ARTICOLO 1
1.
Per la promozione, la diffusione, il coordinamento, la programmazione e la produzione di iniziative e manifestazioni culturali nei settori del teatro, della musica, della cinematografia e degli audiovisivi, in armonia con gli indirizzi e per il conseguimento degli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, la Regione aderisce e si avvale dell' Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale( AUDAC) già riconosciuta ai sensi dell'
art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7
così come modificata con l'
art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26
.
ARTICOLO 2
1.
Per il fine di cui all' articolo precedente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzata ad aderire alla Associazione di cui all'
art. 1
, a condizione che l' Associazione operi:
a)
mediante attività di assistenza artistica, tecnica, organizzativa ed amministrativa agli Enti locali e loro Associazioni e ad Enti, Istituti ed Associazioni pubbliche e private;
b)
mediante l' organizzazione del decentramento anche attraverso i circuiti;
c)
mediante la predisposizione, la ricerca e la produzione nei settori di competenza;
d)
mediante programmi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori artistici, culturali e tecnici.
2.
L' adesione all' Associazione è inoltre condizionata alla previsione che nell' Assemblea almeno la metà dei componenti sia designata dalla Regione.
3.
Il Consiglio regionale procede alla designazione dei rappresentanti della Regione, con voto limitato a due terzi.
ARTICOLO 3
1.
La Regione nell' ambito delle finalità di cui all'
art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
e per le finalità di cui all'
art. 1
della presente legge, per concorrere al funzionamento dell' Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale, eroga un contributo ordinario annuale comprensivo della quota associativa.
2.
Il contributo è attribuito dalla Giunta regionale con apposita delibera sulla base della verifica della coerenza del programma annuale di attività presentato dall' AUDAC con gli obiettivi del Piano delle attività culturali di cui alla LR 20 gennaio 1981, n. 7, previo parere del Consiglio regionale.
ARTICOLO 4
1.
Per le finalità di cui al precedente
art. 3
sono disposti, per l' anno 1987, lo stanziamento di lire 500.000.000 e, per gli anni dal 1988 in poi, lo stanziamento annuo di lire 250.000.000 da iscrivere al cap. 1008, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato " Contributo annuo della Regione per il funzionamento dell' Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale ( AUDAC)".
2.
All' onere relativo all' anno 1987 si fa fronte con le apposite disponibilità dei fondi globali iscritti nel cap. 6120 dei bilanci 1986 e 1987. (Elenco n. 2 allegato a detti bilanci, n. d' ordine 3).
3.
La disponibilità relativa all' anno 1986 è iscritta nella competenza del bilancio 1987 in attuazione dell'art. 26, quarto e quinto comma , della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
4.
Per gli anni 1988 e successivi l' entità dello stanziamento potrà essere variata con la legge di bilancio, nei limiti della previsione di spesa recata dal bilancio pluriennale della Regione al programma operativo 6.12.2.08.
5.
La Giunta regionale - a norma dell' art. 28, secondo comma, della richiamata legge regionale di contabilità - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dell' esercizio 1987.