ARTICOLO 1
Costo del servizio effettuato con autobus medio-piccoli
1.
All'
art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4
è aggiunto il seguente ultimo comma:
"
Il costo, come determinato al secondo comma del presente articolo, viene ridotto del 20 per cento nel caso di esercenti che impieghino autobus di dimensioni medio - piccole per l'effettuazione del servizio pubblico, fatta salva la prescrizione di cui al comma precedente
".
ARTICOLO 2
Servizio di trasporto pubblico a chiamata
1.
All'
art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1984, numero 4
viene aggiunto il seguente art. 5 bis:
"
A partire dall'anno 1986, per il servizio di trasporto pubblico a chiamata, svolto nelle zone a bassa densità abitativa nei comuni di Perugia e Terni con autobus di piccole dimensioni, viene riconosciuto un costo pari a:
a) L. 1.423 per ogni autobus/ km. effettuato per la percorrenza di base prevista dai programmi di esercizio;
b) L. 450 per ogni autobus/ km. effettuato per la eventuale percorrenza a chiamata.
2. L'Amministrazione regionale si assume l'onere del contributo del 50 per cento del suddetto costo, entro il limite massimo dell'1 per cento della quota del Fondo nazionale trasporti assegnata annualmente alla Regione dell'Umbria a titolo di contributo di esercizio.
3. A partire dal 1987 la Giunta regionale determinerà entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare, i costi sulla base delle variazioni oggettivamente individuate, in relazione alle voci componenti dei costi stessi, indicate nell'allegata tabella "A"
".
ARTICOLO 3
Percorrenze annue ammissibili e abbattimento del costo per materiale rotabile
1.
Le percorrenze annue ammissibili per addetto di cui al punto 3 a) dell'allegato n. 1 alla
legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4
, sono sostituite dalle seguenti: "
Servizio urbano 21.000 km. / anno Servizio extraurbano 27.350 km. / anno
" .
2.
Al punto 9 dell'allegato 1 alla
legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4
è aggiunto il seguente ultimo capoverso: "
A partire dall'anno 1983, ove l'importo derivante dall'abbattimento di cui al precedente capoverso sia maggiore dell'importo riconosciuto agli esercenti a titolo di ammortamento del materiale rotabile, l'eccedenza è recuperata negli anni successivi sulla quota spettante a tale titolo, fino alla concorrenza totale dell'eccedenza stessa
".