ARTICOLO UNICO
1.
Alla
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- concernente " Norma di contabilità regionale in attuazione della
legge 19 maggio 1976, n. 335
" - sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il terzo comma dell'art. 35 è così sostituito:
"
Il tesoriere provvede all'incasso su ordinativo sottoscritto da un dirigente dell'Ufficio bilancio, ragioneria, finanza e tributi
";
b)
il quarto comma dello stesso art. 35 è soppresso;
c)
l'ultimo comma dell'art. 44 è così sostituito:
"
la Giunta regionale può delegare per la liquidazione il dirigente dell'ufficio competente per materia
";
d)
il secondo comma dell'art. 46 è così sostituito:
"
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati da un dirigente dell'ufficio bilancio, ragioneria, finanza e tributi
".