ARTICOLO 1
Finalità
1.
La presente legge disciplina la tutela delle condizioni di vita dei cani domestici, la prevenzione delle malattie proprie della specie e di quelle trasmissibili agli altri animali e all'uomo, la tutela del patrimonio faunistico e zootecnico, gli interventi contro il randagismo dei cani anche mediante l'istituzione dell'anagrafe del cane.
ARTICOLO 2
Anagrafe del cane
1.
Presso ogni ULSS è istituita una anagrafe del cane contenente l'elenco, numerato progressivamente, di tutti i cani presenti nel territorio.
2.
Fermo restando il disposto dell'
art. 83 DPR 8 febbraio 1954, n. 320
, il proprietario deve provvedere entro 60 giorni dal possesso, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe di cui al precedente
art. 1
.
3.
Per l'iscrizione viene compilata un'apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale, che verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
ARTICOLO 3
Codice di riconoscimento
1.
Il codice di riconoscimento è impresso mediante tatuaggio o con altro metodo di impressione comunque indelebile e chiaramente leggibile sul piatto interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, a cura del Servizio veterinario dell'ULSS, presso le strutture operative territoriali, oppure da veterinari appositamente autorizzati dall'ULSS competente a condizione che gli stessi dispongano di strutture e attrezzature adeguate.
2.
Il veterinario libero professionista provvede all'apposizione del numero di codice indicato dall'ULSS e comunica tempestivamente alla stessa l'intervento effettuato.
3.
Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra devono essere condotte con metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza all'animale.
ARTICOLO 4
Trasferimento, scomparsa o morte del cane
1.
Ai fini della presente legge, il possessore o detentore del cane deve segnalare all'ULSS di competenza entro 10 giorni il trasferimento a qualsiasi titolo, la scomparsa o la morte dell'animale.
2.
Nel caso di trasferimento di proprietà del cane l'animale deve essere iscritto all'anagrafe dell'ULSS di destinazione con il codice ad esso già attribuito.
ARTICOLO 5
Piano triennale contro il randagismo
1.
La Giunta regionale sentite le Amministrazioni provinciali e le UULLSSSS, predispone entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano triennale degli interventi contro il randagismo dei cani.
2.
Il piano contiene l'analisi del fenomeno in Umbria, la distribuzione della popolazione canina nel territorio, modalità , termini e strumenti per l'attuazione degli interventi.
3.
Il piano contiene inoltre programmi di informazione e di educazione rivolti ai cittadini, da realizzarsi anche d'intesa con le autorità scolastiche.
ARTICOLO 6
Controllo del randagismo
1.
E'vietato l'abbandono dei cani.
2.
Le UULLSSSS provvedono alla individuazione e alla cattura dei cani randagi.
3.
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario.
4.
Le spese di custodia sono, in ogni caso, a carico del proprietario.
5.
I singoli cittadini e le Associazioni di volontariato collaborano alla individuazione ed alla segnalazione dei cani randagi nonchè alla loro custodia fatte salve le norme sanitarie previste dal
DPR 8 febbraio 1954, n. 320
.
ARTICOLO 7
Sanzioni amministrative
1.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
1) da L. 100.000 a L. 300.000 per le violazioni di cui agli artt. 2 e 4,
primo comma
;
2) da L. 300.000 a L. 600.000 per la violazione di cui all'
art. 6, comma primo
.
2.
Gli importi delle sanzioni di cui al comma precedente sono riscossi dalle UULLSSSS ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
ARTICOLO 8
Finanziamento
1.
All'onere per l'attuazione della presente legge le UULLSSSS della Regione faranno fronte con la quota del Fondo sanitario regionale loro assegnata sullo stanziamento del capitolo 2264/ V. 5010 del bilancio regionale per l'anno in corso e con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo precedente.
ARTICOLO 9
Norma transitoria
1.
Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti i proprietari di cani devono provvedere alla iscrizione all'anagrafe di cui all'
art. 2
.