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Legge regionale 12 agosto 1986, n. 35


LEGGE REGIONALE n.35 del 12 Agosto 1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 35 del 12 Agosto 1986
Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 . Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1986 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1985.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 62 del 13/08/1986


ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 è accertato in lire 17.646.587.278 il saldo finanziario negativo dell'esercizio 1985. Alla sua copertura si provvede con le variazioni disposte dalla presente legge.

ARTICOLO 2

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1985 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1985, a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, modificata e integrata con la legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 , è accertato in lire 248.989.515.573, ivi comprese lire 141.433.673.383 già reiscritte sul bilancio del medesimo esercizio( tab. C).

ARTICOLO 3

1. E'accertato in lire 50.000.000 l'ammontare delle disponibilità provenienti dai fondi globali del bilancio 1985 per la copertura di spese inerenti a provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio 1985, in relazione al disposto di cui all'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

ARTICOLO 4

1. Per gli effetti di cui all'art. 22, terzo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1985 e precedenti, escluse quelle rassegnate alla competenza dell'esercizio 1986 e di cui al precedente art. 2 .

ARTICOLO 5

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986- 1988 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 2 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente tabella B) in corrispondenza di ciascun capitolo.

ARTICOLO 6

1. Per far fronte al disavanzo finanziario dell'esercizio 1985, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 15 della legge regionale di bilancio 21 gennaio 1985, n. 4 - come modificata con l' art. 6 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 29 - la Giunta regionale è autorizzata, ad assumere uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 17.646.587.278 per una durata massima di anni 20 a decorrere dal 1987 ed entro il limite annuo di spesa di lire 3.505.000.000.

2. Al conseguente onere di ammortamento per gli anni 1987 e 1988 si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1986/ 1988. Per gli effetti di cui all' art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 7

1. Per effetto della distinzione in voci dei capitoli della spesa, operata in sede di bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1986, è approvato il quadro di raccordo con gli stessi capitoli dell'esercizio 1985 e precedenti contenuto nella tabella F) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 8

1. Nello stato di previsione dell'entrata, del bilancio 1986 è istituito, per memoria, il cap. 3060 denominato: " Recupero di somme indebitamente corrisposte su stanziamenti di spese correlate a entrate a destinazione vincolata, da reiscrivere in bilancio".

ARTICOLO 9

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvato ed allegato al bilancio regionale, il bilancio di previsione per l'esercizio 1986 dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali ( IRRES) istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 1).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATI:
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Allegati Omissis