Art. 1
1.
L'
art. 1, comma 1
, e l' articolo 20 dello statuto della Comunità montana dell' Amerino "Croce di Serra " - approvato con
legge regionale n. 18 dell' 11 marzo 1984
, sono così modificati:
a)
Art. 1
"
1. Tra i comuni di Alviano, Amelia, Avigliano Umbro, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio i cui territori classificati "montani" in applicazione degli articoli 1, 14, 15 della
legge 15 luglio 1952, n. 991
e dell' articolo unico della
legge 30 luglio 1957, n. 657
, ricadenti nella zona omogenea "G" , delimitata con l'
articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
, modificata dalla
legge regionale 30 marzo 1976, n. 17
e dalla
legge regionale 1° aprile 1985, n. 12
; ai sensi dell'
articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, è costituita la comunità montana dell' Amerino "Croce di Serra" , ente di diritto pubblico a norma dell' art. 4 della citata legge n. 1102
".
b)
Art. 20: "
1. Il personale della comunità montana è ordinata in un ruolo unico secondo le norme di regolamento organico. 2. Al personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti degli enti locali. 3. La Comunità può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e dagli enti locali
."