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Legge regionale 12 agosto 1986, n. 30


LEGGE REGIONALE n.30 del 12 Agosto 1986 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 30 del 12 Agosto 1986 (1)
Ulteriori modificazioni della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 62 del 13/08/1986


ARTICOLO UNICO

1. Alla legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - concernente " Norma di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335 " - sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma dell'art. 35 è così sostituito:
 
" Il tesoriere provvede all'incasso su ordinativo sottoscritto da un dirigente dell'Ufficio bilancio, ragioneria, finanza e tributi ";

b) il quarto comma dello stesso art. 35 è soppresso;

c) l'ultimo comma dell'art. 44 è così sostituito:
 
" la Giunta regionale può delegare per la liquidazione il dirigente dell'ufficio competente per materia ";

d) il secondo comma dell'art. 46 è così sostituito:
 
" I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati da un dirigente dell'ufficio bilancio, ragioneria, finanza e tributi ".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, art. 109, lett. a), a partire dall?anno 2001