Art. 4
Modificazione del
secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
1.
Il
secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, è sostituito dal seguente: "
Il contributo è calcolato sulla spesa ammissibile ed è stabilito nelle seguenti misure percentuali a seconda della destinazione degli immobili: 1) Immobili urbani e immobili rurali non al servizio di aziende agricole: A) fino a lire 35 milioni di spesa ritenuta ammissibile ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura: - 80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale; - 50 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura; B) da lire 35.000.001 a lire 70.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura: - 80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale; - 30 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura; C) da lire 70.000.001 fino a lire 200.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura: - 70 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale; D) oltre a lire 200.000.000 di spesa ritenuta ammissibile: - 60 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale. 2) Immobili e strutture al servizio di aziende agricole: Si applicano le misure percentuali di cui al precedente punto 1
".
2.
Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti, per le concessioni di contributo disposte dai Comuni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Modifica dell'
art. 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
.
1.
Al
secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, sono aggiunti i seguenti periodi: "
L'inizio dei lavori da parte degli aventi diritto deve essere effettuato nel possesso, a seconda dei casi, della concessione edilizia di cui alla
legge 28 gennaio 1977, n. 10
, e/ o delle autorizzazioni di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e di ogni altra autorizzazione prevista dalla vigente legislazione, nonchè della certificazione di avvenuto deposito ai sensi della
legge regionale 14 maggio 1982, n. 25
. Dell'inizio dei lavori dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta al Comune interessato con l'indicazione degli estremi dei predetti atti
".
2.
Il
nono comma dell'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, è abrogato.
Art. 6
Sospensione dei lavori
1.
Nel caso in cui nel corso dei lavori di ripristino o di ricostruzione dei beni di proprietà di privati o di enti pubblici economici iniziati nel rispetto di quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 13, richiamato dal successivo
art. 25, della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, - si verifichino cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, copia dei provvedimenti stessi dovrà essere tempestivamente trasmessa dai proprietari interessati al Comune competente.
2.
Il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal
secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
.
3.
Per le sospensioni già disposte, i provvedimenti di cui al primo comma devono essere trasmessi al Comune competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Elevazione di contributi in favore di proprietari che convenzionino con il Comune la locazione di alloggi in favore di sinistrati
1.
A favore degli aventi diritto proprietari di immobili urbani e assimilati, i quali in alternativa a quanto previsto dall'
art. 8 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, come modificato dall'
art. 2 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
, convenzionino con il Comune la locazione degli alloggi ripristinati in favore di soggetti privi di abitazione in conseguenza del sisma del 19 settembre 1979, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla
legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, le aliquote percentuali sulla quota della spesa ammissibile relativa agli interventi strutturali di cui all'art. 7, comma secondo, punto 1, lettere A, B e C della
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, sono rispettivamente elevate dall'80 per cento al 90 per cento, dall'80 per cento al 90 per cento e dal 70 per cento all'80 per cento.
2.
Le aliquote percentuali di contributo sulla quota della spesa ammissibile, relativa agli interventi per lavori di rifinitura, di cui all'art. 7, comma secondo, punto 1, lettere A e B, della
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, sono rispettivamente elevate dal 50 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 40 per cento.
3.
La Giunta regionale, con propria delibera, approva lo schema tipo della convenzione di cui al precedente primo comma.
4.
Gli interventi previsti dal presente articolo - da effettuarsi in conformità delle previsioni di cui all'
art. 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
- devono essere inseriti da ciascun Comune nell'elenco delle priorità, anche in deroga a quanto stabilito ai sensi degli articoli 10 e 11 della
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, fatta salva l'assoluta priorità nel caso degli interventi relativi alle abitazioni abbandonate a causa dei danni subiti.
Art. 10
Piano triennale di ripartizione dei fondi
1.
Per le finalità connesse con la concessione dei contributi di cui ai titoli II - III e IV della
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, sulla scorta degli elementi risultanti dai piani finanziari provvisori di cui all'
art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano triennale per la ripartizione dei fondi relativi agli anni 1984, 1985 e 1986 nonchè delle economie risultanti dalla gestione delle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50, 1 luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982, n. 26.
2.
In attesa dell'approvazione del piano di cui al precedente comma viene disposta, sulla base delle risultanze dei piani finanziari provvisori di cui all'
art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, un
a prima assegnazione dei fondi come previsto nell'allegata tabella 1.
3.
Nella definizione del piano triennale la Giunta regionale procederà ai necessari conguagli con riferimento alla prima assegnazione di cui al precedente comma.
4.
L'erogazione dei fondi in favore dei Comuni, ai fini della liquidazione di contributi a privati o enti pubblici economici proprietari di immobili ripristinati o ricostruiti, viene effettuata dalla Giunta regionale nell'osservanza delle procedure previste dall'
art. 34 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, fatta salva la prima anticipazione stabilita dal successivo art. 11.
Art. 12
Integrazione dell'
art. 49 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
1.
Dopo il
primo comma dell'art. 49 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, sono inseriti i seguenti commi:
"
Agli enti pubblici non economici, che provvedono alla costituzione dei cantieri pilota di cui al precedente primo comma, vengono rimborsate - ove occorra le spese necessarie, nella fase esecutiva, per la rielaborazione degli atti progettuali e/ o per la redazione dei progetti di stralcio funzionale dei progetti generali degli interventi. Il rimborso viene disposto dalla Giunta regionale sulla base della documentazione delle spese sostenute
".
Art. 13
Integrazione del finanziamento relativo a contributi per spese tecniche
1.
Per l'ulteriore concessione in favore dei Comuni delle spese tecniche di cui all'
art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, è disposto un finanziamento di L. 1.500.000.000.
2.
Con il finanziamento di cui al precedente primo comma sono altresì concessi contributi in favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, per la formazione dei piani di recupero, nonchè per la verifica dei requisiti di ammissibilità, per l'individuazione degli aventi diritto, per la determinazione della spesa ammissibile a contributo e per la realizzazione dei relativi progetti esecutivi, nell'ipotesi prevista dall'
art. 20 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
.
3.
Nei limiti dei fondi disponibili la Giunta regionale provvede a predisporre due distinti piani di spesa, sulla base delle preventive documentate esigenze dei Comuni, rappresentate rispettivamente entro il 31 ottobre 1985 ed il 30 giugno 1986.
4.
Resta ferma la disposizione di cui
terzo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, in ordine alla concessione di anticipazioni.
5.
Il saldo dei contributi, con riguardo ai precedenti primo e secondo comma, viene erogato sulla base di una documentata richiesta dei Comuni contenente l'espressa dichiarazione di liquidazione delle spese.
Art. 15
Fondo di rotazione a favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, per l'esecuzione di lavori di demolizione di edifici pericolanti non ricompresi nei piani di recupero
1.
Presso la Regione è costituito un fondo di rotazione per l'anticipazione, nei territori dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, delle spese necessarie per la demolizione totale o parziale di edifici di proprietà privata, non ricompresi nei piani di recupero, resi pericolanti a causa del sisma del 19 settembre 1979, per i quali sia stata emessa ordinanza volta a tale finalità ai sensi dell'art. 153 del RD 4 febbraio 1915, n. 148.
2.
L'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma sarà effettuata, sulla base di istanza documentata dal Comune interessato, con delibera della Giunta regionale, tenuto conto anche delle esigenze di tutela ambientale, storica, architettonica ed artistica.
3.
Le somme recuperate dai Comuni a carico dei soggetti interessati, successivamente all'esecuzione degli interventi di cui al primo comma, dovranno essere riversate tempestivamente alla Regione ai fini dell'impiego per le finalità previste dal presente articolo.
Art. 17
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sulla quota di lire 210 miliardi assegnata alla Regione dell'Umbria sul fondo di cui all'
art. 4 del decreto - legge 26 maggio 1984, n. 159
convertito con modificazioni nella
legge 24 luglio 1984, n. 363
.
1) lire 74.081.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio dell'esercizio 1985 e lire 98.892.000.000 a carico del bilancio 1986 per il rifinanziamento degli interventi recati dalle leggi regionali 11 giugno 1979 n. 24, 26 maggio 1980, n. 50 e 1º luglio 1981, n. 34 come indicato nella tabella n. 3 allegata alla presente legge;
2) lire 610.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 per le finalità di cui all'
articolo 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, con iscrizione al cap. 5874, di nuova istituzione, denominato: " Rimborso di spese, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai Comuni in materia di provvidenze in favore di privati per il ripristino dei beni danneggiati dagli eventi sismici antecedenti all'anno 1978" (codice SIR 1115221027);
3) lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio dell'esercizio 1985 per le finalità di cui all'art. 15 della presente legge, con iscrizione al cap. 7046, di nuova istituzione, denominato: " Fondo di rotazione a favore dei Comuni di cui alla tabella A) allegata alla
legge regionale 1º luglio 1981, n. 34
, per l'esecuzione di lavori di demolizione di edifici pericolanti non ricompresi nei piani di recupero" (codice SIR 1127430726).
2.
I rientri delle somme erogate sul predetto fondo saranno imputabili al cap. 3116, di nuova istituzione, dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, denominato: " Rientri delle somme erogate sul fondo di rotazione a favore dei Comuni di cui alla tabella A) allegata
legge regionale 1º luglio 1981, n. 348
per l'esecuzione di lavori di demolizione di edifici pericolanti", e saranno reimpiegati per le stesse finalità . La reiscrizione in bilancio degli stessi sarà effettuata dalla Giunta regionale.
3.
Nel fondo globale per provvedimenti legislativi in corso di cui al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale vengono accantonate le seguenti quote dell'assegnazione di cui al primo comma del presente articolo: 1) lire 9.609.000.000 in termini di competenza e di cassa nel bilancio dell'esercizio 1985, con destinazione:
a)
quanto a lire 7.609.000.000 al rifinanziamento degli interventi recati dalla
legge regionale 11 novembre 1980, n. 70
;
b)
quanto a lire 29000.000.000 per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari;
2) lire 26.508.000.000 nel bilancio dell'esercizio 1986 con destinazione:
a) quanto a lire 20.391.000.000 agli interventi di cui al precedente punto 1), lett. a);
b) quanto a lire 2.000.000.000 agli interventi di cui al precedente punto 1), lett. b);
c)
quanto a lire 4.117.000.000 al rifinanziamento degli interventi recati dalla presente legge e agli interventi di cui al precedente punto 1), lett. b).
4.
Al bilancio preventivo regionale dell'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
PARTE I
Entrata in aumento
Cap. 2315 L. 84.600.000.000
PARTE II
Spesa in aumento
Cap. 285 L. 1.200.000.000
Cap. 465 L. 100.000.000
Cap. 5874 L. 610.000.000
Cap. 5875 L. 500.000.000
Cap. 5877 L. 200.000.000
Cap. 5878 L. 34.000.000
Cap. 5993 L. 1.700.000.000
Cap. 5994 L. 157.000.000
Cap. 7043 L. 50.520.000.000
Cap. 7046 L. 300.000.000
Cap. 8545 L. 200.000.000
Cap. 8906 L. 1.000.000.000
Cap. 8907 L. 13.000.000.000
Cap. 8908 L. 5.470.000.000
Cap. 9700 Fondo globale per provvedimenti legislativi in corso L. 9.609.000.000
Totale L. 84.600.000.000