ARTICOLO 1
1.
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 è accertato in lire 17.646.587.278 il saldo finanziario negativo dell'esercizio 1985. Alla sua copertura si provvede con le variazioni disposte dalla presente legge.
ARTICOLO 2
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1985 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1985, a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, modificata e integrata con la
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
, è accertato in lire 248.989.515.573, ivi comprese lire 141.433.673.383 già reiscritte sul bilancio del medesimo esercizio( tab. C).
ARTICOLO 3
1.
E'accertato in lire 50.000.000 l'ammontare delle disponibilità provenienti dai fondi globali del bilancio 1985 per la copertura di spese inerenti a provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio 1985, in relazione al disposto di cui all'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
ARTICOLO 4
1.
Per gli effetti di cui all'art. 22, terzo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1985 e precedenti, escluse quelle rassegnate alla competenza dell'esercizio 1986 e di cui al precedente
art. 2
.
ARTICOLO 5
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986- 1988 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente
art. 2
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente tabella B) in corrispondenza di ciascun capitolo.
ARTICOLO 6
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario dell'esercizio 1985, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 15 della legge regionale di bilancio 21 gennaio 1985, n. 4 - come modificata con l'
art. 6 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 29
- la Giunta regionale è autorizzata, ad assumere uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 17.646.587.278 per una durata massima di anni 20 a decorrere dal 1987 ed entro il limite annuo di spesa di lire 3.505.000.000.
2.
Al conseguente onere di ammortamento per gli anni 1987 e 1988 si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1986/ 1988. Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 7
1.
Per effetto della distinzione in voci dei capitoli della spesa, operata in sede di bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1986, è approvato il quadro di raccordo con gli stessi capitoli dell'esercizio 1985 e precedenti contenuto nella tabella F) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 8
1.
Nello stato di previsione dell'entrata, del bilancio 1986 è istituito, per memoria, il cap. 3060 denominato: " Recupero di somme indebitamente corrisposte su stanziamenti di spese correlate a entrate a destinazione vincolata, da reiscrivere in bilancio".
ARTICOLO 9
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvato ed allegato al bilancio regionale, il bilancio di previsione per l'esercizio 1986 dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali ( IRRES) istituito con
legge regionale 13 agosto 1984, n. 35
(Appendice n. 1).