Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11


LEGGE REGIONALE n., n. 11 del 23 Luglio 2003

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Luglio 2003 , n. 11
"Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 32 del 06/08/2003

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ Titolo I ] [3]
[ Titolo II ] [5]
Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE COMUNI

Art. 16

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti nel Titolo I della presente legge è istituito il "Fondo regionale per le politiche attive del lavoro" ed è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 258.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.02.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Investimenti in favore dell'occupazione".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 .

3. La disponibilità relativa all'anno 2002 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2003 in attuazione dell' articolo 29 comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .

[ 4. ] [7]

[ 5. ] [8]

6. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 2 sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

[ Art. 17 ] [9]
[ Art. 18 ] [10]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, Perugia, 23 luglio 2003

Lorenzetti