Legge regionale 28 novembre 2003, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 28 novembre 2003

Documento vigente dal 09/12/2021

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 novembre 2003 , n. 23
[ ... ] [4]
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 52 del 10/12/2003
Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 52 del 10/12/2003

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Finalità della legge.

1. In attuazione dell' articolo 117 della Costituzione , la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.

2. Le politiche abitative si integrano con quelle di riqualificazione  e rigenerazione[6]  urbana promosse dai Comuni e concorrono prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare nei centri storici.

3. Le politiche abitative sono indirizzate:

a) ad incrementare e riqualificare  e rigenerare[7]  il patrimonio di edilizia residenziale   [ ... ] [8]   sociale[9]  ;

b) a favorire l'ampliamento dell'offerta di alloggi in locazione, a canone contenuto, in particolare nei comuni ove sono presenti fenomeni di mobilità per studio o lavoro;

c) a favorire l'acquisto della prima abitazione, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare, anche mediante forme di " risparmio casa";

d) a consentire, d'intesa con i Comuni interessati, l'acquisizione di aree a costi contenuti dove realizzare interventi organici di abitazioni, infrastrutture e servizi;

e) a sostenere finanziariamente le famiglie e persone meno abbienti che abitano in locazione in alloggi di proprietà privata con canoni onerosi in relazione al reddito;

f) a risolvere, anche con interventi straordinari, gravi ed imprevedibili emergenze abitative presenti nei comuni od espresse da particolari categorie sociali;

g) favorire il recupero, l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare ad abitazione principale, attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione;

h) ad attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione.

[ 4. ] [10]

4. Gli interventi edilizi perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione, favoriscono la diffusione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale   [ ... ] [12]   21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)[13]  . Gli interventi edilizi assicurano, altresì, nel caso di recupero, il raggiungimento dei necessari livelli di sicurezza statica ed antisismica di cui alla legge regionale   [ ... ] [14]    stessa l.r. 1/2015 [15]  . A tal fine la Giunta regionale promuove e coordina interventi volti a sperimentare nuove tipologie edilizie, materiali, tecniche d'intervento e forme di gestione. [11]

[ 5. ] [16]

5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge concorre l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (ATER regionale) di cui alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale), i comuni, le cooperative di abitazione, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati e altri enti pubblici. [17]

Art. 1 bis

(Alloggio sociale)

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) emanato in attuazione dell' articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali), è definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale destinata a ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari ed individui che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato.

2. L'alloggio sociale deve essere salubre, sicuro e adeguato anche sotto il profilo dimensionale rispetto alla consistenza del nucleo familiare che lo occupa.

3. L'alloggio sociale costituisce elemento essenziale dell'insieme dei servizi abitativi di cui all' articolo 1 ter , finalizzati al soddisfacimento del bisogno primario di abitazione.

[18]
Art. 1 ter

(Servizio abitativo)

1. Ai fini della presente legge per servizio abitativo si intende il complesso delle offerte di carattere alloggiativo di edilizia residenziale sociale, di seguito denominata ERS, e di quelle ad esse accessorie rivolte a nuclei familiari ed individui aventi i requisiti stabiliti nei Titoli III e IV.

2. Costituiscono servizi abitativi di carattere alloggiativo, erogati dagli operatori di cui all' articolo 25 :

a) la locazione permanente a canone sociale degli alloggi di cui all' articolo 27 , di seguito denominati alloggi di ERS pubblica, al fine di garantire l'accesso alla casa a soggetti economicamente e socialmente svantaggiati, individuati ai sensi dell' articolo 29 ;

b) la locazione permanente o la locazione per almeno otto anni di alloggi di proprietà pubblica o privata che usufruiscono di contributo pubblico, locati a canone concordato non superiore a quello stabilito con le modalità di cui all' articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), al fine di garantire l'accesso all'abitazione a soggetti non rientranti nella categoria di cui alla lettera a) e non in grado di accedere al libero mercato;

c) la realizzazione di progetti di autocostruzione di prime case;

d) la vendita a prezzi convenzionati di alloggi realizzati o recuperati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche.

3. Costituiscono servizi abitativi di carattere accessorio quelli rivolti a nuclei familiari ed individui assegnatari e finalizzati ad una migliore vivibilità delle abitazioni e degli spazi comuni.

[19]
ARTICOLO 2

Programmazione regionale.

1. Gli indirizzi ed i criteri programmatici di carattere strategico finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative previste nell' articolo 1 sono contenuti nel piano triennale per l'edilizia residenziale, che si attua attraverso programm i operativi annuali.

2. Con il piano triennale viene quantificata la dotazione del fondo di cui all' articolo 4 nel periodo di riferimento è con successive leggi annuali di bilancio vengono rese disponibili le risorse per dare attuazione alle varie categorie di intervento previste nel piano.

3.   [ ... ] [20]    Il piano triennale, secondo gli indirizzi definiti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), in armonia con la programmazione regionale di settore e con il Piano urbanistico strategico territoriale, tiene conto delle finalità di cui all' articolo 1 , dei fabbisogni abitativi primari e della consistenza del patrimonio di ERS, determinati a norma dell' articolo 6 bis , espressi anche da particolari categorie sociali. In particolare: [21] 

a) stabilisce gli obiettivi generali nel triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale, in relazione alle disponibilità delle risorse finanziarie;

b)   [ ... ] [22]    ripartisce i finanziamenti per le categorie di intervento ritenute prioritarie, ivi compresi i progetti di autocostruzione di cui all' articolo 1 ter, comma 2, lettera c) , per ambiti territoriali coincidenti con le Zone sociali di cui all' articolo 268 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), di seguito ambiti territoriali, in relazione anche alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento dei Comuni; [23] 

c) tiene conto prioritariamente della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente nei centri urbani per limitare ulteriori fenomeni di espansione delle città, promuovendo politiche integrate di riqualificazione  e rigenerazione[24]  urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;

d) indica i finanziamenti da destinare a specifiche categorie di utenti, tra i quali   [ ... ] [25]   le persone con disabilità[26]  , anziani, giovani, studenti universitari, cittadini extracomunitari;

e) fissa l'entità dei contributi che possono essere assegnati per ciascuna categoria d'intervento entro i limiti massimi stabiliti dagli articoli 7, 8,  8 bis[27]  9, 10, 11, 12 e 14;

f) indica i requisiti generali di ammissibilità al finanziamento delle proposte, con riferimento alla qualità dei progetti ed alla capacità degli operatori pubblici e privati di realizzare e gestire, ove richiesto, gli immobili;

g) riserva una quota di risorse per gli interventi a carattere sperimentale di cui all' articolo 17 ;

[ h) ] [28]

h) individua il sistema di premialità a favore dei comuni che maggiormente si impegnano, con proprie risorse o con agevolazioni fiscali o urbanistiche, a raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge. [29]

4.   [ ... ] [30]   La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina[31]  le procedure per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i parametri di riferimento. A tal fine sono considerati prioritari, insieme ad altri da individuare, i seguenti indicatori:

a) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo di attuazione del piano, con l'obiettivo di perseguire l'ottimizzazione dei tempi e la semplificazione delle procedure;

b) il rapporto tra le risorse impegnate e l'incremento della disponibilità di alloggi sociali realizzati;

c) il grado di soddisfacimento dell'utenza degli interventi delle politiche abitative.

5. Il piano triennale è approvato   [ ... ] [32]   dall'Assemblea legislativa[33]  , su proposta della Giunta regionale, previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .

6. Il piano triennale può essere aggiornato con la procedura adottata per la sua approvazione.

ARTICOLO 3

Programmi operativi annuali.

1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali, di seguito denominati POA, approvati dalla Giunta regionale.

2. Il POA, inteso come programma processo alla cui formazione concorre una pluralità di soggetti, consta di un documento preliminare contenente le linee-guida, di una fase partecipativa sul documento preliminare, della raccolta di proposte mediante la convocazione del Comitato permanente per l'edilizia residenziale, di cui all' articolo 5 , e di un documento definitivo, che, sulla base di criteri predeterminati dal Piano triennale e delle proposte degli Enti locali, seleziona definitivamente gli interventi da finanziare.

3. Con il documento preliminare la Giunta regionale, in relazione ai contenuti del piano triennale ed alle risorse definite annualmente con legge di bilancio, fissa i tempi e le procedure per la raccolta delle proposte dei Comuni, la localizzazione degli interventi degli operatori pubblici e privati e le modalità per la loro ammissione nel POA definitivo.

4. L'insieme delle proposte formulate dai Comuni relative anche agli interventi di operatori privati è valutato ai fini del loro inserimento nel POA definitivo.

5. Il POA indica, per ciascuna categoria di intervento, l'operatore pubblico o privato scelto per la realizzazione, l'area o l'immobile su cui intervenire ed inoltre:

a) l'attestazione comunale della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica per assicurarne la rapida cantierabilità;

b) la fonte di finanziamento;

c) il contributo regionale assegnato   [ ... ] [34]  ;

d) le procedure e le modalità di controllo dell'attuazione del piano e di rendicontazione delle spese sostenute, nel caso di interventi pubblici;

e) le prescrizioni tecniche ed i tempi per le realizzazioni degli interventi   [ ... ] [35]   .[36] 

[ f) ] [37]

6. Il POA elenca gli interventi ammissibili al finanziamento che non trovano capienza nella disponibilità del programma. Tali interventi possono essere finanziati nel caso in cui, nel corso dell'attuazione, si verifichino rinunce o revoche.

7. In sede di approvazione del POA la Giunta regionale individua il responsabile tecnico della sua attuazione.

8. Il responsabile dell'attuazione assicura il costante monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e relaziona ogni sei mesi alla Giunta regionale. Lo stesso propone alla Giunta regionale la revoca dei finanziamenti per quegli interventi che non rispettano le scadenze prefissate dal POA.

[ 9. ] [38]

9. In deroga a quanto previsto dall' articolo 2 e dal presente articolo, la Giunta regionale può:

a) dare attuazione ad interventi straordinari promossi a livello nazionale o comunitario che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile, nei tempi, con le procedure ordinarie previste dalla presente legge;

b) disporre, in carenza di risorse pubbliche, sentita la Commissione consiliare competente per materia, la realizzazione di interventi ritenuti urgenti e prioritari per il soddisfacimento di particolari esigenze abitative, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.

[39]

10. La Giunta regionale riferisce annualmente   [ ... ] [40]   all'Assemblea legislativa[41]  sullo stato di avanzamento del POA.

ARTICOLO 4

Fondo regionale per le politiche abitative.

1. Per finanziare gli interventi  di ERS[42]  previsti dalla programmazione regionale è istituito il fondo regionale per le politiche abitative.

2. Nel fondo sono contabilizzate:

a) le risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;

b) le risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;

c) i rientri derivanti dall'applicazione dell' articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dal fondo di rotazione di cui all' articolo 16 della presente legge;

d) le risorse proprie regionali appositamente previste con legge finanziaria annuale;

e) le risorse derivanti dalle alienazioni ai sensi dell' articolo 53 .

3. Il fondo è utilizzato, con le modalità individuate nei successivi articoli, per investimenti nel settore abitativo, compreso il cofinanziamento di programmi comunitari o statali, mediante la concessione di contributi in conto capitale una tantum ovvero in annualità, costanti o variabili, per non più di quindici anni, commisurati al costo di costruzione, alla categoria di intervento ed alle caratteristiche soggettive del beneficiario finale del contributo stesso. Il fondo può essere destinato anche alla copertura parziale degli interventi gravanti sui mutui contratti per le finalità di cui all' articolo 1 .

[ 4. ] [43]

4. Il fondo è anche utilizzato:

a) per favorire l'accesso all'abitazione privata in locazione mediante il sostegno al reddito dei nuclei familiari meno abbienti ai sensi dell' articolo 14, comma 1 ;

b) per promuovere iniziative a favore dei nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità, ai sensi dell' articolo 14, comma 5 bis .

[44]

5. Concorrono al finanziamento degli interventi di edilizia abitativa coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale le risorse economiche periodicamente stanziate allo scopo dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell' articolo 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 . L'impiego dei predetti fondi è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Giunta regionale e le fondazioni stesse.

6. Concorrono alla programmazione regionale anche le risorse derivanti da:

a) i residui fondi disponibili presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

b) i canoni di locazione   [ ... ] [45]   degli alloggi di ERS pubblica[46]  limitatamente alle risorse eccedenti di cui all' articolo 43, comma 1 ;

c) i canoni di locazione   [ ... ] [47]   degli alloggi di ERS compresi quelli[48]  di cui all' articolo 47, comma 2 , lettere a), b) e c) limitatamente alle risorse eccedenti i costi di gestione del patrimonio, compresi gli oneri fiscali, i costi della manutenzione programmata e l'adeguamento tecnologico del patrimonio gestito;

d) i rientri per le alienazioni di alloggi conseguenti a provvedimenti di razionalizzazione della gestione del patrimonio   [ ... ] [49]   dell'ATER regionale[50]  attuato ai sensi degli articoli 45 e 47, comma 2, lettera d) .

6 bis. La Regione ai sensi dell' articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), può promuovere la costituzione di fondi immobiliari locali, ovvero partecipare alla costituzione degli stessi, nonché favorire lo studio di strumenti finanziari immobiliari innovativi, inseriti in un sistema integrato nazionale e locale, finalizzati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta di alloggi di ERS. [51]

[ ARTICOLO 5 ] [52]
Art. 5

(Comitato permanente per l'edilizia residenziale)

1. È istituito il Comitato permanente per l'edilizia residenziale, competente a formulare pareri e proposte per la programmazione regionale e per l'attività dell'Osservatorio sulla condizione abitativa.

2. Il Comitato permanente per l'edilizia residenziale è composto dall'Assessore regionale competente o da suo delegato, con funzioni di Presidente, e da nove membri,dei quali:

a) due designati dalla Giunta regionale;

b) uno designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

c) uno designato dall'ATER regionale;

d) uno designato congiuntamente dalle associazioni regionali delle imprese di costruzione e delle cooperative di produzione e lavoro;

e) uno designato congiuntamente dalle associazioni regionali delle cooperative di abitazione;

f) uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del settore delle costruzioni;

g) uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli inquilini;

h) uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei proprietari.

3. La Giunta regionale, ai fini della designazione dei componenti del Comitato permanente per l'edilizia residenziale, individua le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 2 , lettere d), e), f), g) e h).

4. I membri del Comitato permanente per l'edilizia residenziale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura.

5. Il Comitato permanente per l'edilizia residenziale si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento. I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso.

[53]
[ ARTICOLO 6 ] [54]
Art. 6

(Osservatorio della condizione abitativa)

1. Ai fini della acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa presso la struttura regionale competente in materia di ERS che ne assicura la funzione.

2. L'Osservatorio della condizione abitativa costituisce il supporto informativo per la rilevazione dei fabbisogni e il monitoraggio permanente della situazione abitativa   [ ... ] [56]    nei diversi ambiti territoriali, nonché per la rilevazione della consistenza del patrimonio di ERS a norma dell' articolo 6 bis [57]  . L'ATER regionale, i comuni, gli operatori privati, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria contribuiscono alla implementazione e all'aggiornamento della sua banca dati.

3. La Regione accantona lo zero virgola due per cento delle risorse finanziarie del fondo regionale per le politiche abitative di cui all' articolo 4 per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio della condizione abitativa.

4. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, le modalità per l'attività ed il funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa e fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni abitativi,   secondo quanto previsto all' articolo 6 bis [58]  anche avvalendosi della collaborazione dei comuni e dell'ATER regionale.

5. Le informazioni rese disponibili dall'Osservatorio della condizione abitativa costituiscono la base informativa per l'adozione del POA.

[55]
ARTICOLO 6 bis

(Consistenza del patrimonio di edilizia residenziale sociale e rilevazione dei fabbisogni abitativi)

1. La consistenza del patrimonio di ERS esistente ed il fabbisogno abitativo primario vengono determinati e rilevati con cadenza annuale per ambiti territoriali.

2. A tale fine, gli operatori di cui all' articolo 25 trasmettono i dati sulle unità abitative entro il 30 aprile dell'anno successivo, comprese le unità abitative non immediatamente assegnabili per carenze manutentive, nonché quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dai POA, ai Comuni capofila delle Zone sociali di appartenenza che ne curano l'inoltro all'Osservatorio della condizione abitativa di cui all' articolo 6 .

[59]
TITOLO II

  [ ... ] [60]   Strumenti attuativi per il sistema dell'ERS[61] 

ARTICOLO 7

Recupero del patrimonio edilizio esistente.

1. Sono incentivati gli interventi di recupero del patrimonio abitativo ricompresi in programmi organici di intervento nelle città, qualora siano finalizzati al reinsediamento di nuclei familiari nei centri urbani, alla eliminazione del degrado edilizio e sociale, alla integrazione tra diverse categorie sociali.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 acquisiscono priorità quelli che prevedono il recupero di interi isolati nei centri storici, purché almeno il cinquanta per cento delle superfici recuperate abbia destinazione d'uso residenziale. Per isolato si intende uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi.

3. L'intervento di recupero assicura comunque la tutela degli aspetti architettonici, storici, ambientali, ove presenti, il conseguimento della sicurezza statica, la riduzione della vulnerabilità sismica, la rifunzionalizzazione ed il miglioramento della qualità degli spazi abitativi e si distingue in:

a) recupero primario, inteso come recupero delle parti comuni, delle strutture, degli elementi architettonici e delle finiture esterne, per il quale è previsto, nel caso di immobili di proprietà privata, un contributo nella misura massima del sessanta per cento del costo di costruzione di cui all' articolo 19 , riferito al recupero primario;

b) recupero secondario che è realizzato all'interno delle unità immobiliari destinate alla residenza per il quale il contributo   [ ... ] [62]   è commisurato alla capacità economica[63]  del nucleo familiare del proprietario ed alla destinazione dell'alloggio a residenza primaria del proprietario, ovvero alla locazione  a termine[64]  o alla vendita per famiglie in possesso di idonei requisiti. Il contributo non può superare il trentacinque per cento del costo di costruzione di cui all' articolo 19 , riferito al recupero secondario.

4. I contributi di cui al comma 3, lettera a) sono aumentati del dieci per cento nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 2 .

5. Possono essere concessi, contributi per il recupero primario, anche per le unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale, nella misura massima del venti per cento del costo di costruzione di cui all' articolo 19 .

[ ARTICOLO 8 ] [65]
Art. 8

(Contributo per la prima abitazione)

1. Per favorire l'accesso alla proprietà della prima abitazione, è concesso un contributo agli operatori privati di cui all' articolo 25, comma 4 , ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell' articolo 21, comma 1 .

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per l'acquisto o per il recupero o per l'acquisto e recupero o per la costruzione di abitazioni da cedere in proprietà a favore dei beneficiari in possesso dei requisiti di cui   [ ... ] [70]    all' articolo 22, comma 1 [71]  , ovvero di abitazioni da cedere in proprietà differita dopo un periodo di locazione di almeno otto anni a favore dei locatari in possesso dei medesimi requisiti.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì per la realizzazione di progetti di autocostruzione di cui all' articolo 1 ter, comma 2, lettera c) da parte di cooperative di autocostruzione in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto   [ ... ] [72]    dall' articolo 22, comma 1 [73]  .

4. Il contributo per la cessione in proprietà è determinato in percentuale al costo di cui all' articolo 19 e sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dei beneficiari. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le fasce di ISEE e le relative percentuali di contributo che comunque non possono eccedere, a seconda della tipologia di intervento, quelle di seguito indicate:

a) quaranta per cento per interventi di recupero, acquisto e recupero;

b) trentacinque per cento per interventi di acquisto e nuova costruzione;

c) venti per cento per interventi di autocostruzione.

5. Nel caso di abitazioni in proprietà differita il canone di locazione ed il prezzo di cessione vengono stabiliti nella convenzione di cui all' articolo 25, comma 6 che regolamenta i rapporti tra il comune e l'operatore attuatore dell'intervento. La Giunta regionale determina, con proprio atto e secondo le modalità di cui al comma 4 , il contributo per la cessione in proprietà differita, la cui percentuale massima non può eccedere quelle di seguito indicate: .

a) quaranta per cento per interventi di recupero, acquisto e recupero;

b) trentacinque per cento per interventi di acquisto e nuova costruzione.

[69]
Art. 8 bis

(Contributo per la prima abitazione a privati singoli)

1. Il contributo di cui all' articolo 8 può essere concesso a privati singoli, in possesso dei requisiti di cui   [ ... ] [75]    all' articolo 22, comma 1 [76]  , per l'acquisto ovvero l'acquisto e il recupero della abitazione da utilizzare come prima abitazione. Il contributo massimo non può eccedere la misura del trenta per cento del prezzo d'acquisto dell'alloggio ovvero del costo dell'acquisto e recupero.

2. Il contributo non può essere concesso per l'acquisto di abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9 ed è concesso prioritariamente per immobili ubicati nei centri storici.

[74]
ARTICOLO 9

  [ ... ] [77]   Contributo per alloggio in locazione[78] 

[ 1. ] [79]

1. Ai fini dell'incremento di alloggi di ERS pubblica di cui all' articolo 1 ter, comma 2, lettera a) da locare ai sensi del Titolo IV della presente legge sono destinate risorse all'ATER regionale per l'acquisto o per l'acquisto e recupero o per la nuova costruzione di abitazioni anche per conto dei comuni. [80]

[ 2. ] [81]

[ 3. ] [82]

3. Possono essere concessi contributi agli operatori di cui all' articolo 25 per interventi di acquisto o di recupero o di acquisto e recupero o di nuova costruzione di alloggi da destinare alla locazione permanente o alla locazione a termine di cui all' articolo 1 ter, comma 2, lettera b) . [83]

4. Il POA fissa la durata minima della locazione a termine, che comunque non può essere inferiore a otto anni. Al termine della locazione gli alloggi possono essere venduti, con diritto di prelazione per i locatari, alle condizioni stabilite nella convenzione con il Comune, di cui all' articolo 25 ,   [ ... ] [84]   comma 6 [85]  .

5. Il contributo per la locazione permanente non può superare il cinquanta per cento del costo di costruzione di cui all' articolo 19 . Il contributo massimo per la locazione a termine è stabilito dal POA, in relazione alla durata della locazione stessa ed alla categoria di intervento.

[ ARTICOLO 10 ] [86]
ARTICOLO 10

(Contributi per cooperative in difficoltà)

1. Il POA può stabilire, nei limiti delle risorse destinate dal piano triennale, finanziamenti speciali per sostenere cooperative di abitazione e di autocostruzione che si trovano in grave difficoltà.

2. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, le modalità di assegnazione dei finanziamenti speciali in relazione alle situazioni di grave difficoltà economica e patrimoniale di cui al comma 1 .

[89]
ARTICOLO 11

  [ ... ] [90]   Interventi per anziani autosufficienti e per persone con disabilità[91] 

1. Al fine di soddisfare i bisogni di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti  e delle persone con disabilità[92]  , possono essere previsti, nell'ambito delle risorse destinate a categorie speciali   di cui all' articolo 24 [93]  , contributi individuali, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 7 , per l'adeguamento dell'abitazione ove risiedono e di cui sono proprietari, comproprietari o usufruttuari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati:

a) all'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) alla sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all'interno dell'alloggio;

c) all'installazione di sistemi di segnalazione della corretta funzionalità degli impianti tecnologici;

[ d) ] [94]

d) alla ristrutturazione interna dell'alloggio, al fine di consentire l'eventuale presenza stabile di persone o famiglie che assistano l'anziano o la persona con disabilità fruendo della stessa unità immobiliare, ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi, di cui uno in grado di ospitare la famiglia che assiste stabilmente l'anziano o la persona con disabilità; [99]

d bis) alla manutenzione straordinaria dell'alloggio. [100]

3. Nel caso   [ ... ] [101]    degli interventi di cui al comma 2 , lettere a), b), c) e d bis) [102]  il contributo, nella misura massima del cinquanta per cento del costo dell'intervento opportunamente documentato, è concesso previa certificazione tecnica dell'adeguatezza dell'intervento e dei materiali utilizzati. Nel caso della ristrutturazione di cui al comma 2, lettera d) , il contributo è commisurato al costo della ristrutturazione ed al numero di unità immobiliari derivanti dall'intervento e, comunque, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione di cui all' articolo 19 , riferito a ciascuna unità immobiliare. In tal caso il beneficiario   [ ... ] [103]  è tenuto a produrre anche la documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro instaurato con la persona o la famiglia impegnati stabilmente nell'assistenza.

4. Le prescrizioni tecniche per l'adeguamento degli alloggi   [ ... ] [104]  sono stabilite   [ ... ] [105]   dalla Giunta regionale con proprio atto[106]  .

[ ARTICOLO 12 ] [107]
ARTICOLO 12

(Interventi per studenti universitari)

1. Nei comuni ove sono presenti sedi di corsi di laurea universitari possono essere previsti interventi di recupero di unità immobiliari di proprietà dei privati da destinare alla locazione a studenti universitari.

2. Per gli interventi di recupero di cui al comma 1 possono essere concessi contributi ai proprietari che sottoscrivono convenzioni con il comune, impegnandosi a locare, per almeno cinque anni, l'alloggio a favore di studenti universitari con le modalità di cui all' articolo 5 , commi 2 e 3 della l. 431/1998 . Il contributo non può eccedere i limiti massimi stabiliti per il recupero primario e secondario di cui all' articolo 7, comma 3 .

3. I comuni di cui al comma 1 possono favorire la realizzazione degli interventi di recupero anche attraverso la riduzione dei tributi comunali per la durata della locazione.

4. Gli interventi di recupero realizzati nei comuni di cui al comma 3 acquisiscono priorità ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 .

[108]
ARTICOLO 13

Interventi edilizi e recupero urbano.

1. Per favorire l'integrazione tra politiche abitative e quelle di riqualificazione  e rigenerazione[109]  urbana, il POA, sulla base dei criteri stabiliti dal piano triennale, destina risorse alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale ricompresi in programmi urbani complessi di cui alla   [ ... ] [110]    l.r. 1/2015 [111]  , con priorità per quelli che favoriscono il recupero edilizio ed il contestuale miglioramento della dotazione di servizi, mediante sinergie tra interventi pubblici e privati.

[ 2. ] [112]

2. Gli interventi edilizi ricompresi nei programmi urbani complessi sono disciplinati, in base alle diverse categorie, ai sensi degli articoli   [ ... ] [114]   7, 8, 8 bis, 9,[115]  11 e 12 e relativamente ai requisiti dei beneficiari delle risorse di cui al comma 1 , ai sensi degli articoli   [ ... ] [116]  21, 22, 23 e 24. [113]

2 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su motivata richiesta del Comune, per la locazione di immobili residenziali che rivestono particolare interesse e ai fini del ripopolamento dei centri storici, può autorizzare la deroga ai requisiti dei beneficiari di cui al comma 2 , nonché individuare particolari categorie di locatari in considerazione delle peculiari esigenze abitative del territorio. In tali casi comunque il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall' articolo 44, comma 1, lettera c) . [117]

3. Qualora per l'attuazione del programma urbano complesso cofinanziato dalla Regione sia necessario apportare modifiche allo strumento urbanistico generale, il Comune approva le relative varianti nel rispetto delle vigenti normative o promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

ARTICOLO 14

Sostegno al reddito.

1. I conduttori di alloggi in locazione con contratto registrato possono beneficiare dei contributi pubblici per concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sul reddito familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 provengono dal fondo nazionale per l'affitto di cui all' articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , da risorse proprie della Regione e dei Comuni.

[ 3. ] [118]

3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari dei contributi inerenti alla condizione del nucleo familiare e degli individui e al rapporto tra il canone di locazione ed il reddito e disciplina le modalità per l'erogazione dei contributi. [119]

4. Le risorse complessive di cui al comma 2 sono ripartite dalla Giunta regionale tra i Comuni secondo i fabbisogni espressi dai locatari e con criteri di premialità per Comuni che concorrono al finanziamento.

[ 5. ] [120]

5. Il comune provvede all'individuazione dei beneficiari, alla quantificazione dei contributi spettanti e alla loro erogazione secondo le modalità stabilite al comma 3 . [121]

5 bis. Possono, inoltre, essere concessi contributi integrativi al canone di locazione a favore di nuclei familiari che devono reperire una idonea sistemazione alloggiativa a seguito di sfratto esecutivo per morosità causata da significativa riduzione del reddito per uno dei seguenti motivi: perdita del lavoro; collocamento in mobilità o cassa integrazione; malattia grave; infortunio grave o decesso di uno dei componenti della famiglia. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri e le modalità applicative per l'erogazione del contributo stesso. [122]

ARTICOLO 14 bis

(Sostegno ad operatori privati)

1. Possono essere erogati contributi agli operatori di cui all' articolo 25, comma 4 , ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell' articolo 21, comma 1 , proprietari di interi fabbricati non locati che provvedono a stipulare singoli contratti di locazione ai sensi dell' articolo 2 della l. 431/1998 .

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri e le modalità applicative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 .

[123]
ARTICOLO 15

Gravi emergenze abitative.

1. Il piano triennale di cui all' articolo 2 può prevedere l'accantonamento di risorse per fronteggiare gravi, eccezionali ed imprevedibili emergenze abitative manifestate dai Comuni.

2. Il Comune segnala alla Giunta regionale le situazioni critiche, le proposte per risolverle in via temporanea o definitiva, sentita l'ATER   [ ... ] [124]   regionale[125]  , ed i relativi costi con la quota di cofinanziamento a carico del Comune stesso.

3. La Giunta regionale, in relazione alla disponibilità delle risorse, alla riconosciuta criticità ed alla condivisione delle soluzioni proposte, assegna con il POA al Comune il contributo necessario per attuare le soluzioni proposte, salvo che non ricorrano condizioni di assoluta urgenza che impongano alla Giunta regionale di provvedere con immediatezza.

ARTICOLO 16

Fondo di rotazione per le aree.

1. Il piano triennale può prevedere la costituzione di un fondo di rotazione a favore dei Comuni per l'acquisto delle aree da destinare alla realizzazione di interventi per la locazione da parte di operatori pubblici e privati.

2. I criteri e le modalità di accesso alle risorse del fondo di rotazione, l'entità massima del finanziamento, nonché le procedure per la restituzione del capitale concesso a partire dall'anno successivo alla conclusione dei lavori previsti nell'intervento sono stabiliti   [ ... ] [126]   , con proprio atto, dalla Giunta regionale[127]  .

ARTICOLO 17

Iniziative di sperimentazione.

1. I finanziamenti riservati ai sensi dell' articolo 2, comma 3, lettera g) sono destinati a promuovere la realizzazione di interventi innovativi, a carattere sperimentale nella gestione del patrimonio, nel ricorso alla finanza di progetto, nel processo edilizio, perseguendo l'obiettivo della sicurezza, della qualità edilizia, tipologica e ambientale, della eco - compatibilità e del risparmio energetico.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1 possono essere ricompresi anche progetti di autocostruzione per sperimentare nuove soluzioni organizzative nella realizzazione dei lavori e nell'integrazione sociale.

[ 3. ] [128]

3. Gli interventi di prevenzione sismica realizzati ai sensi della l.r. 1/2015 sono ricompresi nelle finalità di cui al presente articolo. [129]

ARTICOLO 18

Qualità del processo edilizio.

1. La Regione promuove la qualità degli interventi edilizi assistiti dal contributo pubblico, con particolare riguardo alle fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione, in conformità alla normativa tecnica di riferimento.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole del Comitato permanente per l'edilizia residenziale,   [ ... ] [130]   approva[131]  le linee-guida per definire e valutare la qualità del prodotto e del processo edilizio.

3. Le linee-guida comportano l'individuazione delle esigenze da soddisfare, la definizione dei requisiti tecnici e dei livelli di prestazione da raggiungere, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e le forme di certificazione della qualità del patrimonio edilizio.

[ ARTICOLO 19 ] [132]
ARTICOLO 19

(Costi massimi di costruzione)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le determinazioni assunte in merito all'Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), stabilisce, con norme regolamentari, i costi massimi ammissibili al contributo per interventi di recupero e nuova costruzione, con riferimento alle tipologie edilizie ricorrenti ed al livello qualitativo che si intende perseguire.

2. I costi di cui al comma 1 sono revisionati in relazione all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza.

[133]
TITOLO III

Beneficiari degli interventi

[ ARTICOLO 20 ] [134]
[ ARTICOLO 20 ] [137]
ARTICOLO 20

Requisiti generali dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere uno dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

e) titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell' articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno ventiquattro mesi consecutivi;

b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia di intervento;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all' articolo 178 del codice penale , per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis o 380 del codice di procedura penale , dall' articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

3. Ai fini dell'attestazione del requisito di cui al comma 2, lettera b) , nonché di cui all' articolo 29, comma 1, lettera d) , i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 251/2007 , devono presentare, ai sensi dell' articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) e dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione può autorizzare la deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 2 , lettere a) e b), per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali.

[144]
ARTICOLO 20 bis

Requisiti speciali per particolari tipologie di intervento

1. Ove previsto dalle singole misure di cui alla presente legge, sono richiesti ai beneficiari i seguenti ulteriori requisiti:

a) non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

b) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

c) non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERS per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione ovvero è stato disposto l'annullamento del provvedimento di assegnazione.

[145]
ARTICOLO 21

Accesso ai contributi per gli interventi di recupero.

1. Beneficiari dei contributi previsti dall' articolo 7, comma 3, lettera a) e comma 4 , sono i proprietari  e i titolari dei diritti di usufrutto,uso e abitazione[146]  delle unità immobiliari che compongono l'edificio o l'isolato e che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi.

2. Qualora il condominio, il consorzio o la cooperativa non siano costituiti, l'intervento può essere attuato da un unico soggetto, delegato alla realizzazione di tutte le opere necessarie, mediante procura resa dalle parti dinanzi a notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

[ 3. ] [147]

4. Qualora l'intervento sia realizzato da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà sull'immobile, è necessario il previo assenso del medesimo.

[ 5. ] [148]

6. Beneficiari dei contributi previsti dall' articolo 7, comma 3, lettera b) sono i proprietari delle singole unità immobiliari che possono realizzare gli interventi singolarmente o riuniti nelle forme di cui al comma 1 . L'intervento di recupero secondario non può essere disgiunto da quello di recupero primario.

[ 6 bis. ] [149]

6 bis. I beneficiari di cui al comma 6 , devono possedere i requisiti di cui all' articolo 20, comma 1 e comma 2 , lettere a) e b). Inoltre, unitamente ai componenti il nucleo familiare, devono possedere il requisito di cui all' articolo 20 bis, comma 1, lettera a) , per il quale non si considera l'alloggio oggetto dell'intervento di recupero, e lettera b). [150]

[ ARTICOLO 22 ] [151]
ARTICOLO 22

(Accesso alla proprietà della prima abitazione)

[ 1. ] [153]

1. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 8 e 8 bis occorre possedere i requisiti generali di cui all' articolo 20 e, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di cui all' articolo 20 bis, comma 1 , lettere a) e b). [154]

2. Le risorse per l'accesso alla proprietà della prima abitazione possono essere destinate prioritariamente a cittadini che si trovano in particolari condizioni di bisogno alloggiativo a causa di:

a) realizzazione di nuovi insediamenti produttivi in cui prestano la propria attività lavorativa o spostamento dei medesimi;

b) delocalizzazione di abitazioni costruite in conformità a strumenti urbanistici vigenti in aree a rischio idrogeologico, ovvero ricomprese in aree di forte degrado urbanistico ed oggetto di programmi urbani complessi di cui alla   [ ... ] [155]    l.r. 1/2015 [156]  , che ne impongono la demolizione e la ricostruzione in altri siti.

[152]
[ ARTICOLO 23 ] [157]
ARTICOLO 23

(Accesso alla locazione permanente ed a termine)

[ 1. ] [159]

1. I conduttori degli alloggi destinati alla locazione permanente ed a termine di cui all' articolo 9 devono possedere i requisiti generali previsti dall' articolo 20 e, unitamente ai componenti il nucleo familiare, i requisiti di cui all' articolo 20 bis, comma 1 , lettere a) e b). [160]

[158]
ARTICOLO 24

Accesso ai contributi per categorie speciali.

1. Al fine di ottenere i contributi previsti per le categorie speciali, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all' articolo 20 ,   comma 1 e comma 2 , lettere a) e b), [161]  è necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) se anziani, appartenere ad un nucleo familiare composto da non più di due persone, delle quali almeno una con più di sessantacinque anni di età;

b) se   [ ... ] [162]   persone con disabilità[163]  , avere una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;

c) se giovani, costituire un nucleo familiare composto da persone con non più di   [ ... ] [164]      [ ... ] [166]   quaranta[167]  [165]  anni di età.

[ 1 bis. ] [168]

1 bis. I beneficiari dei contributi destinati agli interventi per anziani autosufficienti e per le persone con disabilità di cui all' articolo 11 devono possedere i requisiti generali di cui all' articolo 20, comma 1 e comma 2 , lettere a) e b), ed inoltre, unitamente ai componenti il nucleo familiare, devono possedere il requisito di cui all' articolo 20 bis, comma 1, lettera a) , per il quale non si considera l'alloggio oggetto dell'intervento di recupero. [169]

2. Nel caso di interventi a favore di studenti universitari,   [ ... ] [170]    i beneficiari dei contributi di cui all' articolo 12, comma 2 , devono possedere i requisiti generali di cui all' articolo 20 ed i destinatari degli alloggi [171]  devono essere di età inferiore a ventisei anni, iscritti ad un corso di laurea avente sede nel comune ove è ubicato l'alloggio e residenti in altro comune appartenente a provincia diversa da quella del comune sede dell'intervento.

ARTICOLO 24 bis

(Nucleo familiare)

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.

2. Il richiedente può, al momento della domanda, dichiarare di costituire un nuovo nucleo familiare purché il nucleo anagrafico di appartenenza possieda un ISEE entro il limite massimo stabilito per ciascuna tipologia di intervento. Il nuovo nucleo familiare, che deve formarsi entro un anno dalla data della domanda, può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza.

3. Nell'ipotesi prevista al comma 2 , i requisiti di cui al presente titolo sono verificati nei confronti del beneficiario e, con riferimento ai componenti il costituendo nucleo familiare, secondo quanto stabilito dagli articoli 21, comma 6 bis; 22, comma 1; 23, comma 1; 24, comma 1 bis.

[172]
ARTICOLO 24 ter

(Erogazione dei contributi e disciplina dei requisiti)

1. La Giunta regionale detta, con proprio atto, le disposizioni per disciplinare le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge.

[ 2. ] [174]

2. La Giunta regionale, inoltre, detta, con proprio atto, disposizioni per la disciplina applicativa dei requisiti di cui agli articoli 20, 20 bis, 21, 22, 23 e 24, nonché per l'attestazione e la verifica del possesso, anche mediante la convenzione di cui all' articolo 41, comma 1 bis , dei requisiti medesimi. [175]

[173]
[ ARTICOLO 25 ] [176]
ARTICOLO 25

(Operatori)

1. Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati, individuati sulla base dei criteri e requisiti stabiliti, con proprio atto, dalla Giunta regionale al fine di garantire la qualità degli interventi medesimi.

2. Per operatori pubblici si intendono l'ATER regionale, i comuni e gli altri enti pubblici con riferimento al recupero ai fini abitativi del patrimonio di loro proprietà. L'ATER regionale può svolgere il ruolo di operatore per conto dei comuni e degli altri enti pubblici, previa apposita convenzione.

3. Gli operatori pubblici erogano il servizio abitativo in locazione permanente previsto dall' articolo 1 ter, comma 2, lettera a) , nonché, sulla base della programmazione regionale, il servizio abitativo di cui al medesimo articolo 1 ter, comma 2 , lettere b) e c).

4. Per operatori privati si intendono le imprese di costruzione o loro consorzi ed associazioni, le cooperative di abitazione o loro consorzi, le cooperative di autocostruzione, i fondi immobiliari, i cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell' articolo 21, comma 1 .

5. Gli interventi in locazione permanente di cui all' articolo 9, comma 3 sono realizzati dall'ATER regionale e dai comuni. Gli stessi interventi possono essere realizzati, previa stipula di una convenzione con il comune competente per territorio, dagli operatori privati di cui al comma 4 , ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata.

6.   [ ... ] [179]    Fermo restando quanto previsto al comma 3 , gli interventi in locazione a termine [180]  , di cui agli articoli 7 e 9, comma 3 sono realizzati dagli operatori privati di cui al comma 4 , previa stipula di una convenzione della durata minima di otto anni con il comune competente per territorio.

7. Gli interventi in proprietà di cui all' articolo 8 sono realizzati dagli operatori privati di cui al comma 4 , ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata, previa stipula di una convenzione con il comune competente per territorio.

8. Gli interventi di recupero di isolati o di edifici composti da più alloggi di proprietà privata, da cedere, in tutto o in parte, in proprietà o da destinare alla locazione a termine, sono realizzati dai proprietari riuniti in cooperativa, consorzio o condominio, previa stipula della convenzione di cui al comma 6 .

9. Le convenzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono redatte sulla base degli schemi tipo approvati dalla Giunta regionale con proprio atto e contengono:

a) le modalità di determinazione del canone di locazione, che comunque non può essere di entità superiore a quello fissato dalla normativa vigente sia per la locazione permanente che a termine. Il canone di locazione va commisurato al quadro finanziario dell'intervento, all'entità dei contributi previsti ed ai costi di gestione;

b) la casistica delle violazioni della convenzione, gli effetti che queste producono e le eventuali sanzioni;

c) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli interi immobili o dei singoli alloggi, prima della scadenza della convenzione, sempre che l'acquirente si impegni a rispettare tutti i vincoli assunti per il periodo che ancora intercorre fino alla scadenza della convenzione stessa. I vincoli assunti dall'acquirente sono trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari;

d) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi una volta concluso il periodo della locazione a termine.

10. La Giunta regionale determina con norme regolamentari la compensazione spettante agli operatori pubblici e privati sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del D.M. 22 aprile 2008.'

[178]
ARTICOLO 26

Selezione degli operatori.

1. La Giunta regionale attiva un sistema di accreditamento degli operatori privati che possono beneficiare dei contributi pubblici al fine di garantire la qualità degli interventi edilizi.

2. Con le procedure per l'accreditamento degli operatori privati vengono acquisiti gli elementi utili per accertare le capacità professionali, gestionali, di ordine economico finanziario nonché i livelli di efficienza ed efficacia nell'attività svolta, con l'eventuale riferimento anche alle realizzazioni effettuate con contributi pubblici.

3. La sospensione o la revoca dell'accreditamento vengono disposte a seguito della verifica annuale nel caso in cui si riscontrino difformità o mutamenti nelle condizioni e nei requisiti che precedentemente hanno consentito l'accreditamento. Nell'ipotesi in cui si verifichino le condizioni di sospensione o di revoca dell'accreditamento la Giunta regionale provvede alla sospensione, revoca o decadenza dei contributi eventualmente concessi.

4. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento è a carico del singolo operatore. La Giunta regionale può concedere contributi per favorire il processo di certificazione, previa approvazione da parte   [ ... ] [181]   dell'Assemblea legislativa[182]  di un atto amministrativo per la definizione dei criteri e delle modalità di individuazione dei beneficiari e di concessione dei contributi.

5.   [ ... ] [183]   L'Assemblea legislativa[184]  , su proposta della Giunta regionale, determina con atto amministrativo i requisiti per l'accreditamento degli operatori ed i criteri per l'eventuale individuazione dei soggetti preposti alle procedure di accreditamento. La Giunta regionale provvede alla tenuta degli elenchi nonché alle procedure di controllo.

6. Il Comune provvede, con le modalità fissate ai sensi dei commi 4 e 5 a trasmettere la documentazione richiesta per la rendicontazione fisica e finanziaria degli interventi attuativi del POA secondo scadenze stabilite.

TITOLO IV

  [ ... ] [185]   Gestione degli alloggi di ERS pubblica[186] 

[ ARTICOLO 27 ] [187]
ARTICOLO 27

(Alloggi di ERS pubblica)

1. Il presente Titolo disciplina l'assegnazione, l'alienazione, la gestione ed il canone di locazione degli alloggi di ERS pubblica di cui all' articolo 1 ter, comma 2, lettera a) e delle relative pertinenze.

2. Sono considerati alloggi di ERS pubblica quelli che presentano i seguenti requisiti:

a) di proprietà dell'ATER regionale, dei comuni o di altri enti pubblici;

b) recuperati, acquistati o realizzati dall'ATER regionale, dai comuni o da altri enti pubblici con contributi pubblici;

c) destinati senza alcun limite di tempo alla locazione, al canone definito dall' articolo 43 .

3. Gli allogg di ERS pubblica che presentano particolare carattere di pregio storico-artistico o che per modalità di acquisizione o di destinazione funzionale  o per particolare onerosità dei costi di gestione e manutenzione[189]  , derivanti anche da interventi di riqualificazione  e rigenerazione[190]  , non sono utilizzabili per le finalità previste dal presente Titolo, possono essere esclusi, con provvedimento motivato dell'ente proprietario, dal patrimonio di cui all' articolo 1 ter e destinati alla locazione ad uso residenziale con un canone concordato non inferiore a quello stabilito con le modalità di cui all' articolo 2 della l. 431/1998 .

4. L'ente proprietario può destinare il patrimonio escluso di cui al comma 3 anche alla vendita o alla locazione ad uso non residenziale ad un canone di mercato, previa autorizzazione della Giunta regionale.

5. L'ente proprietario in sostituzione degli alloggi di cui al comma 3 , previo parere dell'ATER regionale, acquista, costruisce o recupera un pari numero di alloggi, di dimensioni complessive non inferiori del dieci per cento rispetto a quelle degli alloggi esclusi.

6. Gli alloggi non più funzionali alla locazione a causa della loro ubicazione o per mancanza di domanda o per particolare onerosità dei costi di gestione  o di manutenzione o di riadattamento[191]  possono essere inseriti nei programmi di vendita di cui all' articolo 45 .

7. La Giunta regionale disciplina, con norme regolamentari, le modalità applicative delle esclusioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

[188]
[ ARTICOLO 28 ] [192]
ARTICOLO 28

(Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. L'ATER regionale, quale soggetto erogatore del servizio di cui all' articolo 1 ter, comma 2, lettera a) , gestisce gli alloggi di ERS pubblica di cui all' articolo 27 .

2. Per la finalità di cui al comma 1 l'ATER regionale stipula con gli enti proprietari apposite convenzioni, con le quali sono disciplinati i compiti di amministrazione e di manutenzione degli alloggi, di contabilizzazione e di riscossione dei canoni di locazione.

3. L'ATER regionale presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi costruttivi e sulla gestione del patrimonio.

[193]
[ ARTICOLO 29 ] [194]
ARTICOLO 29

(Requisiti soggettivi per l'assegnazione)

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all' articolo 27 , i beneficiari, oltre   [ ... ] [196]   ai requisiti di cui agli articoli 20 e 20 bis[197]  , devono possedere:

[ a) ] [198]

[ a) ] [199]

a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale   nel   [ ... ] [202]   territorio del comune che emana il bando o nel territorio della Zona sociale che emana il bando tramite il comune capofila[203]  , a condizione che le stesse sussistano [201]  nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi; [200]

[ b) ] [204]

b) assenza di altri procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi nel territorio regionale; [206]

[ c) ] [207]

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all' articolo 178 del codice penale , per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale , per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale , di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all' articolo 695 del codice penale ; [208]

d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 .

[ d bis) ] [209]

d ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda. [210]

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.

[ 3. ] [211]

3. I requisiti di cui al comma 1 , lettere b), c)   [ ... ] [213]  e d ter)   , nonché quelli di cui agli articoli 20,  comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e[215]  comma 2, lettera c), e 20 bis, comma 1 , lettere a) e b), [214]  devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario. [212]

[ 4. ] [216]

4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce la disciplina dei requisiti di cui al comma 1 , le modalità di attestazione e di verifica del possesso dei requisiti medesimi, i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica, nonché le modalità di accertamento della situazione economica e della permanenza dei requisiti per l'assegnazione. [217]

5. La Giunta regionale sulla base dell'ultima variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati può, con proprio atto, aggiornare biennalmente entro il 31 dicembre i limiti di cui al comma 4 .

[ 6. ] [218]

[ 6. ] [221]

[ 7. ] [222]

[195]
ARTICOLO 29 bis

(Disposizioni in favore delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione, gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio alla data di presentazione della domanda, possono accedere all'assegnazione di alloggi di ERS, in deroga ai requisiti di cui all' articolo 29 e a quanto stabilito dall' articolo 30 , previa intesa con le Prefetture secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con norme regolamentari.

2. Le norme regolamentari disciplinano altresì i requisiti e i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS di cui al comma 1 , nonché i casi di decadenza dall'assegnazione.29 ter

[223]
ARTICOLO 29 ter

(Riserva di alloggi a favore dei giovani nuclei familiari e famiglie monoparentali)

1. Nel bando di cui all' articolo 30 è stabilita una riserva fino all'8 per cento degli alloggi di ERS da assegnare a favore dei nuclei familiari di cui all' articolo 24, comma 1, lettera c) , con priorità per quelli con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero.

2. Nel bando di cui all' articolo 30 è stabilita una riserva fino all'8 per cento degli alloggi di ERS da assegnare a favore dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

[224]
ARTICOLO 30 (4)

Procedure per l'assegnazione degli alloggi.

[ 1. ] [225]

[ 1. ] [226]

1. Il Comune oppure la Zona sociale tramite il comune capofila assegnano gli alloggi di ERS pubblica mediante bando pubblico di concorso indetto entro il 30 settembre, di norma biennalmente. [227]

2. Il bando di concorso indica l'ambito territoriale, i requisiti prescritti dall' articolo 29, comma 1 , il termine per la presentazione della domanda e le modalità di compilazione della stessa, le procedure per la formazione della graduatoria, i criteri per la determinazione del canone di locazione.

3. La Giunta regionale approva il modello tipo di bando ed il modulo tipo di domanda.

4. I Comuni possono, dandone comunicazione alla Giunta regionale:

a) emanare bandi annuali, qualora in occasione del bando precedente abbiano rilevato un'elevata domanda;

b) rinviare l'emanazione del bando biennale, qualora in occasione del bando precedente non abbiano ricevuto domande e non abbiano alloggi da assegnare;

[ c) ] [228]

d) emanare bandi di concorso speciali, in dipendenza di gravi emergenze abitative o per tutelare le esigenze di categorie particolari, ovvero per assegnare alloggi realizzati con specifiche finalità, indicando gli eventuali requisiti integrativi e le forme di pubblicità aggiuntive.

[ 5. ] [229]

5.   [ ... ] [231]   I Comuni disciplinano[232]  il procedimento di formazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, per l'assegnazione degli alloggi e le relative modalità di pubblicizzazione senza oneri aggiuntivi per la Regione. [230]

[ 6. ] [233]

6. Le graduatorie definitive sono approvate dai comuni entro novanta giorni dalla scadenza dei bandi. Le graduatorie sono efficaci per un periodo di due anni dalla data di approvazione. [234]

[ ARTICOLO 31 ] [235]
ARTICOLO 31

(Criteri per la formazione della graduatoria)

1. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

a) ISEE del nucleo familiare non superiore all'ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l'accesso   [ ... ] [237]  : - punti da 1 a 4;

[ b) ] [238]

b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni, di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento o di minori superiori ai dieci anni in possesso della certificazione di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): - punti da 1 a 4; [239]

c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni  o persone con disabilità[240]  , da giovani con non più di   [ ... ] [241]   quaranta[242]  anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;

d) nucleo familiare di recente o prossima costituzione: - punti da 1 a 3;

e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali  o, nel caso di nucleo familiare con presenza di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche[243]  : - punti da 1 a 3;

f) nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento: - punti da 1 a 3;

g) nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno antecedente alla data del bando e non per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro o provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria: - punti da 1 a 5;

h) nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del bando: - punti da 1 a 3.

[ 2. ] [244]

2. I Comuni individuano eventuali ulteriori criteri e determinano i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti sei, anche tenendo conto del periodo di residenza anagrafica storica o di attività lavorativa nel territorio regionale. In quest'ultimo caso però il punteggio da attribuire non può superare i punti due. [247]

3.   [ ... ] [248]   I Comuni[249]  sulla base delle condizioni di disagio  , degli ulteriori criteri[250]  e dei relativi punteggi di cui ai commi 1 e 2   [ ... ] [251]   formulano[252]  la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.

[236]
ARTICOLO 31 bis

(Commissione per le assegnazioni)

[ 1. ] [254]

1. I Comuni o le Zone sociali tramite il comune capofila al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituiscono una Commissione, denominata Commissione per le assegnazioni. [255]

[ 2. ] [256]

2. La Commissione per le assegnazioni, di cui al comma 1 , è composta nel rispetto di un criterio di rotazione, da cinque membri effettivi, tra i quali un esperto in materie giuridico-amministrative preferibilmente esterno alle amministrazioni comunali, uno designato dall'ATER regionale e uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari ovvero, in caso di mancanza di unanimità, secondo il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni medesime. La Commissione è composta altresì, con le medesime modalità di designazione dei membri effettivi, da un membro supplente dell'esperto in materie giuridico-amministrative, da un membro supplente designato dall'ATER regionale e da un membro supplente designato dalle organizzazioni sindacali. [257]

3. La Commissione per le assegnazioni dura in carica cinque anni e le relative modalità di funzionamento, ivi compresa la nomina del Presidente, sono stabilite   [ ... ] [258]   dai Comuni stessi[259]  .

[ 4. ] [260]

4. La Commissione per le assegnazioni, ogni tre mesi, trasmette alla Giunta regionale, alla competente Commissione consiliare e all'ATER regionale una relazione in merito alla propria attività, con particolare riguardo alle assegnazioni disposte in relazione agli alloggi comunicati come disponibili. [261]

[253]
[ ARTICOLO 32 ] [262]
ARTICOLO 32

(Alloggi da assegnare)

1. L'ATER regionale comunica   [ ... ] [264]   ai Comuni competenti[265]  per territorio e alla struttura regionale competente in materia di ERS il numero di alloggi disponibili per l'assegnazione. La comunicazione di disponibilità contiene i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di conservazione e manutenzione.

1 bis. L'ATER regionale comunica altresì ai soggetti di cui al comma 1 gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuando, per ciascuno di questi, gli interventi indispensabili per renderli abitabili e i relativi costi, nonché una stima dei tempi di realizzazione. Detti alloggi possono essere assegnati previa stipula di apposita convenzione con la quale l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese delle manutenzioni, che saranno decurtate dai futuri canoni di locazione previa esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta e le eventuali certificazioni di conformità e agibilità. [266]

1 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 bis e, in particolare, in caso di stipula di convenzione con l'assegnatario, individua le tipologie di interventi e manutenzioni che possono essere posti a carico dell'assegnatario medesimo, nonché le modalità di attestazione delle spese sostenute.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata quattro mesi prima della data presunta di ultimazione dei lavori e almeno dieci giorni prima di quella dell'effettiva disponibilità; per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione almeno dieci giorni prima dell'effettiva disponibilità.

3. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di disponibilità degli alloggi di cui al comma 1   [ ... ] [267]   i Comuni[268]  , in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabitabilità o dall'attivazione delle procedure di cui al comma 6 ,   [ ... ] [269]   versano, su richiesta dell'ATER regionale,[270]  il canone di locazione di cui all' articolo 43 .

4. Decorsi inutilmente sessanta giorni dal termine di cui al comma 3 , senza che   [ ... ] [271]   i Comuni abbiano[272]  provveduto all'assegnazione, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

[ 5. ] [273]

5. I Comuni, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all' articolo 30, comma 6 , comunicano alla Giunta regionale e al comune capofila della Zona sociale di appartenenza, l'eventuale disponibilità di alloggi eccedenti rispetto al numero di domande in graduatoria ovvero la carenza di alloggi rispetto alle domande in graduatoria. [274]

[ 6. ] [275]

6. I Comuni appartenenti alla medesima Zona sociale, al fine di fornire una soluzione abitativa ai nuclei familiari collocati nelle relative graduatorie, successivamente alla comunicazione di cui al comma 5 stipulano apposite intese fra loro. [276]

7. I comuni possono destinare alle intese di cui al comma 6 un massimo del settanta per cento degli alloggi annualmente disponibili. I comuni che hanno messo a disposizione il proprio patrimonio abitativo beneficiano delle premialità di cui all' articolo 2, comma 3, lettera h) .

8.   [ ... ] [277]   I Comuni possono[278]  assegnare a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all' articolo 29 gli alloggi di ERS pubblica disponibili per carenza di domanda o per rinuncia da parte degli aventi titolo collocati in graduatoria.

9. Le assegnazioni previste al comma 8 sono disciplinate   [ ... ] [279]   dai Comuni[280]  , hanno validità sino all'approvazione di una nuova graduatoria e non possono comunque eccedere la durata di anni quattro.

[263]
ARTICOLO 32 bis

(Consegna dell'alloggio)

1.   [ ... ] [282]   I Comuni disciplinano[283]  i criteri e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione.

2. Nell'individuazione dell'alloggio da assegnare   [ ... ] [284]   i Comuni perseguono[285]  l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze del nucleo avente diritto, con riferimento alla sua composizione e alle preferenze.

3. Non possono comunque essere assegnati alloggi che superano i due vani convenzionali in più rispetto a quelli stabiliti   [ ... ] [286]   dai Comuni[287]  in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare assegnatario.

4. Il numero di vani convenzionali è determinato dividendo per sedici l'intera superficie dell'unità immobiliare.

5. Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto al comma 3 , fino ad un massimo di tre vani in più rispetto a quelli stabiliti, solo qualora le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentano l'utilizzo del patrimonio pubblico a disposizione   [ ... ] [288]   dei Comuni[289]  .

6. Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma 5 sono temporanee ed hanno validità sino al momento in cui è possibile effettuare il cambio dell'alloggio. A tal fine gli assegnatari sono inseriti d'ufficio   [ ... ] [290]   dai Comuni[291]  in mobilità ai sensi dell' articolo 35 .

7. Nel caso di fabbricati nei quali sono disponibili almeno otto alloggi,   [ ... ] [292]   i Comuni individuano[293]  , con il provvedimento di cui al comma 1 , modalità di assegnazione che consentano l'integrazione di nuclei familiari aventi cittadinanza italiana, di Stato membro della Unione europea, di Stato non appartenente alla Unione europea. Nei medesimi fabbricati è altresì garantita la presenza di persone appartenenti alle categorie speciali di cui all' articolo 24 .

8. Nel determinare le modalità di cui al comma 7 ,   [ ... ] [294]   i Comuni tengono conto[295]  del numero degli aspiranti assegnatari collocati utilmente in graduatoria e   [ ... ] [296]   stabiliscono[297]  , in ogni caso, che a ciascuna delle categorie previste sia assegnato un numero di alloggi non inferiore al dieci per cento del patrimonio disponibile.

[281]
[ ARTICOLO 33 ] [298]
ARTICOLO 33

(Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea)

1. I componenti del nucleo familiare assegnatario nonché il coniuge, il convivente more uxorio e i figli, venuti a far parte del nucleo familiare dopo l'assegnazione, subentrano nella titolarità del rapporto locativo, in caso di decesso dell'assegnatario   [ ... ] [300]    , di abbandono dell'alloggio o nel caso previsto dall' articolo 39, comma 1 quater , [301]  purché ancora conviventi.

2.   [ ... ] [302]   I componenti del nucleo familiare[303]  non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 , inseriti nel nucleo familiare anagrafico dopo l'assegnazione, subentrano solo se l'ampliamento stabile del nucleo familiare è stato autorizzato dall'ATER regionale almeno cinque anni prima del decesso dell'assegnatario o dell'abbandono dell'alloggio.

3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso si provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice.

[ 4. ] [304]

4. L'ospitalità temporanea di soggetti estranei al nucleo familiare è ammessa per un periodo non superiore a trenta giorni a condizione che l'assegnatario comunichi la circostanza all'ATER regionale entro 72 ore dal suo verificarsi. Qualora sussistano esigenze di mutua solidarietà ed assistenza o altro giustificato motivo, l'ATER regionale può autorizzare l'ospitalità temporanea per un periodo massimo di due anni, eventualmente prorogabili per eguale periodo. Tale ospitalità non comporta ampliamento del nucleo avente diritto, né costituisce titolo al subentro nell'assegnazione. [305]

5. L'ospitalità derivante da un contratto di lavoro subordinato non costituisce titolo al subentro nell'assegnazione  e deve essere preventivamente autorizzata dall'ATER regionale[306]  .

6. I provvedimenti di subentro sono disposti   [ ... ] [307]   dai Comuni competenti[308]  per territorio.

[299]
ARTICOLO 34

Assegnazioni per emergenza abitativa.

1. I Comuni possono fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di   [ ... ] [309]   ERS[310]  , in deroga a quanto stabilito dall' articolo 30 .

[ 2. ] [311]

2.   [ ... ] [313]    Salvo quanto previsto al comma 2 bis , le assegnazioni di cui al comma 1 [314]  non possono superare il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun comune, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell' articolo 32, comma 1 . [312]

2 bis. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è ammessa la riserva, per le finalità di cui al comma 1 , di almeno un alloggio in deroga alla percentuale di cui al comma 2 . [315]

3. Le condizioni di emergenza sono individuate   [ ... ] [316]   dai Comuni[317]    [ ... ] [318]  . Tra queste devono comunque essere inclusi:

[ a) ] [319]

a) sfratti esecutivi non prorogabili  e non intimati per inadempienza contrattuale,[321]  inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica; [320]

b) ordinanze di sgombero, emesse in data non anteriore a tre mesi;

c) sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel comune trasferendovi la residenza;

d) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate   [ ... ] [322]   , al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo di polizia penitenziaria[323]  ;

e) sistemazione di soggetti fruenti di intervento socio - terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL;

f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero o demolizione e ricostruzione.

[ 4. ] [324]

4. I comuni, nel caso di condizioni di emergenza abitativa causate da gravi eventi, possono richiedere l'autorizzazione regionale ad assegnare alloggi di ERS pubblica in deroga al limite stabilito al comma 2 . [325]

5. Nel caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 29 , le assegnazioni di cui al presente articolo sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno, e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a due anni. Il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall' articolo 44, comma 1, lettera c) .

6. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettera f) sono provvisorie, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall' articolo 2, comma 3 della legge n. 431/1998 .

7. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettera e) permangono per la durata dello stato di bisogno. Le modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento del canone di locazione, che deve essere corrisposto all'ATER  regionale[326]    [ ... ] [327]   dai Comuni[328]  , sono disciplinate nella convenzione all'uopo stipulata tra gli stessi.

ARTICOLO 34 bis

(Commissioni per il contrasto al disagio abitativo)

1. Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto per morosità, nei casi previsti dall' articolo 14, comma 5 bis , ed aventi una capacità economica non superiore a quanto previsto dall' articolo 44, comma 1, lettera b) ,   [ ... ] [330]   i Comuni o le Zone sociali tramite il comune capofila istituiscono[331]  apposita commissione per promuovere azioni finalizzate al reperimento di alloggi in locazione di proprietà privata, ricercando e favorendo il percorso di passaggio da casa a casa dei nuclei familiari medesimi.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite   [ ... ] [332]   dai Comuni medesimi[333]  , prevedendo, comunque, un massimo di cinque componenti, tra i quali un rappresentante dell'ATER regionale e almeno un rappresentante dei comuni. Sono invitati alle sedute della commissione un rappresentante della Prefettura competente per territorio e un rappresentante della Questura competente per territorio.

3. Almeno una volta all'anno le commissioni trasmettono i dati sul disagio abitativo presente nella Regione all'Osservatorio della condizione abitativa di cui all' articolo 6 per essere sottoposti all'esame del Comitato permanente per l'edilizia residenziale di cui all' articolo 5 , al fine di elaborare proposte di possibili azioni dirette a contrastare l'emergenza abitativa.

[329]
ARTICOLO 34 ter

(Riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia)

1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all' articolo 29 e a quanto stabilito dall' articolo 30 , possono riservare gli alloggi di ERS, fino all'8 per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle donne, con figli minori a carico, vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) e che versino nella urgente necessità, adeguatamente documentata, di lasciare la propria abitazione familiare ovvero di non farvi rientro.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli alloggi sono assegnati previa apposita intesa tra i Comuni, l'ATER regionale e i soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all' articolo 33 della l.r. 14/2016 .

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché le condizioni familiari ed economiche, e i relativi criteri preferenziali, per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di cui al comma 1 .

[334]
[ ARTICOLO 35 ] [335]
ARTICOLO 35

(Mobilità)

1. Gli assegnatari degli alloggi di ERS pubblica possono richiedere il trasferimento in altro alloggio nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) sopravvenute variazioni del nucleo familiare che determinano il sottoutilizzo o il sovraffollamento dell'alloggio;

b) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita o di salute, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di   [ ... ] [337]   persone con disabilità[338]  e di anziani;

c) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza.

2.   [ ... ] [339]   I Comuni[340]  , d'intesa con l'ATER regionale,   [ ... ] [341]   disciplinano[342]  le procedure per attuare la mobilità volontaria di cui al comma 1 prevedendo, in ogni caso, l'emanazione di bandi con cadenza almeno biennale e modalità di raccordo con le graduatorie di cui all' articolo 30 .

3. Qualora sono presenti condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio assegnato con standard uguale o superiore al limite stabilito dall' articolo 32 bis, comma 3 ,   [ ... ] [343]   i Comuni dispongono[344]  d'ufficio la mobilità individuando, in sostituzione, un alloggio con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare.

4. Nel caso di assegnatari ricompresi nell'area di protezione sociale di cui all' articolo 44, comma 1, lettera a) gli oneri economici derivanti dal trasferimento sono a carico   [ ... ] [345]   dei Comuni competenti[346]  per territorio.

5. Qualora l'assegnatario rifiuti il trasferimento d'ufficio nell'alloggio assegnato ai sensi del comma 3 , dalla data del provvedimento di trasferimento viene applicato un canone di locazione determinato sulla base di quanto disposto dall' articolo 44, comma 1, lettera c) .

6. L'ATER regionale dispone d'ufficio, dandone comunicazione   [ ... ] [347]   ai Comuni competenti[348]  per territorio, la mobilità finalizzata al trasferimento temporaneo di assegnatari di alloggi di ERS pubblica sottoposti a ristrutturazione. In tali casi è garantita   [ ... ] [349]  la possibilità di rientrare nell'alloggio ristrutturato alla fine dei lavori. Le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello originario sono a carico dell'ATER regionale.

[336]
[ ARTICOLO 36 ] [350]
[ ARTICOLO 36 ] [351]
ARTICOLO 36

Partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi

1. L'ATER regionale, anche nel rispetto di quanto previsto dall' art. 1129 del codice civile , favorisce l'autogestione, da parte degli assegnatari, per la gestione di beni e servizi condominiali, nonché per la piccola manutenzione ordinaria delle parti comuni, fornendo l'assistenza legale, tecnica ed amministrativa necessaria alla costituzione degli organi dell'autogestione stessa e supportandone, ove necessario, il funzionamento.

2. Ai fini del presente articolo per autogestione si intende, in particolare, il soggetto giuridico che gestisce in autonomia i beni e i servizi condominiali nonché le parti comuni degli alloggi di ERS di esclusiva proprietà dell'ATER regionale ovvero di esclusiva proprietà dei Comuni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ATER regionale predispone apposito regolamento che, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile in materia di condominio, definisce anche le modalità di funzionamento dell'autogestione, nonché le modalità di ripartizione dei corrispettivi per gli amministratori esterni e delle spese necessarie per l'autogestione medesima.

4. Qualora l'autogestione deliberi l'affidamento ad amministratori esterni delle attività di cui al comma 1 , l'incarico deve essere conferito previa sottoscrizione di apposita convenzione e il professionista deve essere individuato all'interno di un apposito elenco istituito dall'ATER regionale con il necessario supporto delle organizzazioni sindacali degli assegnatari e tenuto e aggiornato nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

5. Qualora sussistano casi di impedimento alla ordinaria attività di autogestione, l'ATER regionale può revocare il mandato all'amministratore in carica, riservandosi ogni diritto e azione nei confronti dell'operato dello stesso, e affidare la gestione ad altro professionista esterno scelto nell'elenco di cui al comma 4 .

6. L'ATER regionale garantisce l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso attinenti alla gestione. II diritto all'informazione sulle spese d'investimento e su quelle correnti è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.

[352]
[ ARTICOLO 37 ] [353]
ARTICOLO 38

Annullamento dell'assegnazione.

1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione viene disposto   [ ... ] [354]   dai Comuni[355]  , in contradditorio con l'interessato, nei seguenti casi:

a) per contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa;

[ b) ] [356]

b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false o non conformi ai requisiti di attestazione stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 24 ter, comma 2 , ovvero nel regolamento di cui all' articolo 29, comma 4 . [357]

2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio.

2 bis. Dalla data di notifica del provvedimento di annullamento dell'assegnazione fino alla riconsegna dell'alloggio l'assegnatario è tenuto a corrispondere un'indennità di occupazione pari al canone di locazione calcolato sulla base di quanto disposto dall' articolo 44, comma 1, lettera c) . [358]

ARTICOLO 39

Decadenza dall'assegnazione.

1.   [ ... ] [359]   1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dai Comuni, anche su richiesta dell'ATER regionale, nei casi in cui l'assegnatario o un altro componente il nucleo familiare:[360]  :

a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

[ b) ] [361]

b) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni, per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale; [362]

[ c) ] [363]

c) abbia causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino; [364]

[ d) ] [365]

[ d) ] [366]

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all' articolo 29 , commi 2 e 3, salvo quanto previsto ai commi 1 bis e 1 ter [367]

[ e) ] [368]

[ e) ] [369]

e) abbia un ISEE superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalle norme regolamentari di cui all' articolo 29, comma 4 , per tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni; [370]

[ f) ] [371]

f) non abbia prodotto anche per un anno solamente la documentazione richiesta per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza; [372]

g) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto senza il prescritto titolo abitativo. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.

g bis) si sia reso moroso ai sensi dell' articolo 40, comma 1 , lettere a), b) e c); [373]

g ter) abbia commesso violazioni del contratto di locazione e del regolamento dell'ATER regionale per l'uso degli alloggi secondo quanto previsto all' articolo 39 bis, comma 4 ; [374]

g quater) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche; [375]

g quinquies) venga colto, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro nero o irregolare; [376]

g sexies) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati; [377]

g) septies) abbia riportato condanna penale definitiva per il reato di cui all' articolo 731 del codice penale concernente la violazione dell'obbligo di istruzione elementare. [378]

1 bis. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 20, comma 2, lettera c) e 29, comma 1, lettera c), nella sola ipotesi in cui nel nucleo familiare dell'assegnatario siano presenti uno o più figli minori i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti, purché genitore o tutore dei figli minori medesimi, anche se non compreso nel nucleo familiare individuato al momento dell'assegnazione originaria. [379]

1 ter. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 bis , inoltre, i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti nei casi di situazioni di particolare fragilità determinate dalla presenza nel nucleo familiare di anziani, di persone con disabilità o in caso di sussistenza di altre situazioni di grave disagio sociale, economico o familiare. [380]

1 quater. La decadenza dall'assegnazione di cui al comma 1 è disposta anche secondo quanto previsto all' articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , per gli autori di delitti di violenza domestica. In tal caso ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario condannato si applica quanto previsto all' articolo 33, comma 1 . [381]

1 quinquies. I Comuni possono prevedere ulteriori casi in cui viene dichiarata la decadenza ai sensi del comma 1 . [382]

2. La decadenza è dichiarata   [ ... ] [383]   dai Comuni[384]  con provvedimento assunto, in contradditorio con l'interessato, entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 .

[ 3. ] [385]

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater secondo periodo, la dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe, fatto salvo quanto previsto al comma 4 , e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio. [386]

4.   [ ... ] [387]    In deroga a quanto previsto al comma 3 i Comuni possono [388]  concedere una dilazione non eccedente sei mesi per il rilascio dell'alloggio, in presenza di documentate condizioni di disagio familiare.

5. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione di cui all' articolo 44, comma 1, lettera c) e di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, da corrispondere   [ ... ] [389]   ai Comuni[390]  , stabilita nella misura variabile da 3 a 12 mensilità del canone già corrisposto.

6.   [ ... ] [391]   I Comuni possono[392]  promuovere, d'intesa con l'ATER  regionale[393]  , appositi programmi per la realizzazione di abitazioni in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi del comma 1 , lettere d), e), f) e g).

ARTICOLO 39 Bis

(Carta dell'inquilino)

1. Ad ogni assegnatario viene attribuita una carta dell'inquilino riportante un credito espresso da un punteggio pari a trenta punti.

2. All'assegnatario è attribuito un incremento di due punti ogni due anni se durante tale periodo non sia incorso, lui o i componenti il nucleo familiare, in alcuna violazione del contratto di locazione o del regolamento per l'uso degli alloggi e parti comuni, fino al raggiungimento del punteggio massimo di quaranta punti.

3. In caso di violazione del contratto o del regolamento di cui al comma 2 , l'ATER regionale invia all'interessato una lettera di contestazione della violazione assegnando un termine per la cessazione della condotta trasgressiva e la rimozione dei suoi effetti. Nel caso di inottemperanza l'ATER regionale dispone la decurtazione del credito, che comunque non può essere superiore a quindici punti per ogni violazione, per l'ammontare dei punti indicati in apposito regolamento adottato dalla stessa ATER regionale per ciascuna infrazione.

4. Nel caso di esaurimento del credito della carta dell'inquilino, l'ATER regionale avanza ai Comuni la richiesta di dichiarazione di decadenza di cui all' articolo 39, comma 1, lettera g ter) .

5. In caso di raggiungimento del punteggio massimo di quaranta punti da parte di un significativo numero di assegnatari facenti parte dello stesso complesso immobiliare, l'ATER regionale può intervenire con azioni di premialità volte alla contribuzione per le spese inerenti la gestione dei servizi comuni.

6. L'ATER regionale adotta apposito regolamento per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e, in particolare, individua le tipologie di violazione del contratto di locazione e del regolamento per l'uso degli alloggi e parti comuni e la relativa quantificazione di decurtazione del punteggio

[394]
ARTICOLO 40

Morosità.

[ 1. ] [395]

1. Sono causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell' articolo 39, comma 1, lettera g bis) :

a) la morosità verso l'autogestione di cui all' articolo 36 ;

b) la morosità superiore a sei mesi nel pagamento dei canoni di locazione o delle quote di gestione dei servizi;

c) il mancato rispetto del piano di rientro di cui al comma 4 .

[396]

[ 2. ] [397]

3. I componenti del nucleo familiare avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.

4.   [ ... ] [398]    Prima di avanzare la richiesta di dichiarazione di decadenza di cui all' articolo 39, comma 1 , l'ATER regionale [399]  verifica la possibilità di sanare la morosità mediante un piano di rientro, concordato con l'assegnatario, che consenta la restituzione della somma dovuta, maggiorata degli interessi legali. Tale sanatoria è consentita per non più di una volta nel corso dell'anno.

5. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi legali la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario, accertati dall'ATER  regionale[400]  e comunicati   [ ... ] [401]   ai Comuni[402]  per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.

5 bis. Al fine di prevenire la morosità, il pagamento dei canoni di locazione e delle quote di gestione dei servizi deve avvenire obbligatoriamente mediante domiciliazione bancaria ovvero mediante il sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione (pagoPA). [403]

ARTICOLO 41

Accertamento periodico dei requisiti.

[ 1. ] [404]

1. La situazione economica e la permanenza dei requisiti per l'assegnazione sono accertate dall'ATER regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all' articolo 29, comma 4 . In ogni caso l'ATER regionale può richiedere all'assegnatario le informazioni e la documentazione necessarie nel caso in cui non sia possibile acquisirle d'ufficio presso le Amministrazioni competenti. [408]

1 bis. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1 , la Giunta regionale, senza oneri a proprio carico, stipula apposita convenzione con il Ministero della Giustizia per la consultazione del Sistema Informativo del Casellario, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)).' [409]

2. Qualora l'assegnatario non produca senza giustificato motivo la documentazione richiesta,   di cui al comma 1 , [410]  l'ATER  regionale[411]  , previa diffida ad adempiere, applica il canone di cui all' articolo 44, comma 1, lettera c) . In caso di mancato adempimento per due anni consecutivi, l'ATER  regionale[412]  ne dà comunicazione   [ ... ] [413]   ai Comuni, i quali provvedono[414]  a dichiarare la decadenza, ai sensi di quanto disposto all' articolo 39 .

3. Le eventuali variazioni del canone di locazione, a causa delle mutate condizioni   [ ... ] [415]   economiche[416]  degli assegnatari, vengono applicate dall'ATER  regionale[417]  a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la verifica.

[ 4. ] [418]

4. L'assegnatario può richiedere di essere collocato in una fascia di ISEE inferiore qualora dimostri di aver subito, nell'anno solare precedente a quello della domanda, una diminuzione della capacità economica del nucleo familiare. La collocazione nella fascia di ISEE inferiore è disposta dall'ATER regionale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la domanda. [419]

ARTICOLO 41 bis

Accertamento cause di decadenza

1. Per procedere all'accertamento delle cause di decadenza di cui all' articolo 39, comma 1 , lettere a), b), c), g), g ter), g quater) e g quinquies), i Comuni e l'ATER regionale assicurano forme di controllo costanti e coordinate sulla regolarità dell'uso degli alloggi assegnati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere promosse intese con gli enti erogatori delle utenze domestiche e/o di pubblici servizi, nonché attivati protocolli d'intesa con l'Ispettorato del Lavoro e le Prefetture competenti per territorio al fine di assicurare azioni di controllo efficaci.

[420]
ARTICOLO 42

Occupazioni illegali di alloggi.

1.   [ ... ] [421]   I Comuni perseguono[422]  chi occupa senza titolo un alloggio di   [ ... ] [423]   ERS[424]  pubblica e ne dispone il conseguente rilascio.

2. Per la finalità di cui al comma 1 ,   [ ... ] [425]   i Comuni diffidano[426]  l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione, ovvero a presentare, entro lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte o documenti.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ,   [ ... ] [427]   i Comuni ordinano[428]  il rilascio dell'alloggio da effettuarsi entro trenta giorni. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

3 bis. I Comuni provvedono altresì alla cancellazione dalle graduatorie di cui all' articolo 30, comma 6 dell'occupante senza titolo e dei componenti del suo nucleo familiare. I Comuni inoltre non possono procedere a determinare assegnazioni temporanee in favore dell'occupante senza titolo e dei componenti del suo nucleo familiare. [429]

4. L'ATER  regionale[430]  è tenuta a segnalare   [ ... ] [431]   ai Comuni[432]  l'occupazione senza titolo degli alloggi.

[ 5. ] [433]

5. Per il periodo di occupazione, l'occupante è tenuto a corrispondere, a titolo risarcitorio, una indennità pari al doppio del canone di cui all' articolo 44, comma 1, lettera c) , oltre al rimborso delle spese necessarie per la rimessione in pristino dei luoghi e dei beni danneggiati a seguito dell'occupazione illegale. [434]

ARTICOLO 43

Canone di locazione.

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all' articolo 27, comma 1 , è diretto a compensare i costi di gestione del patrimonio, compresi gli oneri fiscali, a garantire la manutenzione programmata e l'adeguamento tecnologico del patrimonio gestito, al fine di mantenere costante nel tempo la qualità edilizia e la fruibilità degli edifici, nonché a contribuire, per la parte eccedente, allo sviluppo di politiche abitative mediante il cofinanziamento del fondo regionale di cui all' articolo 4 .

[ 2. ] [435]

2. Il canone di locazione di cui al comma 1 è calcolato dall'ATER regionale con le modalità di cui all' articolo 44 , con riferimento al valore dell'immobile determinato secondo criteri e parametri stabiliti con norme regolamentari e alla capacità economica del nucleo familiare dell'assegnatario valutata sulla base dell'ISEE calcolato ai sensi della vigente normativa. [436]

[ ARTICOLO 44 ] [437]
ARTICOLO 44

(Applicazione del canone di locazione)

1. Le modalità di calcolo del canone di locazione sono disciplinate con norme regolamentari sulla base delle seguenti aree omogenee di utenza:

a) area di protezione sociale, costituita da assegnatari in condizioni economiche e sociali svantaggiate, alla quale si applica il canone di locazione commisurato esclusivamente all'ISEE valutato secondo i criteri stabiliti ai sensi dell' articolo 29, comma 4 . Il canone non può comunque essere inferiore ad un canone minimo, calcolato al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione degli immobili;

b) area amministrata, costituita da assegnatari in possesso di un ISEE non superiore al limite per la permanenza stabilito dalle norme regolamentari di cui all' articolo 29, comma 4 , al quale si applica il canone di locazione determinato dall'ATER regionale sulla base del valore dell'immobile e graduato con riferimento alla capacità economica dei nuclei stessi entro i limiti minimi e massimi stabiliti;

c) area di decadenza, costituita da assegnatari che risultano in possesso di un ISEE superiore al limite per la permanenza stabilito dalle norme regolamentari di cui all' articolo 29, comma 4 , al quale si applica il canone di locazione determinato dall'ATER regionale apportando maggiorazioni rispetto ai canoni di cui alla lettera b) entro il limite massimo stabilito.

2. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ATER regionale le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ATER medesima in relazione al costo dalla stessa calcolato sul complesso degli immobili gestiti, ovvero nella misura risultante dalle contabilizzazioni relative ai singoli immobili.

[438]
[ ARTICOLO 45 ] [439]
ARTICOLO 45

(Alienazione degli alloggi di ERS pubblica)

1. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all' articolo 27, comma 6 la Giunta regionale, sentiti i comuni in cui sono ubicati gli alloggi da alienare, approva programmi di vendita del patrimonio di proprietà dell'ATER regionale, dei comuni stessi e di altri enti proprietari, al fine di soddisfare l'esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio stesso e favorire lo sviluppo del settore.

2. Il programma di vendita è formulato sulla base delle proposte avanzate dagli enti proprietari e stabilisce i criteri, le procedure e i tempi per pervenire alla vendita degli immobili, nonché le modalità per la determinazione dei relativi prezzi, che devono comunque essere commisurati ai valori di mercato.

3. Agli assegnatari degli alloggi è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto, ad un prezzo diminuito del trenta per cento rispetto a quello di cui al comma 2 . La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione di inserimento dell'immobile nel programma di vendita.

4. Nei casi di acquisto da parte di tutti gli assegnatari di un intero fabbricato, il prezzo di ciascun alloggio è diminuito di un ulteriore dieci per cento rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3 .

5. Qualora gli assegnatari non esercitino il diritto di prelazione di cui al comma 3 , gli enti proprietari incentivano il trasferimento in altro alloggio adeguato al nucleo familiare. Gli alloggi non occupati sono messi in vendita mediante bandi di vendita ad asta pubblica.

5 bis. Il diritto di prelazione di cui all' articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi all'ATER regionale cedente un importo pari al dieci per cento del valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 1 della l. 560/1993 . [441]

6. Ai sensi dell' articolo 4 , i proventi delle alienazioni concorrono alla programmazione regionale e sono destinati alla riqualificazione  e rigenerazione[442]  e all'incremento degli alloggi di ERS pubblica mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

7. Gli enti proprietari inseriti nei programmi di cui al comma 1 trasmettono semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle vendite.

8. Le proposte di utilizzo dei proventi di cui al comma 6 sono trasmesse, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale dall'ATER regionale, anche per conto dei comuni.

[440]
TITOLO V

  [ ... ] [443]   Destinazione degli alloggi realizzati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997[444] 

[ ARTICOLO 46 ] [445]
ARTICOLO 46

(Alloggi di ERS realizzati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997)

1. Gli alloggi acquistati, costruiti o recuperati dall'ATER regionale e dai comuni ai sensi dell' articolo 7 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61 , ivi quelli ricompresi nei programmi di recupero urbano, e gli alloggi finanziati ai sensi dell' articolo 3, comma primo, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), per cui sono cessate le esigenze di sistemazione temporanea dei nuclei familiari sgomberati a seguito degli eventi sismici, fanno parte degli alloggi di ERS di cui alla presente legge e sono finalizzati all'erogazione dei servizi abitativi di cui all' articolo 1 ter, comma 2 .

2. Nel caso in cui gli alloggi sono destinati alle finalità di cui all' articolo 1 ter, comma 2 , lettere a) e b) i comuni applicano le seguenti percentuali:

a) non inferiore all'ottanta per cento per la locazione permanente a canone sociale di cui all' articolo 1 ter, comma 2, lettera a) ;

b) non superiore al venti per cento per la locazione permanente o la locazione per almeno otto anni di cui all' articolo 1 ter, comma 2, lettera b) .

3. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a) sono gestiti dall'ATER regionale ai sensi dell' articolo 28 .

4. I comuni, tenuto conto dell'ubicazione degli alloggi in territori montani o zone svantaggiate, possono emanare bandi speciali con criteri e condizioni aggiuntive di accesso, ai sensi dell' articolo 30, comma 4, lettera d) .

[448]
ARTICOLO 47

Linee guida e programma speciale per l'utilizzo del patrimonio.

1. Il Consiglio regionale approva le linee-guida per la predisposizione del programma di cui al comma 3 , finalizzato all'utilizzo degli alloggi di cui all' articolo 46, comma 1 , ad eccezione di quelli realizzati nei prefabbricati in legno.

2. Nelle linee-guida di cui al comma 1 il Consiglio regionale stabilisce l'entità massima degli alloggi da utilizzare per ciascuna delle seguenti finalità:

a) assegnazione mediante le graduatorie ordinarie di   [ ... ] [449]   ERS[450]  pubblica;

b) destinazione a favore di particolari categorie sociali;

c) locazione a canone concordato;

d) vendita.

3. La Giunta regionale, sulla base delle linee-guida di cui al comma 1 e sentita l'ATER   [ ... ] [451]   regionale[452]  , approva il programma con il quale sono definite la quantità e l'ubicazione degli alloggi da destinare a ciascuna delle finalità di cui al comma 2 , nonché le particolari categorie sociali di cui al comma 2, lettera b) .

4. Il programma di cui al comma 3 è predisposto dalla Giunta regionale a seguito della concertazione e dell'espletamento delle procedure di partenariato istituzionale previste dall' articolo 5 della legge regionale n. 13/2000 .

5. La proposta del numero e dell'ubicazione degli alloggi da destinare a ciascuna delle finalità di cui al comma 2 è effettuata dai Comuni sulla base dei fabbisogni abitativi venutisi a creare anche a seguito degli eventi sismici.

6. I Comuni possono proporre l'esclusione dal programma degli alloggi di particolare pregio storico ed artistico ovvero di quelli che possono avere destinazioni funzionali diverse dalla residenza. In questo caso trova applicazione la disposizione di cui all' articolo 27, comma 3 .

7. Il programma ha validità di tre anni e, nell'ambito di tale periodo, può essere modificato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

ARTICOLO 48

Disposizioni per l'assegnazione degli alloggi.

1. L'assegnazione degli alloggi di cui all' articolo 47, comma 2, lettera a) , situati in Comuni, circoscrizioni comunali o frazioni con popolazione inferiore a seimila abitanti che si rendano disponibili dopo l'entrata in vigore della presente legge, può essere riservata per una quota non superiore al cinquanta per cento a favore dei nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nuclei familiari che risiedano da almeno tre anni nel comune o nella frazione in cui l'alloggio è situato;

b) nuclei familiari che risiedevano nella località in cui l'alloggio è situato al momento degli eventi sismici e che dopo gli stessi si siano trasferiti in altra località;

c) nuclei familiari in cui siano presenti soggetti che nella località in cui l'alloggio è situato abbiano la sede principale di lavoro ovvero frequentino strutture scolastiche.

2. La riserva di cui al comma 1 può essere prevista anche per l'assegnazione degli alloggi di cui all' articolo 47, comma 2 , lettere b) e c).

3. I nuclei familiari beneficiari delle riserve di cui al comma 2 sono tenuti a trasferire la residenza negli alloggi assegnati.

4. Effettuate le assegnazioni di cui al comma 1 , gli alloggi di cui all' articolo 47, comma 2, lettera a) ancora disponibili sono assegnati dai Comuni sulla base delle graduatorie ordinarie   [ ... ] [453]   degli alloggi di ERS[454]  pubblica.

5. La Giunta regionale approva gli schemi tipo di bando per l'assegnazione degli alloggi di cui all' articolo 47, comma 2 , lettere b) e c) e specifica i requisiti soggettivi di cui all' articolo 29 .

6. I Comuni, sulla base degli schemi tipo di cui al comma 5 , emanano bandi specifici e predispongono graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di cui all' articolo 47, comma 2 , lettere b) e c).

[ ARTICOLO 49 ] [455]
ARTICOLO 49

(Disposizioni generali per la vendita)

1. Le procedure di vendita degli alloggi di cui all' articolo 47, comma 2, lettera d) , resisi effettivamente disponibili, sono attivate dagli enti proprietari.

2. La vendita viene effettuata sulla base di specifici bandi, riferiti anche a blocchi di alloggi ricompresi, di norma, in interi fabbricati, al fine di limitare la partecipazione di enti pubblici nei condomini misti.

3. La vendita degli alloggi di cui al comma 1 è rivolta a coloro che sono in possesso, alla data di approvazione del programma, dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi di ERS pubblica di cui all' articolo 29, comma 1 , lettere a), b), c) e d), ed il cui nucleo familiare abbia una capacità economica non superiore al limite di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica di cui all' articolo 29, comma 4 .

4. Gli assegnatari ai sensi dell' articolo 12, comma 2 , lettere a) e b) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), che occupano l'alloggio posto in vendita hanno diritto di prelazione purché siano, al momento dell'approvazione del programma, in possesso dei requisiti soggettivi e di reddito di cui al comma 3 .

5. È consentito il subentro per l'esercizio del diritto di prelazione ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario secondo quanto disposto dall' articolo 33 .

6. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso si applicano le disposizioni di cui all' articolo 33, comma 3 .

7. I bandi prevedono priorità per i soggetti assegnatari ai sensi dell' articolo 12, comma 2, lettera a) della l.r. 30/1998 diversi da quelli di cui al comma 4 ivi compresi gli assegnatari di alloggi realizzati da imprese e cooperative nell'ambito del programma straordinario di cui all' articolo 47 , purché occupino tutt'ora l'alloggio ad essi assegnato, nonché per gli altri assegnatari di alloggi di ERS pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 29, comma 1, lettere a), b) e c) ed il nucleo familiare abbia una capacità economica non superiore al limite di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica di cui all' articolo 29, comma 4 .

8. I bandi per la vendita degli alloggi per i quali non è stato esercitato il diritto di prelazione possono prevedere criteri di priorità per particolari categorie di soggetti di cui all' articolo 47, comma 2, lettera b) .

9. La Giunta regionale approva lo schema tipo di bando al fine di assicurare la uniformità nell'ambito del territorio regionale. 10. La vendita degli alloggi avviene al prezzo di mercato ridotto del trenta per cento e gli alloggi non possono essere ceduti né locati dagli acquirenti per un periodo di cinque anni, salvo i casi di comprovata necessità e previo nulla osta dell'amministrazione comunale.

[456]
ARTICOLO 50

Ulteriori ipotesi di vendita.

1. Qualora le procedure di vendita di cui all' articolo 49 abbiano esito infruttuoso, gli Enti proprietari possono procedere alla vendita al miglior prezzo, ponendo a base d'asta il valore di mercato del bene, mediante procedure di evidenza pubblica rivolte a coloro che sono residenti nel comune in cui è situato l'alloggio ovvero vi svolgono attività lavorativa esclusiva o principale e che nello stesso comune e nei comuni limitrofi non siano titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento riferiti ad alloggi.

2. Qualora la procedura di cui al comma 1 dia esito infruttuoso gli Enti proprietari possono procedere alla vendita al miglior prezzo mediante procedura di evidenza pubblica a chiunque vi abbia interesse.

[ ARTICOLO 51 ] [457]
ARTICOLO 51

(Assegnazione a titolo definitivo ai sensi dell' articolo 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 )

1. L'assegnazione a titolo definitivo di cui all' articolo 12, comma 2, lettera a) della l.r. 30/1998 , qualora non già intervenuta, viene effettuata nei confronti di coloro che occupano l'alloggio in virtù di atti comunali emanati in attuazione della stessa norma, che sono in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 29, comma 1, lettere a), b) e c) ed il nucleo familiare ha una capacità economica non superiore al limite di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica di cui all' articolo 29, comma 4 .

2. Il subentro è consentito ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario avente diritto ai sensi dell' articolo 33 , commi 1 e 2.

3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso si applicano le disposizioni di cui all' articolo 33, comma 3 .

4. Ai soggetti assegnatari di alloggi realizzati da imprese o cooperative nell'ambito del programma straordinario di cui all' articolo 46 in possesso dei requisiti di cui al comma 1 , l'assegnazione definitiva viene effettuata a valere sugli alloggi di cui all' articolo 47, comma 2, lettera a) che si rendano disponibili.

[458]
[ ARTICOLO 52 ] [459]
ARTICOLO 52

(Disposizioni in materia di prefabbricati e di crisi sismica)

1. I prefabbricati in legno e in calcestruzzo realizzati nell'ambito dei programmi di cui all' articolo 46, comma 1 anche con fondi di ERS pubblica, venute meno le esigenze connesse all'emergenza sismica, fanno parte, qualora non si proceda al loro smantellamento, del patrimonio indisponibile dei Comuni in cui sono situati. I Comuni provvedono alla loro manutenzione e li destinano a strutture per il ricovero della popolazione in caso di calamità naturali o per ragioni umanitarie.

2. Fatta salva la pronta disponibilità in caso di calamità naturali, i Comuni possono disporre utilizzi provvisori delle strutture di cui al comma 1 per favorire processi di sviluppo turistico e socio - economico delle aree interessate, anche mediante concessione a titolo oneroso, al fine del loro mantenimento, previa valutazione del contesto ambientale in cui sono collocate.

3. In casi eccezionali i Comuni possono procedere, previo assenso della Regione e trasferimento al patrimonio disponibile, attraverso procedure di evidenza pubblica, alla vendita ai sensi dell' articolo 952, comma 2, del codice civile delle strutture prefabbricate di cui al comma 1 , comprese quelle installate sulle aree acquisite dai Comuni ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza 31 marzo 2000, n. 3049 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nella misura massima del cinquanta per cento e comunque nel rispetto del piano comunale di emergenza predisposto ai sensi dall' articolo 15, comma 3-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). L'alienazione delle strutture prefabbricate deve interessare tutta l'area o il comparto urbanizzato. Non possono essere vendute più strutture prefabbricate al medesimo soggetto o nucleo familiare.

4. L'eventuale alienazione di cui al comma 3 deve essere preceduta dalla legittimazione degli interventi, da effettuare ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale del 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), con una variante urbanistica secondo le procedure indicate dall' articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e dall' articolo 32, comma 4, lettera f), della legge regionale del 21 gennaio 2015, n. 1 .

5. Nei casi di cui al comma 3 il prezzo di alienazione è determinato   [ ... ] [467]   dai Comuni[468]  d'intesa con la Regione tenendo anche conto delle spese, finanziate con fondi pubblici, sostenute per l'urbanizzazione. Le somme ricavate dalle alienazioni vengono utilizzate dai Comuni per far fronte alle spese di manutenzione e gestione delle strutture prefabbricate non alienate e delle aree utilizzate per l'insediamento delle stesse, ivi compresa la manutenzione e la gestione degli impianti tecnologici, nonché per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione  e rigenerazione[469]  urbana e per interventi di miglioramento e sistemazione ambientale.

6. Le attrezzature di interesse comune e gli impianti realizzati a favore dei produttori agricoli, a seguito del trasferimento degli abitati di Civita, Chiavano e Castel Santa Maria del comune di Cascia, in conseguenza del sisma del settembre 1979, possono essere ceduti gratuitamente alle imprese utilizzatrici, previa rinuncia all'eventuale concessione contributiva sulle unità immobiliari danneggiate e non trasferite ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), nonché alla proprietà dell'area di sedime ove le stesse insistono.

7. L'importo stabilito all' articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), ai fini dell'acquisto da parte delle imprese delle strutture delocalizzate, è ridotto del cinque per cento annuo decorrente dalla data di presa in consegna della struttura, se la struttura stessa è conforme agli strumenti urbanistici.

8. I materiali risultanti dallo smontaggio delle strutture delocalizzate non conformi agli strumenti urbanistici o che non sono suscettibili di legittimazione possono essere ceduti gratuitamente, previa assunzione degli oneri connessi alla rimozione, nell'ordine: al Comune, all'impresa assegnataria o al proprietario dell'area. In via subordinata, i materiali possono essere ceduti, previo avviso pubblico, ad altro soggetto interessato secondo il criterio del miglior prezzo. Le somme eventualmente riscosse sono destinate alla copertura delle spese di manutenzione e rimozione delle strutture rimaste nella disponibilità della Regione.

[466]
ARTICOLO 53

Disposizioni finanziarie.

1. I Comuni versano al fondo di cui all' articolo 4 i proventi delle vendite dei beni già in loro proprietà che sono stati acquistati, ristrutturati, ovvero acquistati e ristrutturati in tutto o in parte con oneri a carico dei programmi di cui all' articolo 46 , nel limite del contributo concesso e rivalutato.

TITOLO VI

Norme finali, transitorie e finanziarie

ARTICOLO 54

Modificazione della legge regionale 12 agosto 1998, n. 32 .

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 32 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai beni culturali pubblici, le chiese aperte al culto alla data del sisma e i beni culturali privati ad uso pubblico in particolare gli archivi, le biblioteche e i musei. "

ARTICOLO 55

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le leggi regionali 23 dicembre 1996, n. 33 e 20 marzo 2000, n. 23.

2. Restano abrogate le leggi regionali già abrogate dall' articolo 41 della legge regionale n. 33/1996 .

3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate al comma 1 .

4. Le norme di legge regionale che fanno rinvio a quelle abrogate ai sensi del comma 1 devono essere riferite alla presente legge, in quanto applicabili e compatibili, o alle singole norme corrispondenti della stessa.

ARTICOLO 56

Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge i Comuni sono tenuti ad emanare il bando per l'assegnazione degli alloggi di cui all' articolo 30 , entro sei mesi dalla data di adozione da parte della Giunta regionale del modello tipo di bando e del modulo tipo di domanda di cui all' articolo 30, comma 3 .

2. Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia per un periodo di tempo non superiore a due anni e comunque sino alla formazione di quelle disposte a seguito del bando di cui al comma 1 .

3. I regolamenti di cui agli articoli 30, comma 5, 32, comma 1, 34, comma 3 e 35, comma 1 sono adottati dai Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione, il Piano triennale è adottato, con le modalità di cui all' articolo 2 , entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il canone di cui all' articolo 44 decorre dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

6. Fino all'emanazione delle norme regolamentari previste dall' articolo 58 , la gestione degli alloggi assegnati ai sensi della legge regionale n. 33/1996 e successive modificazioni è effettuata ai sensi della medesima legge.

7. Il primo Comitato permanente per l'edilizia residenziale di cui all' articolo 5 , è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 57

Regolarizzazioni.

1. Le assegnazioni provvisorie comunque disposte, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere trasformate dai Comuni in assegnazioni definitive, qualora i relativi beneficiari ne facciano richiesta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso, alla stessa data, dei requisiti soggettivi previsti dall' articolo 29 .

2. I Comuni possono disporre la regolarizzazione dell'assegnazione nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica e presentano la relativa domanda entro novanta giorni dalla stessa data, a condizione che:

a) l'occupazione sia ancora in corso e non sia avvenuta in forza di azione clandestina o violenta;

b) gli occupanti siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all' articolo 29 ;

c) gli occupanti provvedano al pagamento, anche rateale, a favore dell'ATER, di una somma pari all'importo determinato ai sensi dell' articolo 44, comma 1, lettera c) a decorrere dalla data di inizio della stessa.

3. La verifica dei requisiti soggettivi degli assegnatari di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dal Comune.

4. Qualora la regolarizzazione di cui al comma 2 non sia possibile, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 42 .

ARTICOLO 58

Norme regolamentari.

1. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate norme regolamentari per la sua attuazione con riferimento all' articolo 2, comma 4 , all' articolo 6, comma 3 , all' articolo 8 , commi 2 e 4, all' articolo 14, comma 5 , all' articolo 16, comma 2 , all' articolo 19, comma 1 , all' articolo 22, comma 1, lettera c) , all' articolo 27, comma 4 , all' articolo 29, comma 2 , all' articolo 31, comma 1 .

2. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate norme regolamentari con riferimento all' articolo 44, comma 1 .

3. In sede di prima applicazione, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate norme regolamentari con riferimento all' articolo 11, comma 4 .

4. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta lo schema tipo di cui all' articolo 25, comma 7 ed i modelli tipo di cui all' articolo 30, comma 3 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio gli atti di cui all' articolo 26 , commi 4 e 5.

ARTICOLO 58 bis

(Clausola valutativa)

1.   [ ... ] [471]   L'Assemblea legislativa[472]  esercita il controllo sull'attuazione della legge e valuta gli effetti da essa prodotti rispetto al soddisfacimento del fabbisogno abitativo delle famiglie e persone meno abbienti, di particolari categorie sociali e della gestione e implementazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale.

2. La Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette con cadenza annuale una relazione sull'attuazione e sugli effetti del programma operativo annuale per l'edilizia residenziale e sull'efficacia della legge stessa rispetto al raggiungimento degli obiettivi così come disposto dagli indirizzi e criteri strategico programmatici contenuti nel piano triennale per l'edilizia residenziale.

3. La relazione di cui al comma 2 dovrà contenere dati ed informazioni dettagliati, rielaborati e comparati con i dati omogenei del piano triennale e dei due programmi operativi annuali per l'edilizia residenziale immediatamente antecedenti quelli oggetto della relazione.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 dovranno fare riferimento, per i periodi presi in esame, in particolare:

a) al fondo regionale per le politiche abitative;

b) all'ammontare delle spese destinate agli interventi di cui al Titolo II (Strumenti attuativi per il sistema dell'ERS);

c) alla tipologia dei beneficiari degli interventi;

d) alla tipologia degli operatori;

e) alla gestione degli alloggi di ERS pubblica di cui al Titolo IV ;

f) all'attività dell'ATER regionale e alle caratteristiche dei beneficiari dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.

5. La relazione di cui al comma 2 dovrà contenere dati ed informazioni sull'operato del Comitato permanente per l'edilizia residenziale e sull'Osservatorio della condizione abitativa.

6. La Giunta regionale, secondo i tempi previsti al comma 2 , trasmette inoltre   [ ... ] [473]   all'Assemblea legislativa[474]  una relazione che renda conto dell'attuazione degli interventi previsti all' articolo 3, comma 9 , lettere a) e b).

[470]
ARTICOLO 59

Norma finanziaria.

1. Al finanziamento degli oneri di natura corrente connessi all'attuazione dell' articolo 1, comma 3, lettera g) e dell' articolo 5 si fa fronte per l'anno 2004 e successivi con lo stanziamento dell'unità previsionale di base 03.1.002, denominata " Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale", mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'accordo di programma sottoscritto in materia di edilizia residenziale ex articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .

2. Al finanziamento degli altri interventi previsti dalla presente legge, ad esclusione di quelli di cui al comma 1 , si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio regionale di previsione 2004 e successivi nella unità previsionale di base 03.2.007, che assume la nuova denominazione di " Fondo regionale perle politiche abitative".

3. Dall'esercizio finanziario 2004 nella unità previsionale di base 03.2.007 confluiscono quote degli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 03.2.005 e relativi all'accordo di programma in materia di edilizia residenziale ex articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (cap. 7023) e ai fondi residui in materia di edilizia residenziale pubblica (cap. 7008, 7014, 7024) ad eccezione delle risorse destinate al finanziamento della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 .

4. Alla quantificazione delle risorse di cui ai commi 1 e 3 si provvede con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità e per la parte relativa alla quantificazione dei fondi residui in materia di edilizia residenziale con legge di bilancio.

5. Il fondo di cui al comma 2 è inoltre alimentato dai rimborsi connessi all'attuazione degli interventi di cui all' articolo 16 e dai proventi derivanti dalle alienazioni di cui all' articolo 53 della presente legge. I rimborsi e i proventi di cui al comma 5 sono introitati a partire dal bilancio regionale 2004 nella nuova unità previsionale di base 4.02.004 denominata " Crediti diversi in materia di edilizia".

5 bis. A decorrere dal 2017 le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) ed iscritte alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", del bilancio regionale di previsione. [475]


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 novembre 2003

Lorenzetti

Note sulla vigenza

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[6] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[7] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[18] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[19] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[20] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[22] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[24] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[27] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[34] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[37] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[42] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[49] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[51] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 6 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[58] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[59] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[64] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[65] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n. 22. - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n. 22.

[68] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n. 22.

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[74] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[75] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[77] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[78] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[81] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[82] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[83] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[84] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[86] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n. 22.

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n. 22.

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[90] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[91] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[92] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[93] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[94] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[95] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[96] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[97] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[98] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[100] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[101] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[102] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[103] - Abrogazione da: Articolo 8 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[104] - Abrogazione da: Articolo 8 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[105] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[106] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[107] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[109] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[110] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[111] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[112] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12.

[113] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12.

[114] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[116] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[117] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[118] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[119] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[120] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[121] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[122] - Integrazione da: Articolo 18 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[123] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[124] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[125] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[126] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[127] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[128] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[129] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[130] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[132] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[133] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[134] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[135] - Integrazione da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12.

[136] - Integrazione da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12.

[137] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[138] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[139] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[140] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 21 giugno 2013, n. 12.

[141] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 21 giugno 2013, n. 12. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[142] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[143] - Integrazione da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.

[144] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[145] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[146] - Integrazione da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[147] - Abrogazione da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[148] - Abrogazione da: Articolo 25 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[149] - Integrazione da: Articolo 25 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[150] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[151] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[152] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[153] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[154] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[155] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[156] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[157] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[158] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[159] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[160] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[161] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[162] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[164] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[165] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[166] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[167] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[168] - Integrazione da: Articolo 28 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[169] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[170] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 28 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[171] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 28 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[172] - Integrazione da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[173] - Integrazione da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[174] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[175] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[176] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[177] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 3 legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n. 22.

[178] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[179] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[180] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[181] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[182] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[183] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[184] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[185] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[186] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[187] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[188] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[189] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[190] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[191] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[192] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[193] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[194] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[195] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[196] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[197] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[198] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 21 giugno 2013, n. 12.

[199] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 21 giugno 2013, n. 12. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[200] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[201] - Integrazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.

[202] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[203] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[204] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[205] - Integrazione da: Articolo 39 Comma 2 legge Regione Umbria 22 ottobre 2018, n. 8.

[206] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[207] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[208] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[209] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6. - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 3 agosto 2017, n. 12.

[210] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[211] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[212] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[213] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 3 agosto 2017, n. 12.

[214] - Integrazione da: Articolo 21 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[215] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 15 settembre 2023, n. 10.

[216] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[217] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[218] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[219] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5.

[220] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5.

[221] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6. - Abrogazione da: Articolo 21 Comma 7 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[222] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 5 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[223] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[224] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[225] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[226] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[227] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[228] - Abrogazione da: Articolo 23 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[229] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[230] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[231] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[232] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[233] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[234] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[235] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[236] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[237] - Abrogazione da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 21 giugno 2013, n. 12.

[238] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[239] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[240] - Integrazione da: Articolo 24 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[241] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[242] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[243] - Integrazione da: Articolo 24 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[244] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[245] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[246] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[247] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[248] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[249] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[250] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

[251] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[252] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[253] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[254] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[255] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[256] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[257] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[258] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[259] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 25 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[260] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[261] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 25 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[262] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[263] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[264] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[265] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[266] - Integrazione da: Articolo 26 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[267] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[268] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 26 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[269] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[270] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 26 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[271] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[272] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 26 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[273] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[274] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 26 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[275] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[276] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 26 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[277] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 7 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[278] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 26 Comma 7 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[279] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 8 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[280] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 26 Comma 8 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[281] - Integrazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[282] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[283] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[284] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[285] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[286] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[287] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[288] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[289] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[290] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[291] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[292] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[293] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[294] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 7 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[295] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 7 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[296] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 7 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[297] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 7 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[298] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[299] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[300] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[301] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[302] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 29 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[303] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 29 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[304] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 28 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[305] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 28 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[306] - Integrazione da: Articolo 28 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[307] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 28 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[308] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 28 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[309] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[310] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[311] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[312] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[313] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[314] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[315] - Integrazione da: Articolo 29 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[316] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 29 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[317] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 29 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[318] - Abrogazione da: Articolo 41 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[319] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[320] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[321] - Integrazione da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 21 giugno 2013, n. 12.

[322] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 29 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[323] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 29 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[324] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[325] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[326] - Integrazione da: Articolo 41 Comma 6 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[327] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 29 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[328] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 29 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[329] - Integrazione da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[330] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[331] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[332] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 30 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[333] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 30 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[334] - Integrazione da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[335] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[336] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[337] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[338] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[339] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[340] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 32 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[341] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[342] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 32 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[343] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[344] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 32 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[345] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[346] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 32 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[347] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[348] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 32 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[349] - Abrogazione da: Articolo 32 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[350] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[351] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[352] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[353] - Abrogazione da: Articolo 45 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[354] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[355] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[356] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[357] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[358] - Integrazione da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[359] - Integrazione da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[360] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[361] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[362] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[363] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[364] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[365] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[366] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[367] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[368] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[369] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[370] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[371] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[372] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 5 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[373] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[374] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[375] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[376] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[377] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[378] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15. - Integrazione da: Articolo 35 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[379] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[380] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[381] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[382] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[383] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 7 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[384] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 7 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[385] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 8 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[386] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 8 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[387] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 9 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[388] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 9 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[389] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 10 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[390] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 10 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[391] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 11 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[392] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 11 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[393] - Integrazione da: Articolo 47 Comma 6 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[394] - Integrazione da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[395] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[396] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[397] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[398] - Integrazione da: Articolo 48 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[399] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[400] - Integrazione da: Articolo 48 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[401] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[402] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[403] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[404] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[405] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[406] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[407] - Integrazione da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[408] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[409] - Integrazione da: Articolo 38 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[410] - Integrazione da: Articolo 38 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[411] - Integrazione da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[412] - Integrazione da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[413] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 38 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[414] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 38 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[415] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 49 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[416] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 49 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[417] - Integrazione da: Articolo 49 Comma 3 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[418] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 49 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[419] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 49 Comma 4 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[420] - Integrazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[421] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[422] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[423] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[424] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[425] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[426] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 40 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[427] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[428] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 40 Comma 3 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[429] - Integrazione da: Articolo 40 Comma 4 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[430] - Integrazione da: Articolo 50 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[431] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[432] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 40 Comma 5 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[433] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[434] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 40 Comma 6 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[435] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[436] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[437] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 52 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[438] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 52 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[439] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 53 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[440] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 53 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[441] - Integrazione da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[442] - Integrazione da: Articolo 41 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[443] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 54 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[444] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 54 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[445] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 55 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[446] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[447] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[448] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 55 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[449] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 56 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[450] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 56 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[451] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 56 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[452] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 56 Comma 2 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[453] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 57 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[454] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 57 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[455] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 58 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[456] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 58 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[457] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 59 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[458] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 59 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[459] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 17 gennaio 2017, n. 1.

[460] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 60 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[461] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 60 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[462] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 29 dicembre 2014, n. 29.

[463] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 29 dicembre 2014, n. 29.

[464] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 29 dicembre 2014, n. 29.

[465] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 29 dicembre 2014, n. 29.

[466] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 17 gennaio 2017, n. 1.

[467] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[468] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[469] - Integrazione da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[470] - Integrazione da: Articolo 61 Comma 1 legge Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15.

[471] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[472] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[473] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 43 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[474] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 43 Comma 2 legge Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15.

[475] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 6.

Note della redazione

(1) - 

Per le disposizioni transiorie e per l'efficacia della presente legge ved articolo 45 della lr. 15/2021

(4) - 

Per la proroga dei termini di scadenza delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica di cui al presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L.R. 23 marzo 2022, n. 5.

(2) - 

Alinea mod. dall'art.47, comma 6 della lr 5 ottore 2012, n. 15

(3) - 

Alinea mod. dall'art.48, comma 2 della lr 5 ottore 2012, n. 15