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Legge regionale 2 giugno 1987, n. 31


LEGGE REGIONALE n.31 del 2 Giugno 1987 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 31 del 2 Giugno 1987 (1)
Comunità montana dell'Amerino "Croce di Serra" - Guardea. Modificazione degli articoli 1 e 20 dello statuto.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 41 del 05/06/1987


Art. 1

1. L' art. 1, comma 1 , e l' articolo 20 dello statuto della Comunità montana dell' Amerino "Croce di Serra " - approvato con legge regionale n. 18 dell' 11 marzo 1984 , sono così modificati:

a) Art. 1 " 1. Tra i comuni di Alviano, Amelia, Avigliano Umbro, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio i cui territori classificati "montani" in applicazione degli articoli 1, 14, 15 della legge 15 luglio 1952, n. 991 e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 , ricadenti nella zona omogenea "G" , delimitata con l' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , modificata dalla legge regionale 30 marzo 1976, n. 17 e dalla legge regionale 1° aprile 1985, n. 12 ; ai sensi dell' articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , è costituita la comunità montana dell' Amerino "Croce di Serra" , ente di diritto pubblico a norma dell' art. 4 della citata legge n. 1102 ".

b) Art. 20: " 1. Il personale della comunità montana è ordinata in un ruolo unico secondo le norme di regolamento organico. 2. Al personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti degli enti locali. 3. La Comunità può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e dagli enti locali ."


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. z). Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett. bb), L.R. 24 settembre 2003, n. 18