Art. 3
1.
L'allegato n. 2 alla presente legge sostituisce l'allegato "B" alla
legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, di identica denominazione.
2.
In via transitoria fino all'espletamento delle procedure del concorso speciale per la copertura di posti vacanti della qualifica di istruttore direttivo, il contingente della qualifica di istruttore è pari a 390 unità .
Art. 4
1.
Il
primo comma dell'art. 58 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, è così sostituito: "
1. La Giunta regionale, di intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio e su proposta del Comitato di controllo e sue sezioni e dei consigli di amministrazione degli enti e istituti regionali dipendenti, ciascuno per i propri uffici, determina, nell'ambito dei contingenti di cui al precedente art. 57, il numero, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale costituenti: a) la dotazione organica dei singoli uffici ed aree funzionali del Consiglio regionale; b) la dotazione organica dei singoli uffici ed area funzionale della Presidenza della Giunta regionale; c) la dotazione organica dei singoli uffici e delle aree funzionali ed operative della Giunta regionale; d) la dotazione organica degli uffici del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni; e) la dotazione organica dei singoli enti dipendenti, istituti regionali e segreteria del difensore civico; f) il contingente numerico complessivo del personale da assegnare agli enti locali e alle loro associazioni per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate.
"
2.
L'unico comma dell'
art. 85 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, è sostituito dal seguente: "
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede alla determinazione della dotazione organica da assegnare a ciascun ufficio ed area funzionale ed operativa, nonchè alle altre articolazioni dell'organico regionale con i criteri e le modalità di cui all'art. 58
".
3.
Al
primo comma dell'art. 86 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, la parola "
consiliare
" è soppressa.
4.
Dopo il terzo comma del predetto art. 86 è aggiunto il seguente: "
3/ bis) I posti che si renderanno disponibili, a seguito dell'attribuzione ai dipendenti che in atto li ricoprono della qualifica superiore in applicazione della norma di cui al comma precedente, saranno portati in aumento delle quote percentuali determinate ai sensi del predetto art. 43
".
Art. 6
1.
In sede di presentazione del bilancio pluriennale 1986- 1988, e comunque non oltre la scadenza del primo anno di applicazione della
legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, la Giunta regionale comunica, al fine di proporre eventuali modifiche, al Consiglio, oltre allo stato della struttura organizzativa degli uffici regionali, degli enti e degli istituti regionali e delle associazioni intercomunali e alla consistenza del personale in servizio, i risultati della verifica di cui all'art. 82, settimo comma, della predetta legge, in particolare per quanto attiene all'ordinamento e all'articolazione delle qualifiche dirigenziali.
Art. 7
1.
Alla maggiore spesa per l'attuazione della presente legge, valutata in lire 100 milioni per l'anno 1985, si fa fronte con quota della disponibilità esistente negli stanziamenti dei capitoli 280 e 281 del bilancio dell'esercizio in corso.
2.
Alla maggiore spesa valutata in lire 500 milioni per l'anno 1986 si fa fronte con quota della disponibilità esistente nella previsione del bilancio pluriennale 1985/ 1986, ai programmi di attività 1.06.1.01 e successivi.