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Legge regionale 23 dicembre 1986, n. 47


LEGGE REGIONALE n.47 del 23 Dicembre 1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 47 del 23 Dicembre 1986
Seconda variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1986.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 95 del 24/12/1986


ARTICOLO 1

1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1986 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

2. Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1986/ 1988 approvato con l' art. 19 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14 .

3. Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1986 per interventi previsti da leggi regionali o statali, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati alla predetta tabella n. 2 in corrispondenza di ciascun capitolo.

ARTICOLO 2

1. La somma di lire 30.000.000 iscritta in aumento del cap. 5850 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1986 è destinata a contributo eccezionale " una tantum" a favore del Consorzio socio economico urbanistico comprensoriale Ternano, nelle spese connesse al trasferimento della propria sede.

ARTICOLO 3

1. E'autorizzata la spesa di lire 3.623.724.390 a carico del cap. 2973, di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1986 denominato: " Realizzazione di un progetto di incentivo all'occupazione giovanile nel quadro dell'azione comunitaria di cui alla decisione CEE del 30 aprile 1986 per l'assunzione o insediamento in posti di lavoro supplementari di durata indeterminata o in posti di lavoro supplementari della durata minima di sei mesi che rispondono ad esigenze di utilità collettiva".

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte per il 50 per cento con corrispondente finanziamento del Fondo sociale europeo come da decisione CEE n. 860736 del 7 maggio 1986 e per il restante 50 per cento con il Fondo di rotazione di cui all' art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .

ARTICOLO 4

1. Alla tabella n. 3 allegata alla legge regionale 27 ottobre 1986, n. 41 concernente il piano di utilizzo della quota del Fondo di cui all' art. 12, primo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione - il cap. 7667, voci 2070 e 2272, è trasferito dalla lett. A) alla lett. B) della stessa tabella.

2. Alla tabella n. 3, lett. a), allegata alla legge regionale 27 ottobre 1986, n. 41 - concernente il piano di utilizzo della quota del fondo di cui all' art. 12, primo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano di forestazione - al cap. 7820/ voce 2010 sostituire " la legge regionale 20 dicembre 1984, n. 49 " con " la legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 ".

3. Sostituire le descrizioni delle voci sottoindicate con le seguenti:
 
- Voce 2010 " Cooperativa rinascita montana di Nocera Umbra: acquisizione quote sociali";
 
- Voce 2120: " Cooperativa Media valle del Tevere";
 
- Voce 2135: " Cooperativa Val Trasimeno: acquisizione quote sociali".

ARTICOLO 5

1. Le percentuali di riparto previste dall' art. 17 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 70 , limitatamente ai fondi destinati agli interventi di cui all'art. 9 della legge medesima, sono così modificate:
 
- Contributi in c/ capitale (cap. 8141) (Comunità montana Valnerina 94 per cento - Comune di Ferentillo 6 per cento);
 
- Contributi c/ interessi (cap. 8142) (Comunità montana Valnerina 91 per cento - Comune di Ferentillo 9 per cento).

ARTICOLO 6

1. La somma di lire 350.000.000 iscritta in aumento al cap. 7820/ voce 2200, è destinata al finanziamento della maggiore spesa per la realizzazione del progetto relativo al potenziamento della struttura di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Molino cooperativo intercomunale di Amelia) di cui alla delibera del CIPE in data 12 novembre 1982.

ARTICOLO 7

1. La somma di lire 2.792.070.000, iscritta in aumento del cap. 1180 della entrata in dipendenza della quota assegnata alla Regione dell'Umbria con DM 27 settembre 1986, n. 4805 sul Fondo nazionale per gli investimenti nel settore dei trasporti, è accantonata, in attesa di utilizzo, sul Fondo globale del cap. 9710 della spesa.

ARTICOLO 8

1. All' art. 3, settimo comma della legge regionale 27 ottobre 1986, n. 41 , dopo l'espressione " voce 2295 ", aggiungere " e voce 2610 ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'articolo 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.