ARTICOLO UNICO
1.
Al fine di consentire la contemporaneità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Perugia, dei Consigli di facoltà e corsi di laurea, nonchè del Consiglio di amministrazione dell'ERSU, per ciò che attiene alle rappresentanze degli studenti di cui alla
lett. e), primo comma, dell'art. 6, della legge regionale 1º settembre 1981, n. 66
, è prorogata di un anno la durata del mandato di cui all'
art. 18, del Regolamento regionale 9 luglio 1982, n. 2
, limitatamente alla rappresentanza degli studenti di cui al precedente comma in seno al Consiglio di amministrazione dell'ERSU.
2.
Per i rinnovi successivi del Consiglio di amministrazione dell'ERSU le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgeranno con periodicità biennale, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Perugia e dei Consigli di facoltà e/ o corsi di laurea.
3.
Sono abrogate le disposizioni contenute negli artt.6 e 17 della sopra richiamata
legge regionale n. 66/ 1981
, nonchè dell'
art. 18 del Regolamento regionale 9 luglio 1982, n. 2
, in contrasto con la presente normativa.