ARTICOLO UNICO
1.
L'
art. 1 della L. R. 11 marzo 1974, n. 19
è stato sostituito con il seguente: "
Art. 1. (Costituzione e sede della Comunità montana.)
1. Tra i comuni di Allerona, Castel Giorgio, Castel VIscardo, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo, Todi, i cui territori classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della
legge 25 luglio 1952, n. 991
e articolo unico della
legge 30 luglio 1957, n. 657
, e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della LR 1 aprile 1985, n. 12, ricadono nella zona omogenea "H" rideterminata con modifica della LR 6 settembre 1972, n. 23 ai sensi dell'art. 6 della citata LR n. 12/ 1985, ai sensi dell'
art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, è costituita la Comunità del "Monte Peglia e Selva di Meana" Ente di diritto pubblico a norma dell'
art. 4 della citata legge n. 1102/ 7
1.
2. La Comunità montana ha sede in San Venanzo con ufficio distaccato ad Orvieto.
".