ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione in applicazione dei principi enunciati dall'art. 17 dello Statuto, istituisce la Consulta " Sportello Verde" regionale per la tutela ambientale.
2.
La Consulta ha lo scopo di raccogliere, valutare e trasformare propositivamente nei confronti degli organi regionali e degli altri Enti competenti della Regione, indicazioni, segnalazioni e suggerimenti formulati da cittadini, associazioni o da altri soggetti in materia di difesa dell'ambiente.
ARTICOLO 2
Composizione della Consulta
1.
La Consulta " Sportello Verde" è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Dipartimento per l'assetto del territorio ed è così costituita:
- Assessore regionale preposto ai beni ambientali con funzioni di presidente;
- Assessore regionale preposto all'ufficio difesa del suolo;
- Presidente della commissione consiliare permanente assetto ed utilizzazione del territorio;
- Un rappresentante designato dall'Associazione nazionale Comuni italiani; - Un rappresentante designato dall'Unione province italiane;
- Un rappresentante designato dall'Unione nazionale Comuni ed Enti montani;
- Un rappresentante designato dall'Università italiana degli studi di Perugia;
- Tre rappresentanti delle organizzazioni del lavoro agricolo designati dalla Giunta regionale;
- Cinque rappresentanti designati dalle associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative;
- Quattro rappresentanti designati dalle associazioni venatorie e dei pescatori maggiormente rappresentative;
- Due rappresentanti designati dalle Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici, artistici, storici e archeologici.
2.
I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.
ARTICOLO 3
Funzionamento
1.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale del settore beni ambientali del Dipartimento per l'assetto del territorio.
2.
E' facoltà della Consulta invitare alle proprie riunioni esperti in relazione agli argomenti trattati.
3.
Il presidente della Consulta " Sportello Verde" trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione illustrativa dell'attività della medesima.
ARTICOLO 4
Compensi per i componenti della Consulta
1.
Ai componenti della Consulta e agli esperti invitati di cui al precedente articolo, non dipendenti regionali, sono corrisposti un gettone di presenza e i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione tecnico - amministrativa di cui alla
legge regionale 9 maggio 1977, n. 20
e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1.
All'onere annuo presunto di L.20.000.000 (ventimilioni), previsto per i compensi di cui al precedente art. 4, si farà fronte con quota dello stanziamento iscritto al capitolo 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, entro i limiti della previsione di cui al programma di attività 1.06.1.08 del bilancio pluriennale 1984/ 86.