ARTICOLO UNICO
1.
Il punto d) dell'
art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1984, n. 46
, viene così sostituito:
"d) tredici rappresentanti delle organizzazioni economiche, professionali e sociali maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale, così suddivise:
- 2 rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori industriali;
- 2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani;
- 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali del commercio e del turismo;
- 2 rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo;
- 2 rappresentanti delle Associazioni degli emigranti umbri
".
2.
Dopo il punto f) dello stesso
articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1984, n. 46
, viene aggiunto il seguente punto: "
g) 2 rappresentanti delle Province designati dall'UPI
".