Legge regionale 27 ottobre 1986, n. 41


LEGGE REGIONALE n.41 del 27 Ottobre 1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 41 del 27 Ottobre 1986
Variazioni al bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1986.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 80 del 30/10/1986


Art. 1

1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1986 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

2. Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1986/ 1988 approvato con l' art. 9 della legge regionale 1° aprile 1984, n. 14 .

3. Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1986 per interventi previsti da leggi regionali o statali, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati alla predetta Tabella n. 2 in corrispondenza di ciascun capitolo.

Art. 2

1. E'approvato il piano di utilizzo della quota di L. 23.462 milioni assegnata dal CIPE alla Regione dell'Umbria sul fondo di cui all' art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 per interventi in agricoltura previsti dalle leggi 1o luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 (tabella n. 3 allegata alla presente legge).

2. Ai piani regionali di utilizzo dei fondi di cui alle leggi 27 dicembre 1977, n. 984 e 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 18) sono apportate le variazioni indicate alla allegata Tabella n. 4.

Art. 3

1. La somma di L. 40.000.000 iscritta in aumento del cap. 4285 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1986 è destinata all'Amministrazione della Provincia di Perugia, quale finanziamento del maggior fabbisogno dell'anno 1985 per gli interventi di cui alle lett. a) e b) della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 51 recante la disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura.

2. La somma di L. 22.439.000 iscritta in aumento del cap. 5300 della parte spesa è destinata alle seguenti Aziende di promozione turistica a titolo di finanziamento della maggiore spesa per la retribuzione di personale assunto in attuazione della legge 1o giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni:
 
- Perugia L. 2.625.100
 
- Gubbio L. 4.411.000
 
- Assisi L. 8.168.000
 
- Foligno L. 7.234.300 11.

3. La somma di lire 289.980.000 iscritta in aumento del cap. 4195 - Voce 6290 è destinata, quanto a L. 173.988.000 all'Amministrazione della Provincia di Perugia e quanto a L. 115.992.000 all'Amministrazione della Provincia di Terni per il finanziamento del programma ittico dell'anno 1985 in attuazione della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 .

4. La somma di L. 50.000.000 iscritta in aumento del cap. 845 della parte spesa in attuazione della LR 19 luglio 1979, n. 34 è destinata, limitatamente all'anno 1986, all'adesione della Regione Umbria alla Fondazione Festival dei due Mondi di Spoleto.

5. La somma di L. 500.000.000 iscritta in aumento del cap. 9500 della parte spesa in attuazione della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 è destinata, quanto a L. 300.000.000, al finanziamento dell'attività dei Centri tecnici - promozionali territoriali e settoriali e quanto a L. 100.000.000 al finanziamento degli interventi in favore del Laboratorio "Tela Umbra" di Città di Castello ( Pg), e quanto a L. 100.000.000 per interventi a favore dei Consorzi - Fidi.

6. In attuazione di quanto disposto dall' art. 19 della legge 4 giugno 1984, n. 194 , la quota di L. 1.592.000.000 sulle assegnazioni disposte a favore della Regione Umbria per gli interventi recati dall' art. 7, lett. B), della legge 9 maggio 1975, n. 153 (cap. 7790) è destinata al parziale finanziamento degli interventi previsti dall' art. 4 del regolamento CEE n. 797/ 85 (cap. 7792 di ni).

7. La somma iscritta in aumento del cap. 7820 voce 2295 può essere utilizzata da parte dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria per la sottoscrizione di quote sociali finalizzate al ripianamento delle passività degli organismi associativi operanti in comparti di difficile situazione congiunturale e/ o di mercato, sulla base di un piano di intervento approvato dai competenti organi regionali.

8. La somma iscritta in aumento del Fondo globale di cui al cap. 6121 della spesa è destinata al finanziamento del disegno di legge "Norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea".

9. La somma di L. 700.000.000, iscritta in aumento del cap. 6045 con prelievo dal Fondo globale del cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio, n. d'ordine 1) è destinata al finanziamento dell'eventuale onere per il rilascio delle garanzie di cui agli artt. 5 e 6 della LR 30 aprile 1985, n. 40 recante nuove norme per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina.

10. La descrizione del cap. 5000 dello stato di previsione della spesa è così sostituita: " Spese per studi indagini e ricerche per la compilazione dei piani relativi all'utilizzazione delle acque, per i problemi dell'inquinamento, del rischio sismico, del rischio geologico, del risparmio energetico in edilizia e per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici e geologici ".

11. La descrizione della voce 2017, cap. 7666 dello stato di previsione della spesa, è così sostituita: " Coop. CASO S. Anatolia di Narco: spese per miglioramenti fondiari ".

12. La descrizione della voce 2020 è così sostituita: " Cooperativa Agro - Zoo del Nera ".

13. L'aumento del fondo globale di cui al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa, disposto con la presente legge, è destinato all'integrazione dell'accantonamento per le finalità di cui all'elenco n. 2 allegato al bilancio dell'esercizio 1986, n. d'ordine 5.

14. In deroga al disposto dell' art. 26 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 :

a) la somma di L. 510.000.000 iscritta in aumento del cap. 5575 è attribuita a L. 375.000.000 alla Provincia di Perugia e quanto a L. 135.000.000 alla Provincia di Terni;

b) la somma di L. 280.000.000 iscritta in aumento del cap. 5605 è attribuita quanto a L. 205.000.000 alla Provincia di Perugia e quanto a L. 75.000.000 alla Provincia di Terni.

15. La somma di L. 450.000.000 prelevata dal Fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1986, elenco n. 2, n. d'ordine 4, è destinata quanto a L. 438.000.000 a parziale finanziamento del cap. 5350 per attività promozionali e pubblicitaria di cui alla LR 23 agosto 1977, n. 49 e quanto a L. 12.000.000 a parziale finanziamento del cap. 5505 per l'organizzazione di attività promozionale e pubblicitaria compresa la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni di cui alla LR 23 agosto 1983, n. 38.

Art. 4

1. In deroga al disposto di cui all' art. 21 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14 , l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è autorizzato a trattenere e destinare, nel proprio bilancio, la quota di L. 700.000.000 dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1985, al finanziamento dei maggiori oneri per la realizzazione del progetto per il potenziamento delle strutture di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Molino cooperativo intercomunale di Amelia) ammesso al finanziamento del Fondo investimenti ed occupazione con delibera del CIPE in data 12 novembre 1982.

Art. 5

1. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui all' art. 3 della LR 4 settembre 1981, n. 68, è ulteriormente prorogata al 1° gennaio 1989, fermo quant'altro con essa stabilito.

Art. 6

1. l'Amministrazione della Provincia di Perugia è autorizzata a destinare l'economia di L. 110.385.765 sui fondi ad essa assegnati in attuazione degli artt. 2 e 3 della LR 11 novembre 1980, n. 70, al parziale finanziamento delle seguenti iniziative in località Forca Canapine:
 
- acquisto batipista per il Centro turistico sportivo L. 26.480.000
 
- Segnaletica per piste da sci L. 8.000.000
 
- Ristrutturazione del locale adibito a rimessaggio del battipista L. 18.000.000
 
- Realizzazione di una capanna - rifugio L. 16.000.000
 
- Sistemazione e ampliamento piastra polivalente L. 41.905.765
 
Totali L. 110.385.765

Art. 7

1. L'art. 16 della legge regionale di bilancio 10 aprile 1986, n. 14 è così sostituito: " 1. Per consentire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1986 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 27.253.933.000 per una durata massima di anni venti a decorrere dal 1987 ed entro il limite annuo di spesa di L. 5.639.000.000 per oneri di ammortamento. 2. All'onere relativo all'anno 1987 si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1986/ 1988 ".

Art. 8

1. Alla tabella P) allegata al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1986 sono aggiunti i seguenti capitoli:
 
- Cap. 465: "Spese generali e d'ufficio connesse alla gestione delle provvidenze legislative regionali in favore delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi" L. 30.000.000
 
- Cap. 2172/ V. 5060: "Progetto PROGENES" L. 50.000.000
 
- Cap. 2860/ V. 6320: Spese per attività di funzionamento del Consiglio regionale dell'emigrazione" L. 10.000.000
 
- Cap. 7062: "Interventi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del 17 ottobre 1982 e successivi" L. 30.000.000

2. Alla tabella C) allegata al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1986 sono aggiunti i seguenti capitoli:
 
- Cap. 7666/ 2392: "Valorizzazione territori collinari e montani: interventi in c/ capitale
 
- quota parte" L. 68.267.000
 
- Cap. 7676/ 2272: "Contributo attualizzato quale concorso integrativo regionale - interventi in c/ capitale" L. 1.139.000.000
 
- Cap. 9500: "Finanziamento programmi di attività della Sviluppumbria SpA" L. 400.000.000

3. Alla tabella Q) allegata al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1986 sono aggiunti i seguenti capitoli:
 
- Cap. 7666/ 2392: "Valorizzazione territori collinari e montani: interventi in c / capitale - quota parte" L. 392.733.000


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.