Art. 1
Stato di previsione dell'entrata.
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 1985, annesso alla presente legge (tabella A), è approvato in lire 1.833.331.257.062 in termini di competenza e in lire 1.989.996.539.000 in termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1985 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 2
Stato di previsione della spesa.
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 1985 annesso alla presente legge (tab. B), è approvato in lire 1.833.331.257.062 in termini di competenza ed in lire 1.989.996.539.000 in termini di cassa.
2.
E'autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1985 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.
3.
E'altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1985 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma.
Art. 3
Quadro generale riassuntivo.
1.
E'approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1985 annesso alla presente legge.
Art. 4
Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata.
1.
L'avanzo finanziario di lire 86.638.189.062 iscritto al cap. 3 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrata a destinazione vincolata e non utilizzata entro l'esercizio 1984 è determinato agli interventi indicati nella tabella N) allegata alla presente legge.
Art. 5
Autorizzazione relativa ad interventi di carattere continuativo o pluriennale.
1.
A norma dell'art. 5, secondo e quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1985 - per attività od interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di bilancio sono stabiliti nella misura indicata nella tab. I) allegata alla presente legge.
Art. 6
Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali.
1.
Limitatamente all'anno finanziario 1985 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.
Art. 7
Finanziamento spesa per la retribuzione di personale immesso nei ruoli delle AACST e delle Comunità montane.
1.
Gli stanziamenti iscritti ai capp. 5300 e 4170 dello stato di previsione della spesa sono comprensivi del finanziamento regionale degli oneri per la retribuzione dei giovani di cui alla
legge 1° giugno 1977, n. 285
immessi nei ruoli delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle Comunità montane.
2.
In sede di riparto degli stanziamenti suddetti la Giunta regionale assegnerà la quota dovuta per il titolo di cui al precedente comma, sulla base della spesa effettiva per la retribuzione del personale dei giovani, gravante nel 1985 sui bilanci degli Enti interessati.
Art. 8
Aumento dello stanziamento per l'adesione della Regione dell'Umbria ad enti ed associazioni.
1.
Lo stanziamento di cui alla
legge regionale 19 luglio 1979, n. 34
, per quote associative conseguenti all'adesione della Regione Umbria ad enti ed associazioni Ã? elevato, a decorrere dal 1985, a lire 95.040.000 sia in termini di competenza che di cassa (cap. 845).
Art. 9
Destinazione della quota 1985 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
1.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1985 sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente e destinata agli interventi indicati nella tabella M) allegata alla presente legge.
Art. 10
Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'
art. 28, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, in diminuzione, al bilancio 1985 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchÃ? delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 1985, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3930 dell'entrata e 9900 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sul conto corrente infruttifero intestato " Regione Umbria" presso la Tesoreria Centrale dello lo Stato.
3.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Art. 11
Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'
art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla tabella B) della spesa.
2.
La Giunta regionale Ã? autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nel precedente comma, nonchÃ? per il pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'
art. 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
Art. 13
Fondo di riserva per le spese impreviste.
1.
In osservanza dell'
art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, la Giunta regionale Ã? autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (Cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.
Art. 14
Fondo di riserva di cassa.
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'
art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, Ã? stabilito per l'anno 1985 in lire 26.041.822.000 (cap. 6140).
2.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
Art. 15
Autorizzazione alla stipulazione di mutui
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere in relazione alle effettive necessità di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 30.002.220.000 per una durata massima di anni venti a decorrere dal 1986 ed entro il limite annuo di spesa di lire 7.647.410.000 per oneri di ammortamento (tabella H).
2.
All'onere relativo all'anno 1986 si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1985/ 86.
3.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella Q) allegata alla presente legge.
Art. 16
Apertura di credito a favore dei funzionari delegati.
1.
Per l'anno 1985 sono autorizzate - a norma dell'art. 49, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella tabella P) allegata alla presente legge.
Art. 17
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità .
1.
In relazione al disposto dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1985 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di lire 3.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dalla emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
Art. 18
Approvazione del bilancio pluriennale 1985/ 86
1.
E'approvato il bilancio pluriennale della Regione per il biennio 1985/ 86, secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.
2.
I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1985 - diretti al finanziamento di più programmi e/ o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1985/ 86 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/ o progetti.
3.
Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.
Art. 19
Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione.
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dell'esercizio 1985 dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
1) Centro studi giuridici e politici, istituito con
legge regionale 26 maggio 1975, n. 38
(Appendice n. 2);
2) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con
legge regionale 29 aprile 1974, n. 31
, modificata con lr 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 3);
3) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia, di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice n. 4);
4) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice n. 5).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.