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Legge regionale 4 novembre 1986, n. 42


LEGGE REGIONALE n.42 del 4 Novembre 1986 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 42 del 4 Novembre 1986 (1)
Interventi per la elaborazione ed attuazione dei piani comunali relativi alle rivendite di giornali e riviste ed ai piani per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione. Rifinanziamento della LR 15 novembre 1977, n. 56.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 12/11/1986


ARTICOLO 1

1. Per gli interventi previsti dalla LR 15 novembre 1977, n. 56 e per quelli disposti dal successivo art. 2 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa complessiva di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

ARTICOLO 2

1. La Regione concede contributi in conto capitale ai Comuni singoli od associati per:

a) l'adozione ed attuazione dei piani relativi alla rivendita dei giornali e riviste previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 ;

b) l'adozione ed attuazione dei piani relativi alla rete di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui alla LR 30 maggio 1983, n. 17.

ARTICOLO 3

1. I contributi di cui al precedente art. 2 sono concessi con le modalità ed i criteri di cui agli artt. 3, 4 e 5 della LR 15 novembre 1977, n. 56.

ARTICOLO 4

1. La somma di cui al precedente art. 1 è imputata al cap. 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1986 e ad essa si fa fronte mediante utilizzo di quota della disponibilità prevista nel fondo globale del cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1986, n. d'ordine 3).

2. Al bilancio predetto sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 
PARTE SPESA
 
- in aumento
 
Cap. 9600 L. 200.000.000
 
- in diminuzione
 
Cap. 9700 L. 200.000.000


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 30 agosto 1988, n. 35, art. 11, comma 1