ARTICOLO 1
Stato di previsione dell'entrata.
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 1986, annesso alla presente legge (Tabella A), é approvato in lire 2.103.054.721.398 in termini di competenza e in lire 2.269.564.198.857 in termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1986 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.
ARTICOLO 2
Stato di previsione della spesa.
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 1986 annesso alla presente legge (Tabella B), é approvato in lire 2.103.054.721.398 in termini di competenza ed in lire 2.269.564.198.857 in termini di cassa.
2.
E'autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1986 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.
3.
E'altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1986 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al
primo comma
.
ARTICOLO 3
Quadro generale riassuntivo.
1.
E'approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1986 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 4
Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata.
1.
L'avanzo finanziario di lire 141.156.335.966 iscritto al cap. 3 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1985 è destinato agli interventi indicati nella Tabella N) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 5
Autorizzazione di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale.
1.
A norma dell'
art. 5
, secondo e quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1986 - per attività od interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di bilancio sono stabiliti nella misura indicata nella Tabella I) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 6
Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali.
1.
Limitatamente all'anno finanziario 1986 sono autorizzate le spese di cui alla allegata Tabella L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.
ARTICOLO 7
Rettifica allocazione stanziamenti per l'Ufficio del Difensore civico.
1.
Lo stanziamento di spesa per l'ufficio del Difensore civico di cui alla
legge regionale 22 agosto 1979, n. 48
, è spostato dal cap. 115 della rubrica " Consiglio regionale" al cap. 630 di nuova istituzione nella rubrica 4 " Servizi generali".
ARTICOLO 8
Finanziamento spesa per la retribuzione di personale immesso nei ruoli delle AACST e delle Comunità montane.
1.
Gli stanziamenti iscritti ai capp. 5300 e 4170 dello stato di previsione della spesa sono comprensivi del finanziamento regionale degli oneri per la retribuzione dei giovani di cui alla
legge 1º giugno 1977, n. 285
immessi nei ruoli delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle Comunità montane.
2.
In sede di riparto degli stanziamenti suddetti la Giunta regionale assegnerà la quota dovuta per il titolo di cui al precedente comma, sulla base della spesa effettiva per la retribuzione del personale dei giovani, gravante nel 1986 sui bilanci degli Enti interessati.
ARTICOLO 9
Destinazione di una ulteriore quota degli stanziamenti recati dalla
legge 29 maggio 1982, n. 308
-
Art. 12
per progetto di rilevante interesse regionale.
1.
E'autorizzata l'ulteriore spesa di lire 210.000.000 in conto capitale e il limite d'impegno di lire 14.086.000 per contributi in conto interesse per il completamento attuativo (secondo stralcio) del progetto " Agritermia del Bastardo", con finanziamento a carico dei fondi assegnati alla Regione dell'Umbria ai sensi dell'
art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308
e iscritti nei capitoli 8155 e 8160 del bilancio regionale.
ARTICOLO 10
Interventi ex
art. 6
- LR 30 aprile 1985, n. 40.
1.
La somma di lire 260.000.000 proveniente da economia accertata sullo stanziamento iscritto al cap. 9291 del bilancio 1985 per gli interventi di cui all'
art. 5, primo comma, lett. b) della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40
, è reiscritta sul cap. 9263 del bilancio 1986 con destinazione all'Amministrazione della Provincia di Perugia per gli interventi di cui all'art. 6 della stessa legge.
ARTICOLO 11
Destinazione della quota 1986 dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
1.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1986 sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente Ã? destinata agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 12
Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'
art. 28, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli o in diminuzione, al bilancio 1986 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 1986, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3930 dell'entrata e 9900 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sul conto corrente infruttifero intestato " Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3.
La Giunta regionale è , altresì , autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
ARTICOLO 13
Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'
art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tabella B) della spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nel precedente comma, nonchè per il pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'
art. 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
ARTICOLO 14
Fondo di riserva per le spese impreviste.
1.
In osservanza dell'
art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.
ARTICOLO 15
Fondo di riserva di cassa.
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'
art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, Ã? stabilito per l'anno 1986 in lire 39.967.588.522 (cap. 6140).
2.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
ARTICOLO 16
Autorizzazione alla stipulazione di mutui.
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1986 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di casa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 26.861.200.000 per una durata massima di anni venti a decorrere dal 1987 ed entro il limite annuo di spesa di lire 5.557.000.000 per oneri di ammortamento.
2.
All'onere relativo all'anno 1987 si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1986/ 1988.
3.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella Q) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 17
Apertura di credito a favore dei funzionari delegati.
1.
Per l'anno 1986 sono autorizzate a norma dell'art. 49, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella Tabella P) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 18
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.
1.
In relazione al disposto dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunga regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1986 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di lire 3.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dalla emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
ARTICOLO 19
Approvazione del bilancio pluriennale 1986/1988.
1.
E'approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1986/ 1988, secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.
2.
I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1986 - diretti al finanziamento di più programmi e/ o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1986/ 1988 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/ o progetti.
3.
Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.
ARTICOLO 21
Avanzi di amministrazione conseguiti da enti dipendenti dalla Regione.
1.
Con effetto dall'esercizio 1985 gli avanzi di amministrazione conseguiti da enti dipendenti dalla Regione sono da questi obbligatoriamente applicati al bilancio ed il loro importo è destinato alla riduzione del contributo regionale nelle spese di funzionamento.
ARTICOLO 22
Rettifica norma finanziaria LR 22 gennaio 1986, n. 6.
1.
I primi tre commi dell'
art. 15 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6
- recanti norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura nella regionale dell'Umbria - sono sostituiti dai seguenti:
"
1. Per le finalità della presente legge connesse:
a) al pagamento di compensi ai membri della Consulta, ai sensi dell'ultimo comma di cui all'art. 21;
b) alla concessione di contributi di cui al precedente art. 3, sono rispettivamente autorizzate, per l'esercizio finanziario 1986, le seguenti spese:
1) lire 2.000.000 in termini di competenza e cassa con iscrizione al cap. 3651( tit. 1º - sez. 10 - rubrica 42 - cat. 04) - di nuova istituzione denominato: "Compensi ai componenti la Consulta apistica regionale" (codice SIR 2114221010);
2) lire 48.000.000 in termini di competenza e cassa con iscrizione al cap. 7671( tit. 2º - sez. 10 - rubrica 42 - cat. 05) di nuova istituzione denoninato: "Contributo in conto capitale, sulla spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di programmi per l'incremento dell'apicoltura in Umbria" (codice SIR 2124331010).
2. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 50.000.000, si fa fronte - ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con quota del fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1985 ed appositamente integrato con la
legge regionale 26 aprile 1985, n. 29
.
3. La Giunta regionale è autorizzata - in applicazione dell'
art. 28 - secondo comma - della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.
"
ARTICOLO 24
Bilanci di enti dipendenti dalla Regione.
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificato con l'articolo unico della
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
e con l'
art. 19 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5
, sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
1. - Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia, di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice n. 2);
2. - Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice n. 3);
3. - Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con
legge regionale 29 aprile 1974, n. 31
, modificata con
legge regionale 12 agosto 1982, n. 41
(Appendice n. 4);
4. - Centro studi giuridici e politici, istituito con LR 26 maggio 1975, n. 38, modificata dalla LR 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 5);
5. - Ente di sviluppo agricolo in Umbria,
legge regionale 20 maggio 1984, n. 5
(Appendice n. 6).