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Legge regionale 23 gennaio 1987, n. 10


Legge regionale n.10 del 23 gennaio 1987

Regione Umbria
Legge regionale n. 10 del 23 gennaio 1987
Modificazione dell' art. 5 della LR 26 febbraio 1981, n. 9 recante: "Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 7 del 28/01/1987


ARTICOLO UNICO

1. L' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 è sostituito dal seguente: " Rimborso delle spese di vitto e di alloggio.
 
1. Ai consiglieri inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle spese di vitto e di albergo.
 
2. In tal caso le misure delle indennità di missione sono ridotte a un terzo.
 
3. Analoga riduzione è prevista nel caso che il vitto e l' alloggio sia fornito gratuitamente da soggetti esterni all' Amministrazione regionale
".