ARTICOLO 1
Finalità
1.
Con la presente legge la Regione dell'Umbria dispone interventi finanziari in materia di competenza regionale al fine di promuovere l'occupazione e la formazione professionale attraverso la cooperazione, l'associazionismo e l'autoimpiego dei giovani, in attuazione degli artt. 9, 17 e 20 dello Statuto, in armonia col piano regionale di sviluppo e con riferimento alle politiche attive del lavoro, che privilegiano l'attività formativa quale componente essenziale per lo sviluppo economico.
2.
La presente legge intende favorire a tal fine:
a)
la costituzione e il potenziamento anche attraverso il consolidamento delle cooperative e delle forme associative giovanili;
b)
l'inserimento dei giovani nelle cooperative o forme associative, attraverso processi di qualificazione, orientamento e formazione professionale;
c)
ogni altra iniziativa imprenditoriale giovanile.
ARTICOLO 2
Definizioni.
1.
Per cooperative e forme associative giovanili, ai sensi del precedente art. 1, si intendono quelle formate per almeno il 60% da giovani in età fra i 18 e i 29 anni.
ARTICOLO 3
Destinatari degli interventi.
1.
Possono usufruire dei benefici previste dalla presente legge:
a)
le cooperative e forme associative giovanili che presentino progetti di sviluppo, di durata non inferiore ai tre anni, rispondenti alle finalità di cui al precedente art. 1 e che prevedono connesse iniziative formative a favore dei giovani;
b)
i giovani in età tra i 18 e 29 anni che presentino a titolo individuale progetti di costituzione aziendale; dimostrino il possesso dei requisiti di legge necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale e offrano adeguate garanzie di professionalità .
ARTICOLO 4
Progetti di sviluppo aziendale.
1.
I progetti di sviluppo aziendale dei soggetti di cui alla lett. a) del precedente articolo 3) devono:
a)
definire specificatamente gli obiettivi produttivi ed occupazionali;
b)
fornire tutti gli elementi atti a dimostrare che il soggetto proponente è in grado di produrre beni e servizi secondo i criteri dell'efficienza e della economicità;
c)
contenere iniziative di formazione professionale per i giovani;
d)
assicurare ai giovani un'occupazione ed una qualificazione professionale adeguate, garantendo che gli stessi rappresentino almeno il 50% degli addetti effettivamente occupati.
2.
Le cooperative e le forme associative che prevedano, nell'ambito dei progetti di sviluppo formulati secondo i criteri di cui al precedente comma la stipula di contratti di formazione e lavoro con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, possono beneficiare dei finanziamenti appositamente previste nel piano annuale delle attività di formazione professionale e di educazione permanente.
3.
Le iniziative formative di cui al presente articolo devono essere formulate, secondo le modalità previste per l'accesso ai contributi nazionali e comunitari.
ARTICOLO 5
Progetti di costituzione aziendale.
1.
I progetti di costituzione aziendale dei soggetti di cui alla lett. b) del precedente art. 3 devono:
a)
definire specificamente gli obiettivi produttivi ed occupazionali con riferimento a eventuali commesse già in atto;
b)
fornire tutti gli elementi atti a dimostrare che il soggetto è in grado di produrre beni e servizi secondo i criteri dell'efficienza e dell'economicità.
ARTICOLO 6
Iniziative formative specifiche.
1.
Il finanziamento di specifiche iniziative formative ed orientative da parte delle cooperative e delle forme associative giovanili, essenziali all'inizio delle attività delle stesse rientra nelle priorità previste dal piano annuale dell'attività di formazione professionale e di educazione permanente.
2.
Specifiche iniziative di particolare rilievo formativo ed orientativo da parte dei soggetti di cui al precedente art. 3, connesse ai progetti di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge e finalizzate all'acquisizione di tecnologie innovative in Italia o all'estero, non finanziabili nell'ambito del piano annuale dell'attività di formazione professionale e di educazione permanente, usufruiscono di contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 75 per cento delle spese documentate e ritenute ammissibili.
ARTICOLO 7
Contributi alle spese nella fase di avviamento
1.
A favore dei soggetti di cui all'art. 3, sono concesse anticipazioni per le spese di avviamento e funzionamento connesse alla attuazione dei progetti di sviluppo di cui ai precedenti artt. 4 e 5 fino all'importo massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2.
L'anticipazione viene liquidata a presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute.
3.
La restituzione degli importi anticipati avverrà a partire dal terzo anno dalla data di concessione del contributo sulla base di modalità e criteri fissati dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 8
Incentivi previsti dalle leggi di settore
1.
Nella concessione degli incentivi previsti dalla vigente legislazione di settore, gestiti dalla Regione o da Enti da essa delegati vengono riconosciute prioritarie nell'ordine:
1) le domande presentate dalle cooperative o forme associative giovanili dai soggetti di cui all'art. 3, della presente legge;
2) le domande presentate da cooperative o forme associative che presentino progetti di sviluppo in cui siano previsti l'inserimento occupazionale di giovani dai 18 ai 29 anni, attraverso rapporti di lavoro ordinario, rapporti di lavoro part - time e contratti di formazione - lavoro.
ARTICOLO 9
Contributi per gli investimenti non realizzabili con specifiche leggi di settore.
1.
Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui al precedente art. 4, non finanziabili ai sensi della vigente legislazione di settore, le cooperative e forme associative giovanili possono ottenere un contributo in conto capitale fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2.
Il contributo è liquidato sulla base della documentazione attestante la spesa effettuata.
ARTICOLO 10
Approvazione dei progetti e concessioni dei contributi - vigilanza
1.
All'approvazione dei progetti e all'assegnazioni dei contributi di cui alla presente legge provvede la Giunta regionale, a seguito dell'attività istruttoria tecnico - finanziaria condotta da esperti della Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria e, limitatamente ai progetti in materia di agricoltura, da esperti dell'Ente di sviluppo agricolo dell'Umbria.
2.
Per la valutazione di merito dei progetti, la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto anche da dirigenti degli uffici regionali.
3.
La Giunta regionale verifica, inoltre, annualmente, lo stato di attuazione dei progetti che usufruiscono dei finanziamenti di cui alla presente legge, disponendo, in caso di gravi inadempienze, la cessazione o la revoca dei benefici stessi.
ARTICOLO 11
Assistenza tecnica.
1.
L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, l'Istituto regionale ricerche economico - sociali nei rispettivi ambiti di competenza, prestano ai soggetti di cui all'art. 3 della presente legge l'assistenza tecnica per la formazione e presentazione dei progetti di sviluppo di cui alla presente legge e svolgono attività di consulenza sui problemi aziendali delle stesse.
ARTICOLO 12
Attività esecutiva
1.
La Giunta regionale sentito il parere della II commissione consiliare provvede entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a disciplinare con propri atti specificamente:
a)
i requisiti richiesti ai soggetti che propongono domanda per i contributi previsti dalla presente legge;
b)
le spese ammissibili a contributo ai sensi dei precedenti artt. 7 e 6, secondo comma e 9;
c)
i requisiti e le modalità di presentazione dei progetti e delle relative domande per contributi od agevolazioni;
d)
i criteri per l'approvazione dei progetti e per la concessione dei contributi di cui ai precedenti artt. 7 e 6 secondo comma e 9, nonchè le relative procedure amministrative.
2.
La Giunta regionale provvede, inoltre, a definire le procedure per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 10.
ARTICOLO 13
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione della presente legge sono concesse le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) per le finalità di cui ai precedenti artt. 6, secondo comma, e 9, lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio dell'esercizio 1985 e lire 150.000.000 a carico del bilancio dell'esercizio 1986, con iscrizione al cap. 7340 di nuova istituzione, denominato: " Contributi nelle spese di investimento per attuazione di progetti di sviluppo e costituzione aziendale nonchè per iniziative specifiche di formazione e orientamento a favore di imprese e di cooperative giovanili" (codice SIR 1124331032);
2) per le finalità di cui al precedente art. 7 lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio dell'esercizio 1985 e lire 50.000.000 a carico del bilancio 1986, con iscrizione al cap. 7355( cat. VI) di nuova istituzione denominato: " Anticipazione alle imprese e cooperative giovanili per le spese di avviamento e funzionamento connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo e di costituzione aziendale" (codice SIR 1126431032).
2.
All'onere di lire 200 milioni relativo all'anno 1985 si fa fronte:
- quanto a lire 100.000.000 con la quota del fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23;
- quanto a lire 100.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 6100 della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1985.
3.
All'onere di lire 200 milioni relativo all'anno 1986 si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento previsto nel programma operativo 6.03.2.01. del bilancio pluriennale 1985/ 86 in corrispondenza dello stanziamento previsto per il 1986 nel cap. 2960/ 6010.
4.
Al bilancio dell'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA - In aumento
Cap.7340 - Competenza L. 150.000.000 Cassa L. 150.000.000
Cap. 7355 - Competenza L. 50.000.000 Cassa L. 50.000.000
Totale - Competenza L. 200.000.000 Cassa L. 200.000.000
In diminuzione
Cap. 6120 - ( Bil. 1984 - art. 26 - LR 23/ 78) Competenza L. 100.000.000 Cassa L. 0 Cap. 6100
Competenza L. 100.000.000 Cassa L. 100.000.000
Cap. 6140 - (Fondo riserva di cassa) Competenza L. 0 Cassa L. 100.000.000
Totale Competenza L. 200.000.000 Cassa L. 200.000.000
5. Le somme recuperate a norma dell'art. 7, ultimo comma, e dell'art. 10, ultimo comma, della presente legge saranno introitate al cap. 2800 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
6. Con legge annuale di bilancio potranno essere rifinanziati gli interventi previsti dalla presente compatibilmente con le disponibilità recate dal bilancio pluriennale della Regione.