ARTICOLO 1
Finalità
1.
Con la presente legge la Regione dell'Umbria, in attuazione della
legge 17 maggio 1983, n. 217
, riordina le Aziende di promozione turistica che operano nel territorio regionale.
ARTICOLO 2
Compiti
1.
Le Aziende di promozione turistica dell'Umbria sono Enti tecnico - operativi, strumentali della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, muniti di autonomia amministrativa e di gestione e svolgono attività di informazione, accoglienza e promozione turistica delle località ricomprese nell'ambito turisticamente rilevante di propria competenza territoriale.
2.
In particolare, ciascuna azienda provvede:
a)
a promuovere ed attuare iniziative di promozione turistica all'interno del territorio nazionale sulla base del piano regionale di promozione turistica e con il coordinamento dei competenti uffici della Regione; partecipa, inoltre, su richiesta della Giunta regionale, alle azioni promozionali turistiche che la Regione attua all'estero in relazione a specificità dell'ambito territoriale di competenza;
b)
istituire, previo nulla - osta della Giunta regionale, uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati " IAT" aventi sede nelle località che, in presenza di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, registrino paarticolare flusso turistico e peculiarità storico - artistiche - monumentali e paesaggistiche che ne giustifichino la istituzione;
c)
collaborare con gli enti locali e le associazioni interessate per una programmata attuazione di manifestazioni ed altre iniziative di prevalente interesse turistico;
d)
a realizzare iniziative per propagandare le singole località anche attraverso l'utilizzazione di mezzi editoriali ed audiovisivi;
e)
a sostenere lo sviluppo dei convegni e dei congressi;
f)
a promuovere iniziative per il potenziamento ed il miglioramento delle strutture ricettive e dei servizi turistici;
g)
a proporre iniziative per la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici pubblici e privati;
h)
ad attuare l'attività d'istituto in collegamento con gli enti locali, le associazioni e gli altri organismi interessati al movimento turistico, ed, in particolare, con le altre Aziende di promozione turistica, quando le iniziative si riferiscano ad aspetti intercomprensoriali.
3.
Le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture ricettive sono esercitate direttamente dalla Giunta regionale che può avvalersi delle Aziende di promozione turistica.
ARTICOLO 3
Organi dell'Azienda
1.
Sono organi dell'Azienda:
a)
il Presidente;
b)
il Consiglio di amministrazione;
c)
il Comitato esecutivo;
d)
il Collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 4
Del presidente
1.
Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2.
Ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio e dal Comitato stesso.
3.
Il presidente delega un consigliere che in caso di assenza od impedimento lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.
ARTICOLO 5
Composizione del Consiglio di amministrazione
1.
Il Consiglio di amministrazione, per ciascuna Azienda, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a)
dai sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di competenza o da consiglieri comunali da loro delegati;
b)
da due rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti designati dai rispettivi consigli comunali con voto limitato a 1 (uno) e da quattro rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, designati dai rispettivi Consigli comunali con voto limitato a 3 (tre);
c)
dal Presidente dell'Amministrazione provinciale nel cui ambito territoriale è compresa l'Azienda o da un consigliere provinciale dallo stesso delegato e da due rappresentanti della stessa Amministrazione designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a 1 (uno);
d)
da tre membri rappresentanti dei lavoratori, appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico, scelti dal Consiglio regionale con voto limitato a 2 (due) su nomi indicati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e)
da due membri rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle seguenti categorie economiche interessate al movimento turistico: titolari o gestori di strutture ricettive, titolari o gestori di aziende della ristorazione, titolari o direttori tecnici di agenzie di viaggio, scelti dal Consiglio regionale con voto limitato a 1 (uno) su nomi indicati dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f)
da due membri rappresentanti degli artigiani, scelti dal Consiglio regionale con voto limitato a 1 (uno) su nomi indicati dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g)
da due membri rappresentanti le associazioni democratiche per il tempo libero, scelti dal Consiglio regionale con voto limitato a 1 (uno) su nomi indicati dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h)
da un membro designato dalle Associazioni turistiche Pro - loco operanti nel territorio dell'Azienda;
i)
da un membro rappresentante del movimento cooperativo, scelto dal Consiglio regionale su nomi indicati dalle Associazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
l)
da un membro designato dal Touring club italiano.
ARTICOLO 6
Attribuzioni e durata in carica del Consiglio di amministrazione
1.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Presidente, nonchè il Comitato esecutivo secondo le modalità di cui al successivo
art. 8
, e delibera:
a)
i programmi di attività ;
b)
i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, da redigere sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, nonchè le variazioni ai bilanci preventivi;
c)
i provvedimenti concernenti il personale, in esecuzione delle vigenti disposizioni legislative in materia e regolamentari e quelli relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi dell'Azienda;
d)
gli acquisti, le alienazioni, le locazioni di beni immobili e la contrazione di mutui;
e)
le liti attive e passive.
2.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni e, in ogni caso, decade in occasione del rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza di ciascuna Azienda. Tale organo resta, comunque, in carica sino alla sua sostituzione con decreto del Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 7
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario e ogni qualvolta debba deliberare sulle materie di cui al precedente
art. 6
.
2.
Il presidente convoca inoltre il Consiglio di amministrazione entro 10 giorni dal momento in cui gli pervenga richiesta in tal senso da parte di almeno un quinto dei membri del Consiglio.
3.
Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 8
Composizione del Comitato esecutivo, sua elezione e durata in carica
1.
Il Comitato esecutivo è composto dal presidente del Consiglio di amministrazione, membro di diritto, che lo presiede e da sei componenti del Consiglio di amministrazione, eletti dal Consiglio stesso nel proprio seno con voto limitato a 4 (quattro).
2.
Il Comitato esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e decade con esso.
ARTICOLO 9
Attribuzioni del Comitato esecutivo
1.
Il Comitato esecutivo:
a)
predispone annualmente il programma di attività , il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, sui quali spetta, comunque, deliberare al Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente
art. 6
;
b)
emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal Consiglio e adotta deliberazioni di spesa entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, approvato dall'organo di controllo;
c)
esercita tutte le attività di ordinaria amministrazione e delibera su quant'altro ad esso è demandato dal Consiglio di amministrazione;
d)
adotta, in caso di motivata urgenza, i provvedimenti in materia contrattuale e patrimoniale e quelli relativi alle liti attive e passive, nonchè alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima riunione.
ARTICOLO 10
Funzionamento
1.
Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei componenti.
2.
Le sedute del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 11
Del Collegio dei revisori
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a)
il presidente, eletto dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti della Provincia di competenza;
b)
due membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
2.
I revisori durano in carica 5 anni e, comunque, vi restano sino alla loro sostituzione con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3.
Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4.
I componenti il Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
5.
Il Collegio dei revisori trimestralmente provvede:
- al riscontro degli atti di gestione;
- all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- a verifiche di cassa.
6.
Provvede, inoltre, ad esaminare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Giunta regionale a corredo di detti documenti contabili.
7.
I revisori, anche individualmente, possono, in qualsiasi momento, procedere ad ispezioni e controlli.
8.
In caso di accertate irregolarità , il Collegio è tenuto a trasmettere apposita relazione alla Giunta regionale.
ARTICOLO 12
Entrate
1.
Costituiscono entrate dell'Azienda:
a)
i redditi, i proventi patrimoniali e gli avanzi eventuali di gestione;
b)
i contributi della Regione ed i proventi di cui al successivo
art. 18
;
c)
i contributi degli Enti locali e di altri Enti pubblici, nonchè di Associazioni private;
d)
altre entrate eventuali.
ARTICOLO 13
Esercizio finanziario
1.
L'esercizio finanziario dell'Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2.
Entro il 31 ottobre di ciascun esercizio l'Azienda sottopone all'approvazione della Giunta regionale il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato dal programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.
3.
La Giunta regionale sulla base del programma di attività e del relativo bilancio preventivo, nonchè delle risultanze del conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello in corso, dispone annualmente, l'assegnazione del contributo di attività.
4.
Entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda sottopone all'approvazione della Giunta regionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazione del Consiglio e del Collegio dei revisori.
ARTICOLO 14
Controlli e decadenza degli incarichi
1.
Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:
a)
i programmi di attività ;
b)
i bilanci preventivi e relative variazioni;
c)
i conti consuntivi;
d)
i provvedimenti concernenti il personale emanati in esecuzione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e quelli relativi alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi dell'Azienda;
e)
gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili e la contrazione di mutui;
f)
le liti attive e passive.
2.
La Giunta regionale può procedere:
a)
allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda ed alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità od inadempienze, tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda; la ricostituzione del Consiglio va effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabili per una sola volta;
b)
alla nomina di un commissario ad acta:
1)
nel caso del mancato rispetto dei termini di cui al secondo e al
quarto comma dell'art. 13
della presente legge;
2)
nel caso in cui il Collegio dei revisori dei conti non provveda agli adempimenti di cui al
comma sesto dell'art. 11
.
3.
Per la decadenza dagli incarichi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 27 ottobre 1981, n. 71
, modificata con
legge regionale 30 maggio 1983, n. 16
.
ARTICOLO 15
Indennità e rimborsi agli amministratori
1.
Ai presidenti delle Aziende di promozione turistica è corrisposta una indennità mensile di L. 600.000, al lordo delle ritenute di legge, analoga a quella indicata al secondo punto della tabella A allegata alla
legge 27 dicembre 1985, n. 816
.
2.
Ai componenti i Consigli di amministrazione ed i Comitati esecutivi delle Aziende di promozione turistica è corrisposta una indennità di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, e per non più di una seduta al giorno, di L. 25.000, al lordo delle ritenute di legge.
3.
Ai presidenti ed ai componenti i Consigli di amministrazione che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni rispettivamente esercitate, ovvero accedano presso la sede della medesima Azienda di promozione turistica quanto residenti in altre sedi, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè l'indennità di missione alle condizioni previste dall'
art. 1, primo comma
, e dall'
art. 3
, primo e
secondo comma
, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836
e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificate.
4.
Ai presidenti delle Aziende di promozione turistica, ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista al
primo comma
della presente legge, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali del medesimo Ente.
5.
I limiti delle indennità previsti al primo e
secondo comma
del presente articolo seguono gli aggiornamenti di cui all'
art. 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816
.
ARTICOLO 16
Indennità ai componenti il Collegio dei revisori dei conti
1.
Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti è corrisposta una indennità annua, al lordo delle ritenute di legge, rapportata alle risultanze consuntive di ciascuna Azienda:
a)
fino a 800 milioni di entrate accertate
- al presidente del Collegio L. 1.000.000
- agli altri componenti L. 800.000
b)
da 800 milioni a 1.000 milioni
- al presidente del Collegio L. 1.200.000
- agli altri componenti L. 1.000.000
c)
da 1.000 milioni a 1.200 milioni
- al presidente del Collegio L. 1.400.000
- agli altri componenti L. 1.200.000
d)
oltre a 1.200 milioni
- al presidente del Collegio L. 1.600.000
- agli altri componenti L. 1.400.000
2. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti sono, altresì , corrisposte, l'indennità di presenza, nonchè il rimborso spese di viaggio e le indennità di missione di cui al secondo e
terzo comma del precedente art. 15
.
ARTICOLO 17
Regolamento interno
1.
I Consigli di amministrazione delle Aziende di promozione turistica adottano un proprio regolamento interno su uno schema - tipo emanato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 18
Norma finanziaria
1.
La Regione concorre al finanziamento dell'attività delle Aziende di promozione turistica con quote dello stanziamento annuale appositamente iscritto al cap. 5300 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2.
Alle Aziende stesse sono destinate le entrate che affluiranno al bilancio regionale a norma dell'
art. 4
, ultimo comma, della
legge 17 maggio 1983, n. 217
. A tal fine sono istituiti nel bilancio suddetto:
a)
il cap. 2420 nello stato di previsione dell'entrata,denominato " Entrate già riconosciute dalla vigente legislazione alle disciolte Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, da devolvere alle Aziende di promozione turistica ai sensi dell'
art. 4
, ultimo comma, della
legge 17 maggio 1983, n. 217
";
b)
il cap. 5301 nello stato di previsione della spesa denominato " Devoluzione alle Aziende di promozione turistica delle entrate di cui all'
art. 4
, ultimo comma, della
legge 17 maggio 1983, n. 217
".
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare ai predetti capitoli le occorrenti variazioni in concomitanza con gli accertamenti di entrata man mano effettuati.
ARTICOLO 19
Disposizione finale
1.
Per quanto non compatibile con la presente legge sono abrogate le disposizioni di cui alle leggi regionali: 17 gennaio 1974, n.5; 17 agosto 1974, n. 51; 29 novembre 1974, n. 63; 26 maggio 1975, n. 35; 22 febbraio 1977, n. 13; 3 novembre 1978, n. 64; 28 dicembre 1979, n. 69; 28 dicembre 1979, n. 71; 20 febbraio 1984, n. 7 e 11 maggio 1984, n. 28.