ARTICOLO 1
1.
Tra i Comuni di Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto e Trevi, i cui territori classificati montani in applicazione degli artt. 1- 14- 15 della
legge 25 luglio 1952, n. 991
, dell'articolo unico della
legge 30 luglio 1957, n. 657
e dell'art. 1 della legge regionale 1o aprile 1985, n. 12, ricadono nella zona omogenea "E", delimitata dall'art. 6 della LR 1o aprile 1985, n. 12. ai sensi dell'
art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, è costituita la Comunità montana dei Monti Martani e del Serano, Ente di diritto pubblico, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102. La Comunità ha sede in Speleto.
ARTICOLO 2
1.
La Comunità montana è regolata dalla
legge 3 dicembre 1971, n. 1102
e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla lr 6 settembre 1972, n. 23, nonchè dalla legge regionale 1o aprile 1985, n. 12 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonchè dalle norme del presente statuto o di sue modifiche ed integrazioni regolarmente approvate .
ARTICOLO 8
1.
Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei suoi componenti in carica. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza, salvo quanto previsto per la elezione del presidente, del vice presidente e per l'approvazione dello statuto, integrazioni e modifiche dello stesso. Le deliberazioni di cui al comma precedente, nonchè quelle concernenti l'elezione della Giunta, l'approvazione del bilancio, e sue variazioni, sono validamente adottata allorchè sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
ARTICOLO 12
1.
La Giunta della Comunità è costituita: a) dal presidente e da un vice presidente eletti dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti; b) da sette membri eletti dal Consiglio con voto limitato per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare .
ARTICOLO 23
[rubrica]
1.
I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell'albo della Comunità e nell'albo pretorio del Comune sede della Comunità per quindici giorni consecutivi. Debbono inoltre essere inviate alla competente sezione del Comitato regionale di controllo ai sensi della
legge regionale 31 luglio 1981, n. 48
e successive modifiche. La Comunità montana stabilirà ogni opportuna intesa affinchè ogni Comune e gli altri Enti operanti nel territorio che fanno parte del Consiglio tecnico consultivo di cui all'art. 21 inviino in visione alla Comunità stessa copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e dell'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità .
ARTICOLO 27
1.
Al presidente e al vice presidente viene corrisposta l'indennità di carica in misura non superiore alla indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni legislative in materia per il sindaco e il vice sindaco di un Comune con popolazione pari a quella della Comunità montana. Ai consiglieri della Comunità montana, salvo quanto disposto dall'
art. 14, comma terzo, della legge 27 dicembre 1985, n. 816
, è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella misura di L. 25.000. Al presidente e ai componenti gli organi della Comunità, formalmente e specificatamente delegati dal presidente, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambiente territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonchè l'indennità di missione alle condizioni previste dall' articolo 1, primo comma , dall'art. 3 primo e secondo comma, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836
e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata. E'fatto salvo quanto stabilito dalla
legge 27 dicembre 1985, n. 816
e dall'
art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93
e sue eventuali successive modifiche .