Legge regionale 10 luglio 1986, n. 27


LEGGE REGIONALE n.27 del 10 Luglio 1986 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 27 del 10 Luglio 1986 (1)
Comunità montana "Monte Peglia e Selva di Meana" - San Venanzo - Modificazione dello Statuto.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54 del 18/07/1986


ARTICOLO UNICO

1. L' art. 1 della L. R. 11 marzo 1974, n. 19 è stato sostituito con il seguente: " Art. 1. (Costituzione e sede della Comunità montana.)
 
1. Tra i comuni di Allerona, Castel Giorgio, Castel VIscardo, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo, Todi, i cui territori classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 , e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della LR 1 aprile 1985, n. 12, ricadono nella zona omogenea "H" rideterminata con modifica della LR 6 settembre 1972, n. 23 ai sensi dell'art. 6 della citata LR n. 12/ 1985, ai sensi dell' art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , è costituita la Comunità del "Monte Peglia e Selva di Meana" Ente di diritto pubblico a norma dell' art. 4 della citata legge n. 1102/ 7 1.
 
2. La Comunità montana ha sede in San Venanzo con ufficio distaccato ad Orvieto.
".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. u). Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett. z), L.R. 24 settembre 2003, n. 18