Art. 1
Finalità
1.
Nella Regione Umbria l'esercizio dell'insegnamento in forma professionale della pratica dello sci, secondo le discipline alpine e del fondo, è regolato dalla presente legge.
Art. 2
Categoria di maestro di sci
1.
Sono maestri di sci, rispettivamente nelle disciplina alpine e nel fondo, coloro che posseggono i requisiti ed i titoli previsti dalla presente legge o che abbiano conseguito, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa, il certificato di idoneità all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla FISI ai sensi dell'art. 238 del RD 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 3
Licenza di abilitazione.
1.
La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci è rilasciata dal Comune di residenza.
2.
Per ottenere la licenza si richiede:
a)
certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne e non è sottoposto alla misura di cui all'art. 11, primo comma, e all'art. 123, secondo comma, del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;
b)
attestazione dell'abilitazione all'insegnamento dello sci;
c)
certificato di idoneità fisica rilasciato dall'ULSS competente sul territorio del comune di residenza.
3.
La suddetta licenza è rilasciata, rispettivamente, per le discipline del fondo e per quelle alpine.
4.
I maestri abilitati all'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo; parimenti, i maestri abilitati solo all'insegnamento del fondo non possono impartire lezioni nelle discipline alpine.
Art. 4
Elenco regionale.
1.
Il Comune trasmette alla Giunta regionale copia delle licenze di abilitazione all'insegnamento della pratica dello sci.
2.
E'istituito l'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento della pratica dello sci, suddiviso per disciplina, che viene approvato ed aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
Rinnovo della licenza
1.
La licenza di abilitazione è soggetta a vidimazione annuale del Comune di residenza previa presentazione del certificato di idoneità fisica di cui all'art. 2 della presente legge.
2.
La licenza di abilitazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata previa domanda al Comune di residenza corredata da:
- certificato di idoneità fisica di cui all'art. 2 della presente legge;
- attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento a tale scopo previsti anche da altre Regioni sulla base delle rispettive normative.
Art. 6
Revoca della licenza
1.
La licenza è revocata in qualsiasi momento dal Comune allorchè il titolare:
a)
perda uno dei requisiti previsti ai punti a) e c) dell'art. 3;
b)
commetta reiterate infrazioni agli obblighi di deontologia professionale, come: il rispettare e far rispettare i regolamenti d'uso degli impianti, collaborare ad operazioni di soccorso sulle piste e sugli impianti di risalita, prestare soccorso sulle piste a chiunque si trovi in evidente stato di necessità, ferma restando l'esigenza di salvaguardia della sicurezza degli allievi a lui affidati.
Art. 7
Tariffe per le lezioni di sci
1.
Le tariffe minime e massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci in Umbria vengono fissata annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente su proposta della Consulta regionale per lo sport integrata come segue limitatamente a questo scopo:
a)
un rappresentante della FISI - Federazione italiana sport invernali, designato dall'organo della federazione competente per l'Umbria;
b)
un rappresentante per ciascuna Azienda di promozione turistica nel cui ambito si trovino impianti sciistici idonei all'insegnamento.
2.
I rappresentanti di cui al comma precedente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata di una legislatura regionale.
3.
Tariffe preferenziali potranno essere praticate per particolari combinazioni quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, per le scuole e le associazioni sportive e per programmi regionali di promozione sportiva e turistica.
Art. 8
Maestri di sci di altre Regioni e Paesi.
1.
I soggetti dotati di licenza di esercizio all'insegnamento della pratica dello sci rilasciata da Comuni di altre Regioni che intendano esercitare in Umbria, debbono comunicarlo, annualmente, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, al Comune o ai Comuni interessati, presentando contemporaneamente la documentazione comprovante la propria abilitazione.
2.
La medesima disposizione si applica ai maestri di sci provenienti da Paesi stranieri.
3.
L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci, purchè regolarmente dotati di licenza, provenienti con propri allievi da altre regioni o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.
Art. 9
Vigilanza
1.
Fatti salvi gli interventi di competenza degli organi di pubblica sicurezza nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti dalle leggi dello Stato, sono incaricati della vigilanza sull'attività dei maestri di sci e delle scuole di sci i Comuni sul cui territorio è svolta l'attività stessa.
Art. 10
Norme transitorie
1.
In sede di prima applicazione della presente legge i maestri di sci residenti nella regione in possesso della licenza di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciata ai sensi dell'art. 123 del RD 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, conseguono di diritto la licenza di cui al precedente art. 2 purchè presentino al Comune di residenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda corredata dai documenti comprovanti il conseguimento della predetta abilitazione.
Art. 11
Attività professionale
1.
I maestri di sci abilitati ad esercitare la professione secondo le norme della presente legge sono tenuti ad indossare sulla divisa il distintivo regionale con la scritta " maestro di sci".
2.
I maestri di sci che organizzano la propria attività costituendosi in " scuole di sci" ai sensi del successivo articolo 12 sono tenuti ad indossare sulla divisa l'apposito distintivo con la denominazione della località di cui al punto 4) dell'articolo 12.
3.
Entrambi i distintivi non possono essere utilizzati da persone non abilitate all'esercizio della professione in base alle norme della presente legge.
4.
Ai maestri è consentito svolgere attività professionale anche al di fuori delle suddette scuole, ma in tal caso non possono organizzare congiuntamente con altri maestri l'offerta delle proprie prestazioni professionali.
5.
I maestri che svolgono la loro attività al di fuori delle scuole debbono comunicare all'assessorato regionale allo sport le zone in cui intendono svolgere la loro professione.
Art. 12
Scuole di sci
1.
Sono scuole di sci le unità organizzative a cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale e che siano iscritte presso l'apposito elenco regionale.
2.
E'istituito presso l'assessorato allo sport della Regione l'elenco regionale delle scuole di sci, cui possono essere iscritte quelle aventi le seguenti caratteristiche:
1) siano composte da almeno tre maestri di sci, compreso il direttore con mansioni di coordinatore e responsabile del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico e didattico;
2) dispongano di una sede adeguata e siano in grado di operare senza soluzione di continuità per tutto il periodo stagionale;
3) dispongano di una divisa ufficiale per l'esercizio della professione;
4) abbiano sede in località idonea per l'esercizio dell'attività sciistica;
5) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale di coloro che esercitano l'insegnamento dello sci nonchè quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
6) dimostrino di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento;
7) assumano l'impegno a:
a)
prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;
b)
non porre preclusioni alla partecipazione alle scuole stesse di maestri di sci provenienti da altre regioni;
c)
collaborare con gli Enti locali e turistici per iniziative tese a incrementare l'afflusso turistico e la valorizzazione dei beni ambientali montani;
d)
collaborare con le competenti autorità scolastiche ed i consigli di circolo e di istituto, con l'associazionismo sportivo e con gli enti locali per favorire la più ampia diffusione dello sci;
8) abbiano un regolamento, deliberato dall'assemblea dei maestri che ne fanno parte, che determini:
a) che l'organizzazione della scuola si ispiri a criteri di democraticità e partecipazione effettiva di tutti i componenti;
b) che l'organizzazione dell'attività della scuola sia conforme alle norme della presente legge;
c) che i proventi della scuola siano ripartiti esclusivamente fra i maestri in ragione delle loro prestazioni.
3.
Ai fini dell'iscrizione all'elenco deve essere presentata apposita domanda, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, alla Regione per il tramite del Comune territorialmente competente.
4.
Il Comune trasmette la domanda alla Regione entro 90 giorni esprimendo con deliberazione consiliare, il proprio motivato parere, con particolare riguardo alla eventuale costituzione di più scuole nella medesima località .
5.
Il Comune verifica annualmente la persistenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno; entro il 1º novembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto adottato su proposta dell'Assessore regionale allo sport e sentito su questa il parere della competente commissione consiliare permanente, approva le eventuali variazioni e rende pubblico l'elenco delle scuole di sci in Umbria.
6.
La denominazione " Scuola di sci" può essere usata unicamente dagli organismi iscritti nell'elenco regionale.
Art. 13
Sanzioni
1.
Fatta salva l'attività svolta in favore dei propri beneficiari e soci da enti e organismi operanti senza fini di lucro e per finalità statutarie di rilevanza sociale, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti nell'ambito del territorio della Regione la professione di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza rilasciata ai sensi della presente legge, e chiunque senza essere maestro di sci utilizzi i distintivi di cui al primo comma dell'art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente da cinque a venticinque volte la tariffa massima per le lezioni individuali vigente ai sensi dell'articolo 7; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
2.
La mancata comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 8 della presente legge comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a quaranta volte la tariffa massima per le lezioni individuali di cui al medesimo articolo 7.
3.
Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'articolo 7 si commina la sanzione amministrativa del pagamento della somma da cinque a venticinque volte l'importo massimo della tariffa stessa; in caso di recidiva può essere revocata la licenza all'esercizio della professione di maestro di sci.
4.
L'uso della denominazione " Scuola di sci" da parte di non iscritti nell'elenco regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a trentacinque volte la tariffa massima per lezioni individuali a carico di ciascun maestro che ne faccia parte e da venti a settanta volte per chi la organizzi o conduca; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
5.
I proventi delle relative sanzioni amministrative spettano ai Comuni nel cui territorio sono commesse le infrazioni, e debbono essere destinati a programmi di intervento nel campo dello sport.
6.
I Comuni stessi inviano copia dei verbali d'accertamento delle infrazioni al Comune che ha rilasciato la licenza di abilitazione. Analoga segnalazione è effettuata per le infrazioni agli obblighi di deontologia professionale ai fini della revoca della licenza ai sensi dell'art. 6 della presente legge.
Art. 14
Contributi finanziari
1.
La Regione, allo scopo di favorire ed incentivare l'insegnamento in forma professionale della pratica dello sci favorisce la partecipazione di cittadini residenti in Umbria ai corsi preparatori e di aggiornamento e agli esami di abilitazione che si svolgono in altre regioni, previa presentazione di domanda corredata dai documenti comprovanti il superamento dei suddetti corsi ed esami e dalla documentazione comprovante le spese sostenute mediante l'erogazione di contributi a parziale copertura di tale importo.
Art. 15
Copertura finanziaria
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a partire dal 1985, la spesa annua di lire 5 milioni con imputazione al cap. 1041 (codice SIR 1116120609) di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: " Contributi della Regione per la partecipazione di cittadini residenti in Umbria ai corsi preparatori e di aggiornamento nonchè agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di sci".
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con corrispondente riduzione, per gli anni dal 1985 in poi, dello stanziamento al cap. 5350.
3.
Per gli anni 1986 e successivi l'entità dello stanziamento per le finalità della presente legge potrà essere variata con la legge di bilancio.
4.
Al bilancio preventivo regionale dell'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
Cap.1041 (bilancio pluriennale programma operativo 6.12.2.12 Competenza L. 5.000.000 Cassa 5.000.000
In diminuzione
Cap. 5350 Competenza L. 5.000.000 Cassa 5.000.000