ARTICOLO 1
1.
Per gli interventi previsti dalla LR 15 novembre 1977, n. 56 e per quelli disposti dal successivo
art. 2
della presente legge, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa complessiva di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.
ARTICOLO 2
1.
La Regione concede contributi in conto capitale ai Comuni singoli od associati per:
a)
l'adozione ed attuazione dei piani relativi alla rivendita dei giornali e riviste previsti dalla
legge 5 agosto 1981, n. 416
;
b)
l'adozione ed attuazione dei piani relativi alla rete di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui alla LR 30 maggio 1983, n. 17.
ARTICOLO 3
1.
I contributi di cui al precedente
art. 2
sono concessi con le modalità ed i criteri di cui agli artt. 3, 4 e 5 della LR 15 novembre 1977, n. 56.
ARTICOLO 4
1.
La somma di cui al precedente
art. 1
è imputata al cap. 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1986 e ad essa si fa fronte mediante utilizzo di quota della disponibilità prevista nel fondo globale del cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1986, n. d'ordine 3).
2.
Al bilancio predetto sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
PARTE SPESA
- in aumento
Cap. 9600 L. 200.000.000
- in diminuzione
Cap. 9700 L. 200.000.000