Legge regionale 23 gennaio 1987, n. 10
Legge regionale n.10 del 23 gennaio 1987
Regione Umbria
Legge regionale
n.
10
del
23 gennaio 1987
Modificazione dell' art. 5 della LR 26 febbraio 1981, n. 9 recante: "Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
7 del
28/01/1987
ARTICOLO UNICO
1.
L'
articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9
è sostituito dal seguente: "
Rimborso delle spese di vitto e di alloggio.
1. Ai consiglieri inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle spese di vitto e di albergo.
2. In tal caso le misure delle indennità di missione sono ridotte a un terzo.
3. Analoga riduzione è prevista nel caso che il vitto e l' alloggio sia fornito gratuitamente da soggetti esterni all' Amministrazione regionale
".