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Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 23 Gennaio 1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 9 del 23 Gennaio 1986
Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1984.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 27/01/1986


Art. 1

1. E'approvato il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione " Umbria" per l'esercizio finanziario 1984, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DEL CONTO FINANZIARIO 1984.

Art. 2

1. Le entrate di competenza (tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comune, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell'esercizio finanziario 1984, ammontano a complessive L. 1.826.994.088.661 di cui: riscosse L. 1.366.179.653.830 rimaste da riscuotere L. 460.814.434.831

Art. 3

1. Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell'esercizio finanziario 1984, ammontano a complessive L. 1.885.143.900.015 di cui: pagate L. 1.650.856.021.833 rimaste da pagare L. 234.287.878.182

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1984

Art. 4

1. I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate: L. 460.814.434.831

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate: L. 234.287.878.182

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 1983 E PRECEDENTI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

Art. 5

1. La gestione, durante l'anno 1984, dei residui attivi degli esercizi 1983 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 
consistenza al 1º gennaio 1984 L. 442.475.909.155
 
accertamento nel 1984 di maggiori residui attivi L. 743.676 di cui:
 
riscossi durante l'anno 1984 L. 406.137.107.915
 
eliminati per insussistenza L. 248.141.859
 
rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1984 L. 36.091.403.057

Art. 6

1. La gestione, durante l'anno 1984, dei residui passivi degli esercizi 1983 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali: consistenza al 1º gennaio 1984 L. 231.395.679.471 di cui:
 
pagati durante l'anno 1984 L. 148.613.034.231
 
eliminati per insussistenza o prescrizione L. 24.948.857.526
 
eliminati per perenzione L. 9.486.278.580
 
rimasti da pagare al 31 dicembre 1984 L. 48.347.509.134

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 7

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984 è stato determinato nell'importo di lire 905.688.882 come evidenziato dai seguenti dati:
 
- Deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio 1984 L. 23.350.043.601
 
- Residui attivi: L. 496.905.837.888 della competenza dell'esercizio 1984 L. 460.814.434.831 degli esercizi 1983 e precedenti L. 36.091.403.057
 
Totale L. 473.555.794.287
 
- Residui passivi: L. 282.635.387.316 della competenza dell'esercizio 1984 L. 234.287.878.182 degli esercizi 1983 e precedenti L. 48.347.509.134
 
- Saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984 L. 190.920.406.971
 
- Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 1985 a norma dell'art. 53 della LR 3 maggio 1978, n. 23, modificata con LR 19 luglio 1979, n. 35 in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata L. 180.336.815.732
 
- Quote di fondi globali dell'anno 1984 da utilizzare nell'esercizio 1985 ai sensi dell'art. 26 della LR 3 maggio 1978, n. 23 L. 11.489.280.121 Totale L. 191.826.095.853
 
DISAVANZO FINANZIARIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1984 L. 905.688.882

CONTO DI TESORERIA

Art. 8

1. Il conto reso dal tesoriere per l'esercizio finanziario 1984, approvato dalla Giunta regionale con atto n. 4379 del 9 luglio 1985, vistato dalla Commissione di controllo nella seduta del 23 luglio 1985 con decisione n. 4176, presenta i seguenti dati finali:
 
FONDO DI CASSA AL 1º GENNAIO 1984 L. 3.802.250.718
 
Riscossioni: L. 1.772.316.761.745
 
in c/ competenza L. 1.366.179.653.830
 
in c/ residui attivi L. 406.137.107.915
 
Totale L. 1.776.119.012.463
 
Pagamenti: L. 1.799.469.056.064
 
in c/ competenza L. 1.650.856.021.833
 
in c/ residui passivi L. 148.613.034.231
 
DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1984 L. 23.350.043601

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Art. 9

1. E'approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1984, allegato alla presente legge di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
 
PARTE PRIMA - ATTIVITA'
 
Attività finanziarie L. 473.555.794.287
 
Attività disponibili L. 5.874.000.000
 
Attività non disponibili L. 21.334.497.203
 
Totale attività L. 500.764.291.490
 
PARTE SECONDA - PASSIVITA'
 
Passività finanziarie L. 282.635.387.316
 
Passività consolidate L. 57.454.137.358
 
Passività diverse L. 4.296.578.199
 
Totale passività L. 344.386.102.873
 
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1984 L. 156.378.188.617
 
Totale a pareggio L. 500.764.291.490

CONTI CONSUNTIVI DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

Art. 10

1. Sono approvati i conti consuntivi dell'anno 1984, di cui agli allegati prospetti riassuntivi, dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione:

1) Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali (CRURES), istituto con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2 (Appendice n. 1) ;

2) Centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 giugno 1975, n. 38 (Appendice n. 2) ;

3) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 3) ;

4) Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU), istituito con DPR 14 febbraio 1966, n. 253 , trasferito alla Regione "Umbria" ai sensi dell' art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e ristrutturato con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 (Appendice n. 4) ;

5) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (IERP) della Provincia di Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5) ;

6) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (IERP) della Provincia di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 6) .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.