Legge regionale 2 aprile 1986, n. 13
LEGGE REGIONALE n.13 del
2 Aprile 1986
(1)
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
n.
13
del
2 Aprile 1986
(1)
Attribuzione al personale dell'ESAU dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione. Iscrizione del personale dell'Ente medesimo alla CPDEL e all'INADEL ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
26 del
09/04/1986
ARTICOLO 1
Stato giuridico e trattamento economico del personale dell'ESAU.
1.
Al personale dell'Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale della Regione in base alle leggi regionali in materia.
ARTICOLO 2
Trattamento di previdenza e quiescenza
1.
Il personale dell'Ente per lo sviluppo agricolo per l'Umbria è iscritto ai fini dell'indennità premio di servizio all'INADEL ed ai fini del trattamento di quiescenza alla CPDEL, fatta salva - per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - la facoltà di optare per il mantenimento della precedente iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
2.
L'opzione deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
Fondi integrativi.
1.
Al personale che nei termini indicati nel
secondo comma dell'art. 2
eserciterà il diritto di opzione, continueranno ad applicarsi tutti gli Istituti relativi al trattamento di previdenza e quiescenza vigenti all'ESAU alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note della redazione
(1) -
Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. mm)