti e direttive della CEE.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute dalla Consulta sottopone al Consiglio regionale, il piano annuale di attività e la relazione consuntiva.

ARTICOLO 4

Sede.

1. La Consulta regionale per le questioni comunitarie ha sede presso la Giunta regionale.

2. L'assistenza alla Consulta è assicurata dall'Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari previsto nell' art. 22 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 .

ARTICOLO 5

Indennità e compensi

1. Ai membri della Consulta regionale, spetta una indennità di presenza di importo pari a quella dei componenti dei Comitati di controllo.

2. L'indennità di cui al comma precedente non è cumulabile con l'indennità dei Consiglieri regionali.

3. Per ogni giornata di seduta è corrisposta, ai componenti la Consulta, per le spese relative ai trasporti tra la loro residenza, e la sede regionale, un rimborso pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro di percorrenza.

4. Agli effetti di cui al comma precedente la residenza si intende acquisita in un comune della regione Umbria.

5. Ai componenti la Consulta, che, per ragioni del loro mandato, si recano fuori sede, spetta il trattamento di missione previsto dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28 , per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale retributivo.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, che per l'anno 1984 è valutato in L. 3.000.000, si fa fronte con quota dello stanziamento iscritto sul cap. 560, del bilancio regionale 1984 e per gli anni successivi entro i limiti delle previsioni di cui programma 1.06.1.08 del bilancio pluriennale 1984- 1986.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 30 giugno 1999, n. 19, art. 1, comma 1. Vedi Tab. A)