Legge regionale 17 marzo 1987, n. 16


LEGGE REGIONALE n. 16 (1) del 17 marzo 1987

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE del 17 marzo 1987 n. 16 (1)
  Comunità  montana "Monti del Trasimeno" - Piegaro. Modificazioni ed integrazioni dello statuto.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 25/03/1987


ARTICOLO UNICO

1. Sono approvate, ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , le modificazioni ed integrazioni allo statuto della Comunità montana " Monti del Trasimeno" zona omogenea " I" nel testo allegato alla presente legge.



ALLEGATI:
Allegato -
Statuto
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 25/03/1987
Art. 1

(Costituzione e sede della Comunità)

1. L' art. 1 dello statuto allegato alla legge regionale 11 marzo 1974, n. 20 è così sostituito: " 1. Tra i Comuni di Piegaro, Tuoro, Passignano, Magione, Perugia, Cannara, Bettona, Deruta, Marsciano, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Castiglione del Lago e Corciano i cui territori, classificati "Parzialmente montani" in applicazione degli artt. 1, 14, 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 e della legge regionale 12/ 85 , che ricadono nella zona omogenea "I", delimitata con l' art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , è costituita la Comunità montana "Monti del Trasimeno" ente di diritto pubblico a norma dell' art. 4 della citata legge n. 1102. 2. La Comunità ha sede in Perugia ".

Art. 2

(Scopi della Comunità - Integrazione)

1. All' art. 3 dello statuto allegato alla L. R. 11 marzo 1974, n. 20 , prima della lettera a) è inserito il seguente testo: " a) esercitare nell' ambito territoriale dei comuni di cui all' art. 1 le funzioni amministrative in tutte le materie di propria competenza istituzionale e quelle delegate dalla Regione, nonchè quelle concernenti la bonifica montana assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli altri EELL recependo, le disposizioni dell' art. 5 della LR 12/85 ".

Art. 3

(Fini istituzionali - Integrazione)

1. All' art. 4 dello statuto allegato alla L. R. 11 marzo 1974, n. 20 dopo la lettera e) è aggiunta la lettera f): " f) può assumere in convenzione da Enti pubblici e da privati l' esecuzione di opere di carattere agricolo e forestale e di manutenzione di parchi naturali e di aree verdi; può altresì , assumere in concessione e in convenzione l' esecuzione e il mantenimento di opere di bonifica e miglioramento fondiario, nonchè di sviluppo agro - zootecnico ".

2. Le lettere f), g), h) diventano rispettivamente lettere g), h), i).

3. La lettera g) (ex lettera f) è sostituita dalla seguente: " g) può acquistare o prendere in affitto, in comodato, in enfiteusi e in altre forme consentite dalla legge, e gestire terreni compresi nel proprio ambito territoriale per destinarli a formazione di boschi, prati, pascoli, allevamenti, o riserve naturali ai sensi dell' art. 3 della legge 1102/71 , può affidarne la gestione a singoli coltivatori, o a cooperative di lavoratori e produttori agricoli associati che abbiano finalità sociali e caratteristiche democratiche riconosciute idonee dal Consiglio della Comunità montana ".

Art. 4

(Modifiche)

1.  All' art. 7 dello statuto allegato alla legge regionale 11 marzo 1974, n.20 dopo la lettera o) è aggiunta la seguente lettera: " p) delega alla Giunta le materie su cui può adottare le relative delibere esecutive da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso ".

2. Al comma 1 dell' art. 11 dello statuto allegato alla LR 11 marzo 1974, n. 20 è aggiunta, dopo la parola " comunità ", la seguente frase: " assolvendo comunque le sue funzioni fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio conseguente la nomina dei rappresentanti dei rispettivi Comuni associati alla Comunità montana ".

3. Al primo alinea del comma 2 dell' art. 13 dello statuto allegato alla LR 11 marzo 1974, n. 20 la parola " assiste " è sostituita con le parole " opera con ".

4. Il primo alinea del comma 1 dell' art. 14 dello statuto allegato alla LR 11 marzo 1974, n. 20, le parole " in sessione ordinaria ogni mese " sono sostituite con " in sessione ordinaria almeno due volte al mese ".

5. Dopo il comma 2 dell' art. 15 dello statuto allegato alla LR 11 marzo 1974, n. 20, è aggiunta la frase: " qualora non si tratti di rinnovo del Consiglio per fine legislatura ".

Art. 5

(La Giunta - Composizione)

1.  L' art. 12 dello statuto allegato alla L. R. 11 marzo 1974, n.20 è sostituito con il seguente: " 1. La Giunta della Comunità  montana è costituita: dal Presidente e Vice presidente, eletti dal Consiglio della Comunità  a maggioranza assoluta dei componenti; da sei membri effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio con votazioni limitate a 2/ 3 per assicurare la rappresentanza della minoranza consigliare. 2. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Giunta e sostituiscono i membri effettivi assenti in ordine di precedenza ai voci ricevuti nella rispettiva elezione e prevalendo, in caso di parità , l' età maggiore ".

Art. 6

(Segretario della Comunità)

1. L' art. 18 dello statuto allegato alla a L. R. 11 marzo 1974, n. 20 è sostituito con il seguente: " 1. Il coordinatore segretario della Comunità montana è assunto tramite pubblico concorso. In sua assenza lo sostituisce nelle riunioni di Giunta e Consiglio il funzionario presente di grado più elevato in pianta organica della Comunità montana a ".

Art. 7

(Ufficio tecnico)

1.  L' art. 19 dello statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n.20 è sostituito con il seguente: " 1. La Comunità  montana è dotata di un proprio Ufficio tecnico per la preparazione dei progetti esecutivi, nonchè per assicurare una adeguata progettazione e direzione tecnica dell' esecuzione dei lavori con propria manodopera forestale, i propri mezzi meccanici e la necessaria rendicontazione degli stessi per il collaudo ".

Art. 8

(Personale)

1. L' art. 20 dello statuto allegato alla L. R. 11 marzo 1974, n. 20 è sostituito con il seguente: " 1. Al personale della Comunità montana si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti degli EELL. 2. Il personale amministrativo della Comunità montana è ordinato in ruolo unico secondo le norme del regolamento organico. 3. La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione Umbria e degli altri EELL. 4. La Comunità montana può conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza in merito a problemi di particolare rilievo tecnico, giuridico e amministrativo, oppure in attuazione di progetti specifici previsti dal programma pluriennale di attività , richiedenti specifica competenza, solo nei casi in cui la professionalità e/ o disponibilità di mezzi tecnici e scientifici non consenta l' impiego del personale di ruolo della stessa Comunità montana, ed in armonia con l ' art. 152 della L. n. 1077/1970 . 5. l personale forestale della Comunità montana è inquadrato con il trattamento previsto dal CCNL degli operai forestali, a regime privatistico " .

Art. 9

(Indennità)

1. L' art. 28 dello statuto allegato al la L. R. 11 marzo 1974, n. 20 è sostituito con il seguente: " 1. Al presidente e ai membri della Giunta viene corrisposta una indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia, commisurata alla indennità goduta dal sindaco del Comune più popoloso della Comunità montana. 2. Al presidente, ai membri della Giunta e del Consiglio che per ragioni del loro mandato si rechino fuori dell' ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè l' indennità di missione alle condizioni previste dall' art. 1, primo comma e dall' art. 3, primo e secondo comma , del la legge 18 dicembre 1973, n. 836 . 3.Il Consiglio comunitario può sostituire con Regolamento all' indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 4. Ai consiglieri che non godano di alcuna indennità di carica spetta una indennità di presenza, commisurata alle disposizioni di legge vigenti, per l' effettiva partecipazione a ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonchè il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute da coloro che risedono fuori dell' ente ".


Note della redazione

(1) - 

Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. v). Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett. aa), L.R. 24 settembre 2003, n. 18

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