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Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 1


LEGGE REGIONALE n.1 del 9 Gennaio 1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 1 del 9 Gennaio 1986
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1986.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 15/01/1986


ARTICOLO UNICO

1. Ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , sono autorizzati, per il primo trimestre 1986, l'accertamento e la riscossione delle entrate nonchè l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del progetto di bilancio per l'anno 1986 presentato al Consiglio, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto.

2. Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi nonchè di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma .

3. Ai fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì , ai pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1984 e precedenti.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.