1. Gli Enti locali individuati all' art. 1 della legge regionale 14 aprile 1982, n. 21 che non abbiano affidato alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori per la realizzazione del programma di cui all' art. 2 della predetta legge regionale 14 aprile 1982, n. 21 , sono dichiarati decaduti dai benefici concessi.
2. Le somme a tal uopo resesi disponibili sono destinate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, agli interventi previsti dalla legge regionale 1 settembre 1981, n.66 .