ARTICOLO UNICO
1.
Ai fini del conferimento dei posti disponibili ai sensi dell'
art. 12 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
, come modificato dal
sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
, può essere utilizzata la graduatoria di merito degli uditori già ammessi - in forza dell'
art. 9, ottavo comma, del regolamento regionale 1/ 82
attuativo dell'art. 4 della LR n. 10/ 81 - al concorso bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 dicembre 1982, n. 745, in quanto risultati idonei nell'accertamento sulla formazione conseguita nel corso finalizzato alla formazione specifica.
2.
L'utilizzazione della predetta graduatoria è , comunque, subordinata al rispetto delle riserve, secondo le aliquote stabilite negli artt. 17 e 43 della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
.