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Legge regionale 18 febbraio 1987, n. 13


LEGGE REGIONALE n.13 del 18 Febbraio 1987 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 13 del 18 Febbraio 1987 (1)
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1981, n. 62 . Regolamento interno del Consiglio regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 25/02/1987


Art. 1

1. All' art. 2 della LR 24 agosto 1981, n. 62 (Attribuzioni e compiti dell' Ufficio di Presidenza) dopo il punto 6), aggiungere il seguente punto 7): " 7) decide su richiesta del Presidente, sulla irricevibilità degli atti proposti all' esame del Consiglio ".

Art. 2

1. All' art. 7 (Elezione dei revisori dei conti), aggiungere il seguente comma che diventa comma 4: " Nella prima seduta, il Collegio dei revisori dei conti elegge il presidente ".

Art. 3

1. L' art. 8 (Ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri), è sostituito dal seguente: " 1. Ai sensi degli artt. 25 e 35 dello Statuto, l' Ufficio di presidenza, subito dopo il suo insediamento, esamina d' ufficio se sussistano cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità dei consiglieri eletti e ne riferisce al Consiglio entro 20 giorni. 2. Le deliberazioni sulla ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri sono regolate dalla normativa vigente e sono pubblicate, immediatamente, nel Bollettino Ufficiale della Regione ".

Art. 4

1. All' art. 9 (Assenze dei consiglieri), il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. In caso di assenza non giustificata, al consigliere viene operata una trattenuta del 3 per cento sull' indennità ".

2. Allo stesso articolo è soppresso il comma 4.

Art. 5

1. All' art. 11 (Competenze delle commissioni consiliari), il punto I è così sostituito: " AFFARI ISTITUZIONALI, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE: Piano regionale di sviluppo; sistema informativo regionale per la programmazione( SIRP); bilancio, tributi, finanze e patrimonio; rapporti con lo Stato e con gli Enti locali; circoscrizioni comunali, comprensoriali e provinciali; ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione; controlli ". Al punto II - AFFARI ECONOMICI: dopo la parola " cooperazione ", togliere il punto, mettere una virgola ed aggiungere le seguenti parole: " formazione ed orientamento professionale ". Al punto IV - AFFARI SOCIALI: le parole " istruzione artigiana e professionale " sono sostituite dalle seguenti: " educazione permanente ".

Art. 6

1 All' art. 13 (Composizione delle commissioni), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Esclusi i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, ogni consigliere fa parte di una commissione.
 
2. Ciascuna commissione è composta da 7 consiglieri, nominati dall' Ufficio di presidenza su indicazione dei Gruppi consiliari. Nel caso di mancata indicazione, l' Ufficio di presidenza, decorsi venti giorni dalla richiesta formale, provvede alla nomina delle commissioni
".

Art. 7

1. All' art. 15 (Convocazioni delle commissioni), nel comma 2, dopo le parole " orari diversi ", aggiungere: " e comunque non coincidenti con le sedute del Consiglio regionale " .

Art. 8

1. L' art. 18 (Resoconto delle sedute), è sostituito dal seguente: " Processo verbale delle sedute.
 
1. Di ogni seduta della commissione si redige processo verbale contenente gli atti e le deliberazioni, l' oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato e, qualora richiesta, una breve sintesi dell' intervento.
 
2. Copia del verbale è inviata all' Ufficio di presidenza del Consiglio ed alla commissione cui in sede referente è assegnato l' atto
".

Art. 9

1. All' art. 19 (Lavori delle commissioni) il comma 1 è così sostituito: " 1. Le commissioni debbono trattare con precedenza i progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo di carattere generale per i quali l' Ufficio di presidenza abbia deciso l l'urgenza .

Art. 10

1. All' art. 20 (Termine per i lavori delle commissioni), i commi 2 e 3, sono così sostituiti: " 1. La commissione può chiedere al Presidente del Consiglio proroga del termine. La proroga non può essere concessa per un tempo superiore a due mesi.
 
2. Decorso il termine di cui ai precedenti commi, su richiesta del proponente o della Giunta regionale, gli argomenti sono inclusi nell' ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, dinanzi al quale riferiscono direttamente la Giunta o uno dei consiglieri proponenti
".

Art. 11

1. All' art. 23 (Convocazione del Consiglio regionale), il comma 1 , è così sostituito: " 1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente. L' ordine del giorno è comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali, ai sensi dell' art. 36, secondo comma, dello Statuto ".

Art. 12

1. L' ultimo comma dell' art. 26 (Comunicazioni al Consiglio), è così sostituito: " In caso di richieste di intervento si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell' art. 59 ".

Art. 13

1. All' art. 27 (Verifica del numero legale), il comma 1 è così sostituito: " 1. Nei casi di discussione di proposte di legge, regolamento ed atto amministrativo, nonchè di mozioni, si procede alla verifica del numero legale quando questa sia richiesta anche da un solo consigliere e.

Art. 14

1. All' art. 32 (Processo verbale) il comma 2, è così sostituito: " 2. Di ogni seduta pubblica si provvede, sollecitamente, alla redazione di un resoconto degli interventi sulla base di registrazione meccanica o di equivalente procedimento ".

Art. 15

1. All' art. 35 (Ordine della discussione), togliere in fondo al comma 3 le parole " per non più di dieci minuti ciascuno " ed inserire, avendo messo una virgola dopo la parole " favore"; " salvo quanto previsto all' art. 37, la durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti ".

2. Allo stesso art. 34, aggiungere un comma 4, che così recita: " 4. La durata di ciascun intervento non può eccedere sessanta minuti nella discussione generale del provvedimento all' esame del Consiglio ed i quindici minuti nella discussione dei singoli articoli dei disegni di legge o per l' illustrazione degli emendamenti ".

Art. 16

1. Dopo l' art. 34 (Ordine della discussione), aggiungere il seguente articolo: " Art. 34/ bis (Questione pregiudiziale e sospensiva) 1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, può essere proposta da un singolo consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente, sentito l' Ufficio di presidenza, ha tuttavia facoltà di ammetterla anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l' inizio del dibattito. 2. La questione sospensiva per il rinvio della discussione o della deliberazione può essere proposta da un singolo consigliere prima della votazione finale. 3. In entrambi i casi la discussione può continuare soltanto dopo che il Presidente ha concesso la parola ad un oratore contro e ad uno a favore e la questione sia stata respinta. 4. La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti ".

Art. 17

1. All' art. 35 (Fatto personale), aggiungere il seguente comma: " La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti ".

Art. 18

1. L' art. 38 (Modalità di votazione) è così sostituito: " Votazione. 1. Ai sensi dell' art. 37, dello Statuto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa maggioranza. 2. Ai fini della validità delle deliberazioni sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole, contrario o di astensione, ovvero coloro i quali, pur restando in aula, non esprimono voto. 3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico o per alzata di mano. 4. Si procede a votazione per appello nominale nei casi previsti dallo Statuto o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. 5. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare. 6. Sulle questioni riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto, deponendo nell' urna apposita scheda ".

Art. 19

1. All' art. 40 (Risultato delle votazioni), dopo il comma 1 , è aggiunto il seguente comma: " E' facoltà di ogni consigliere regionale chiedere la verifica della votazione che viene fatta, per controprova, con i consiglieri regionali già presenti alla votazione stessa. L' ammissibilità della verifica è decisa dal Presidente ".

Art. 20

1. All' art. 43 (Discussione generale), dopo il comma 1 , sono aggiunti i seguenti commi: " La discussione generale è introdotta dalla relazione di maggioranza e dalle eventuali relazioni di minoranza. Nell' ipotesi di unica relazione, in caso di assenza del relatore, la relazione è svolta da altro consigliere designato dal Presidente della commissione medesima ".

Art. 21

1. Dopo l' art. 43 aggiungere il seguente articolo: " Art. 43/ bis (Ordini del giorno di non passaggio agli articoli) 1. Durante la discussione generale o prima che essa si apra possono essere presentati per iscritto e senza diritto di svolgimento ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all' esame degli articoli. 2. Gli ordini del giorno di non passaggio all' esame degli articoli sono votati al termine di tutti gli interventi di cui al precedente art. 43 ".

Art. 22

1. All' art. 44 (Emendamenti) comma 1 , dopo le parole " La Giunta ed ogni consigliere hanno diritto di proporre " aggiungere, dopo la virgola, le parole " per iscritto " ed un' altra virgola.

Art. 23

1. L' art. 46 (Facoltà di respingere emendamenti) è così sostituito: " Il Presidente ha facoltà di non porre in discussione emendamenti o articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti estranei all' oggetto della discussione o siano comunque formulati con frasi improprie o sconvenienti e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente, sentito l' Ufficio di presidenza, decide inappellabilmente ".

Art. 24

1. L' art. 47 (Questioni sospensive e pregiudiziali) è soppresso.

Art. 25

1. All' art. 48 (Ordine del giorno), il comma 1 è così sostituito: " 1. Nel corso della discussione di un progetto di legge possono essere presentati ordini del giorno che servano di istruzione circa i criteri da adottare per la sua applicazione ".

Art. 26

1. L' art. 49 (Correzioni formali), è così sostituito: " 1. Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o un consigliere possono richiamare l' attenzione del Consiglio sulle correzioni che la proposta richiede, anche ai fini di un migliore coordinamento del testo con particolare riguardo a quegli emendamenti già approvati che siano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune sue disposizioni, e proporre per iscritto le rettifiche che siano ritenute opportune. Il Consiglio delibera.
 
2. Le mere correzioni di forma possono essere apportate anche dopo la votazione finale e prima che l' atto sia trasmesso per il controllo, previa deliberazione unanime dell' Ufficio di presidenza su proposta del Presidente
".

Art. 27

1. Il comma 2 dell' art. 51, (Votazione degli emendamenti) è soppresso.

Art. 28

1. All' art. 60, (Emendamenti alle mozioni) il comma 1 , è così sostituito: " 1. Su ciascuna mozione possono essere presentati, prima della chiusura della discussione, emendamenti ".

Art. 29

1. L' art. 61 (Ordini del giorno concernenti mozioni) è così sostituito: " 1. Con il consenso del proponente o dei proponenti, nel corso della discussione di una mozione, possono essere presentati ordini del giorno concernenti l' oggetto ed il contenuto della stessa, senza diritto di svolgimento ".

Art. 30

1. Dopo l' art. 62, aggiungere il seguente articolo: " Art. 62/ bis (Risoluzioni) 1. In occasione dei dibattiti su comunicazioni del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta regionale, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione. 2. Per la discussione e la votazione delle risoluzioni si osservano disposizioni di cui al precedente art. 59 ".

Art. 31

1. All' art. 65 (Discussione) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Quando una interrogazione od una interpellanza siano iscritte all' ordine del giorno da almeno sessanta giorni, non compresi i periodi di vacanza, l' Ufficio di presidenza, d' intesa con il presentatore, le dichiara decadute cancellandole dall' ordine del giorno ".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 16 aprile 1998, n. 14, art. 79