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Legge regionale 26 aprile 1985 (1), n.28


LEGGE REGIONALE n.28 del 26 Aprile 1985 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 28 del 26 Aprile 1985 (1)
Istituzione della Consulta regionale per i problemi della terza età .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 30/04/1985


Art. 1

1. La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dall' articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 4 dello Statuto, istituisce la Consulta regionale per i problemi della terza età .

2. La Consulta regionale ha lo scopo di affrontare, attraverso un'attività promozionale di ricerca, di studio e di documentazione, i problemi della condizione degli anziani.

Art. 2

1. La Consulta regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;

b) Cinque membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

c) Tre rappresentanti per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni;

d) Sette rappresentanti dei Comuni della regione designati dalla Sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani( ANCI);

e) Un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Unione province italiane(UPI);

f) Un rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione dell'Università ;

g) Tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

h) Dodici rappresentanti delle UULLSSSS operanti sul territorio regionale scelti dalla Giunta regionale sulla base di terne proposte da ciascuna delle stesse UULLSSSS;

i) Tre rappresentanti delle Università per la terza età scelti dalla Giunta regionale sulla base di designazioni proposte dai Consigli di gestione delle stesse Università ;

l) Tre rappresentanti dei Centri sociali e culturali degli anziani, scelti dalla Giunta regionale sulla base di designazioni proposte dai Consigli di amministrazione di detti Centri;

m) Un rappresentante di ciascuno degli organi collegiali dell'INPS, (Comitato regionale umbro e Comitati provinciali di Perugia e Terni) designato dagli stessi.

2. Le organizzazioni, le associazioni e le nomine dei rispettivi rappresentanti di cui ai punti g) h) i) l) sono individuate e decise dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

3. I componenti della Consulta restano in carica sino alla fine della legislatura regionale.

4. La Consulta elegge nel suo seno un vice presidente.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.

6. Il presidente della Consulta ha facoltà di invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti, Amministrazioni, Organizzazioni interessate agli argomenti in esame.

Art. 3

1. Per la validità delle adunanze della Consulta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

2. La Consulta assume le determinazioni di competenza di cui al successivo articolo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. La Consulta è convocata, di norma, una volta ogni tre mesi.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, la Consulta può adottare un apposito regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 4

1. La Consulta regionale esercita le seguenti funzioni nei limiti delle attribuzioni della Regione ed ai fini di proposte di legge dello Stato:

a) costituire commissioni o gruppi di studio per l'esame di problemi specifici, chiamando a partecipazione, di volta in volta, quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al fine di utilizzare tutte le esperienze e le conoscenze presenti nella comunità regionale;

b) studiare i problemi relativi alla condizione di vita ed ai bisogni degli anziani;

c) esprimere pareri e formulare proposte agli organi della Regione in ordine all'adozione di provvedimenti ed iniziative riguardanti la tutela degli anziani nell'ambito della competenza regionale;

d) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento ed al Governo nazionale, ai sensi dell' articolo 121 della Costituzione , provvedimenti riguardanti la condizione e i bisogni dell'anziano;

e) convocare conferenze e convegni sui problemi della terza età, anche in collegamento con altre Regioni;

f) curare la raccolta e la diffusione del materiale bibliografico e documentario, nonchè la pubblicazione di volumi e periodici, sempre che questo materiale riguardi la problematica degli anziani;

g) collaborare con tutte le istituzioni locali, Organizzazioni e Associazioni operanti nel settore, per la realizzazione di iniziative intraprese a favore degli anziani.

Art. 5

1. Ai membri della Consulta è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale, nonchè una indennità forfettaria di L. 10.000 per ogni giornata di seduta.

Art. 6

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzato, a partire dal 1985, lo stanziamento annuo di lire 20 milioni in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2538 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: " Spesa per il funzionamento della Consulta regionale per i problemi della terza età". (Codice SIR 1114820807).

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte per gli anni 1985 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 6100.

3. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 
PARTE SPESA
 
Cap.2358 - In aumento L. 20.000.000
 
Cap. 6100 - In diminuzione L. 20.000.000

4. Al bilancio pluriennale 1985/ 86 sono apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
Programma operativo 5.03.2.06 cap. 2538 - In aumento Anno 1985 L. 20.000.000
 
Anno 1986 L. 20.000.000
 
Programma operativo 7.06.2.01 cap. 6100
 
- In diminuzione Anno 1985 L. 20.000.000 Anno 1986 L. 20.000.000

5. L'entità della spesa per l'attuazione della presente legge potrà essere variata annualmente con legge di bilancio entro i limiti di previsione del bilancio pluriennale.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 47, comma 1, lett. e)