ARTICOLO 1
1.
L'
art. 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15
è sostituito dal seguente: "
Art. 2. - Applicazione delle sanzioni amministrative.
1. L'applicazione delle sanzione amministrative pecuniarie ed accessorie nonchè l'adozione dei provvedimenti amministrativi consequenziali per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale, spettano agli Enti locali che esercitano le relative funzioni sostanziali di amministrazione attiva ad essi delegate o sub - delegate.
2. Salvo quanto previsto nel precedente comma, l'applicazione e determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonchè l'adozione dei provvedimenti amministrativi consequenziali spetta ad un funzionario dell'Ufficio affari giuridici della Giunta regionale, individuato dalla medesima con apposita delibera tra il personale dell'Ufficio stesso con qualifica non inferiore all'ottava ai sensi della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
".
ARTICOLO 2
1.
All'
art. 8 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15
sono aggiunti i seguenti commi: "
1. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti a titolo definitivo agli Enti locali cui spetta la determinazione ed irrogazione delle sanzioni, nel rispetto dei vigenti criteri di ripartizione di cui all'
art. 29, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689
.
2. I proventi sanzionatori riscossi dagli Enti delegati o sub - delegati alla data di entrata in vigore della presente legge e non riversati alla Regione, sono incamerati a titolo definitivo dagli Enti cui spettano ai sensi del precedente articolo 2
".