ARTICOLO 1
1.
L'
art. 2 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 38
è modificato nel modo seguente: il primo comma, lett.b) è così sostituito: "
- contributi in annualità costanti per un massimo di 20 anni, fino al 100 per cento dell'ammontare complessivo dell'interesse risultante dal piano di ammortamento diviso per gli anni di durata dell'ammortamento stesso, sui mutui contratti per la costruzione e l'ampliamento di scuole materne o l'acquisizione di immobili, ivi compresa la loro ristrutturazione, da destinare al predetto servizio scolastico.
"
- Il terzo comma, lettere a) e b) è così sostituito:
"
la spesa massima ammissibile al contributo regionale in annualità costanti è :
a) per le nuove costruzioni di lire 220.000.000 per le scuole materne monosezionali, di lire 370.000.000 per le scuole bisezionali con incremento di lire 120.000.000 per ogni ulteriore successiva sezione;
b) per gli interventi di ampliamento, di lire 150.000.000 per le opere che comportino la realizzazione di una sola sezione integrativa, con incremento di lire 120.000.000 per ogni ulteriore successiva sezione
".
ARTICOLO 3
1.
Il
secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 38
è sostituito dai seguenti commi:
"
2. L'erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata al 31 dicembre di ciascun anno direttamente al Comune interessato, il quale deve comunicare alla Giunta regionale la data di ultimazione dei lavori e presentare alla stessa Giunta, entro 12 mesi a decorrere dalla suddetta data, gli atti di contabilità finale e di collaudo.
2/ bis - La Giunta regionale, sulla base delle spese effettivamente sostenute, determina la rata annuale definitiva di mutuo e provvede ad effettuare gli eventuali relativi conguagli.
2/ ter - Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al precedente comma del presente articolo comporta la sospensione nella erogazione dei ratei annui di ammortamento del mutuo
".
ARTICOLO 4
1.
Le nuove domande di ammissione al contributo in conto interessi vanno presentate alla Giunta regionale, Ufficio per l'istruzione e il diritto allo studio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le procedure già previste all'
art. 3 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 38
.
ARTICOLO 5
1.
All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con la quota non utilizzata del limite di impegno di cui al cap. 6647 autorizzato dalla
legge regionale 1º luglio 1981, n. 38
.