Legge regionale 21 gennaio 1987, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 21 Gennaio 1987 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 3 del 21 Gennaio 1987 (1)
Ulteriori modificazioni ed integrazione della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 23/01/1987


ARTICOLO 1

1. All' art. 29, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , il numero 1) è sostituito dal seguente: " 1) Ufficio affari giuridico - amministrativi, vigilanza e controllo, credito agrario ".

ARTICOLO 2

1. All' allegato " A" alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 , sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui all' allegato n. 1 alla presente legge.



ALLEGATI:
Allegato n. 1) MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL' ALLEGATO "A" ALLA LR n. 41/ 84

" Allegato A/ 6 - Area operativa agricoltura e foreste "1. Ufficio Affari giuridico - amministrativi, vigilanza e controllo, credito agrario.
 
Compete all' ufficio, con la collaborazione delle competenti posizioni di staff dell' area "agricoltura e foreste", l' espletamento delle attività connesse e/ o strumentali all'esercizio delle funzioni sottospecificate:
 
- lo studio e la ricerca, in collegamento con gli uffici funzionali generali, in ordine a questioni di natura giuridica ed economico - finanziaria attinenti l' agricoltura;
 
- elaborazione di proposte legislative e regolamentari in materia di agricoltura, in collegamento con gli uffici funzionali generali, nonchè la formulazione di pareri sulle proposte di legge di iniziativa di altre aree di attività ;
 
- lo studio e la ricerca, in collegamento con l' area funzionale affari generali e del personale, su proposte concernenti la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure nell' ambito degli uffici dell' area operativa "agricoltura e foreste";
 
- le attività istruttorie per la vigilanza e il controllo sugli enti e consorzi regionali e interregionali operanti nei settori agricoli, in raccordo con gli uffici organizzazione e metodo e bilancio per le rispettive competenze;
 
- lo studio e l' attuazione, in collegamento con la competente posizione di staff dell' area "bilancio e programmazione", della normativa sul credito agrario; i rapporti con gli istituti di credito abilitati; le erogazioni del concorso regionale negli interessi; i controlli, con la collaborazione dei competenti uffici dell' area "agricoltura e foreste", sulla effettiva destinazione del credito, anche in ordine alle funzioni delegate agli enti locali o affidate ad enti dipendenti della Regione;
 
- gli adempimenti tecnico - amministrativi connessi con gli interventi di credito agrario di esercizio per la conduzione delle aziende singole e associate, per la lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici da parte di cooperative per le anticipazioni ai soci conferenti e per la gestione di cooperative di servizi;
 
- gli adempimenti tecnico - amministrativi, relativamente al comparto agricolo, connessi con l' applicazione delle disposizioni in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;
 
- gli adempimenti tecnico - amministrativi connessi con l' applicazione delle provvidenze per lo sviluppo e la razionalizzazione della meccanizzazione agricola;
 
- gli adempimenti tecnico - amministrativi connessi con l' assistenza agli utenti di motori agricoli".
 
"6. Posizione di staff: Direttive e regolamenti comunitari, in sostituzione della posizione di staff: Assetto fondiario.
 
Compete alla predetta posizione, in collegamento con l' Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari:
 
- lo studio, le ricerche e le elaborazioni in materia di attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura e foreste;
 
- lo studio, la ricerca e le elaborazioni per l' applicazione dei regolamenti comunitari recanti provvidenze per interventi a carattere strutturale in materia di agricoltura e foreste;
 
- i rapporti con i competenti organi statali nelle materie sopra specificate;
 
- la elaborazione di proposte di direttive e di disposizioni attuative per gli enti dipendenti della Regione e per gli enti e organismi abilitati a svolgere compiti operativi in materia".
 
Allegato A/ 9 - Area operativa ambiente e infrastrutture Le posizioni n. 3 e 5 della predetta area sono sostituite come segue:
 
"3. Posizione di staff: Infrastrutture regionali e sistemazione del territorio. Compete alla predetta posizione:
 
- la elaborazione di studi, ricerche, programmi e progetti per le infrastrutture, con particolare riferimento a quelle igienico - sanitarie, nonchè la predisposizione di indagini e studi volti a definire standards di qualità delle infrastrutture per la difesa del suolo e dell' ambiente di vita". "
 
5. Studi, ricerche e programmi per la difesa dell' ambiente. Compete alla predetta posizione:
 
- la elaborazione di studi, ricerche e proposte in merito alla difesa ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo, alla difesa e al risanamento delle acque nonchè allo smaltimento dei rifiuti".

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. oo)